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Le nuove aliquote del credito di imposta ricerca e sviluppo dal 2023

Il credito di imposta Ricerca e Sviluppo nasce nel ….. e nel corso degli anni ha subito varie e radicali cambiamenti nel meccanismo applicativo e nell’intensità di agevolazione percentuale.

Tralasciando le vicende relative agli anni dal 2015 al 2022 (in relazione ai quali abbiamo già pubblicato un post esaustivo a questo link https://www.associati67.it/post/il-credito-imposta-ricerca-e-sviluppo-dal-2021), concentriamoci sull’anno 2022( la cui dichiarazione dei redditi comprensiva del quadro RU per i crediti di imposta è da presentare nel corso del 2023) e sull’anno in corso 2023.


LE ALIQUOTE PER IL 2022


La legge di Bilancio 2022 aveva prorogato i crediti d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, previsti dai commi 198 - 207 della legge di bilancio 2020 e successivamente modificati dalla legge di bilancio 2021.

Queste sono le aliquote in vigore per l’anno 2022.


TIPOLOGIA DI CREDITO

ALIQUOTA AGEVOLAZIONE

​Ricerca e sviluppo

20% (max 4 Ml€)

Innovazione tecnologica

10% (max 2 Ml€)

Design e ideazione estetica

10% (max 2 Ml€)

Innovazione tecnologica per transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0

15% (max 2 Ml€)


Possono accedere al credito d’imposta le imprese, residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni dei soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito.


La fruizione del credito d’imposta è subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.



LE ALIQUOTE PER IL 2023 E ANNI SUCCESSIVI


Ad oggi le aliquote vigenti sono le seguenti.


Ricerca e sviluppo

Tipologia

Periodo d’imposta 2023 e fino a quello in corso alla data del 31 dicembre 2031

Attività di ricerca e sviluppo prevista dal comma 200 della legge n. 160/2019

10% Limite massimo € 5 milioni

Innovazione tecnologica

Tipologia

Periodo d’imposta 2023

​Periodi d’imposta 2024 e 2025

Attività di innovazione tecnologica prevista dal comma 201 della legge n. 160/2019

​10% Limite massimo € 2 milioni

​5% Limite massimo € 2 milioni

Design e ideazione estetica

​Tipologia

Periodo d’imposta 2023

Periodi d’imposta 2024 e 2025

Attività di design e ideazione estetica prevista dal comma 202 della legge n. 160/2019

10% Limite massimo € 2 milioni

5% Limite massimo € 2 milioni

Innovazione tecnologica finalizzata alla realizzazione di prodotti e processi

Tipologia

​Periodo d’imposta 2023

Periodi d’imposta 2024 e 2025

​Attività di innovazione tecnologica finalizzata alla realizzazione di prodotti e processi prevista dal comma 201 della legge n. 160/2019 (*)

​10% Limite massimo € 4 milioni

​5% Limite massimo € 4milioni


Spese ammissibili


Bisogna notare che le voci relative a "Design e ideazione estetica" e "Innovazione tecnologica per transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0" sono delle novità assolute rispetto al passato, dove la norma si limitata a rifarsi alla normativa Europea in materia di attività di Ricerca e Sviluppo.

Per queste ultime attività le casisteiche sono definite con con il Decreto MISE del 26/05/2020.

Per quanto attiene invece alle classiche attività di Ricerca e Sviluppo, per quanto attiene alla definizione delle Spese Ammissibili ad agevolazione dovrebbe valere quanto già ampiamente disciplinato con riferimento al vecchio credito di imposta vigente nel periodo 2015-2019, ovvero principalmente descritti nella circolare Agenzia Entrate 5/2016.

Il MISE ha comunque specificato nel DM 26/05/2020 una definizione ampia di Ricerca e Sviluppo:

"Ai fini dell'ammissibilità al credito d'imposta, assumono rilevanza le attività di ricerca e sviluppo che perseguono un progresso o un avanzamento delle conoscenze o delle capacità generali in un campo scientifico o tecnologico e non già il semplice progresso o avanzamento delle conoscenze o delle capacità proprie di una singola impresa. La condizione del perseguimento di un progresso o un avanzamento delle conoscenze e delle capacità generali si considera realizzata anche nel caso dell'adattamento delle conoscenze o delle capacità relative a un campo della scienza o della tecnica al fine di realizzare un avanzamento in un altro campo in relazione al quale tale adattamento non sia facilmente deducibile o attuabile. Si considerano ammissibili al credito d'imposta le attività svolte in relazione a un progetto di ricerca e sviluppo che persegua tale obiettivo anche nel caso in cui l'avanzamento scientifico o tecnologico ricercato non sia raggiunto o non sia pienamente realizzato. Se un particolare progresso scientifico o tecnologico è già stato raggiunto o tentato da altri soggetti, ma le informazioni sul processo o sul metodo o sul prodotto non fanno parte dello stato delle conoscenze scientifiche o tecnologiche disponibili e accessibili per l'impresa all'inizio delle operazioni di ricerca e sviluppo, perché coperti ad esempio da segreto aziendale, i lavori intrapresi per raggiungere tale progresso attraverso il superamento degli ostacoli o degli impedimenti scientifici o tecnologici incontrati possono ugualmente rappresentare un avanzamento scientifico o tecnologico e rilevare ai fini dell'ammissibilità al credito d'imposta; fatta eccezione per il caso in cui un particolare progresso scientifico o tecnologico è già stato raggiunto o tentato da altri soggetti correlati all'impresa, in quanto la controllano, ne sono controllati ovvero sono sottoposti a controllo comune. Analogamente, si considerano ammissibili al credito d'imposta i lavori di ricerca e sviluppo svolti contemporaneamente e in modo simile nello stesso campo scientifico o tecnologico da imprese concorrenti indipendenti."

La definizione del MISE ha il pregio di distinguere le tipologie di attività svolte dalle imprese nella realtà, e sarà molto di aiuto alle imprese stesse che vogliano usufruire dell'agevolazione e che, fino ad oggi, avevano il dubbio sulla ammissibilità ad agevolazione dei loro costi e investimenti in Ricerca e/o Sviluppo.


Il Mise inoltre ha già fornito inoltre anche chiarimenti con altre Circolari, per mezzo delle quali sono state perimetrate attività ammesse ed attività escluse; ad esempio sono state considerate ammesse attività aventi ad oggetto:

  • sviluppo di un nuovo sistema operativo o di un nuovo linguaggio di programmazione;

  • progettazione e realizzazione di nuovi motori di ricerca basati su tecnologie originali;

  • sforzi per risolvere i conflitti con hardware o software in base a un processo di reingegnerizzazione di un sistema o di una rete;

  • creazione di nuovi o più efficienti algoritmi basati su nuove tecniche;

  • creazione di nuovi e originali tecniche di criptazione o di sicurezza.

mentre non sono state considerate ammesse attività del tipo:

  • lavori su aggiornamenti, già liberamente disponibili prima dell’inizio dei lavori stessi, relativi a specifici sistemi o programmi;

  • attività di ordinaria manutenzione del computer o del software;

  • sviluppo di software applicativi e sistemi informativi aziendali che utilizzino metodi conosciuti e strumenti software esistenti;

  • aggiunta di nuove funzionalità per l’utente a programmi applicativi esistenti;

  • creazione di siti web o software utilizzando strumenti esistenti;

  • utilizzo di metodi standard di criptazione, verifica della sicurezza e test di integrità dei dati;

  • customizzazione di prodotti per un particolare uso, a meno che durante tale processo non vengano aggiunte nuove conoscenze che migliorino significativamente il programma base;

  • ordinaria attività di correzione di errori (debug) di sistemi e programmi esistenti.



Certificazione delle spesse


La norma prevede (comma 205 e 206 L. 160/2019):

  1. obbligo di certificazione delle spese rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale o, per le società non soggette a revisione, da un revisore esterno appositamente incaricato;

  2. l'obbligo di predisporre una relazione tecnica asseverata che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d'imposta in relazioni ai progetti in corso di realizzazione.


Modalità di fruizione


In credito d’imposta in esame, analogamente a quanto previsto dall’art. 3 del D.L. n. 145/2013, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti dalla norma (a partire dalla legge di Bilancio 2020, a differenza del passato in cui era spendibile interamente anche in un solo anno, il credito d’imposta può essere compensato “in tre quote annuali di pari importo”).





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