FINANZIARIA 2026 – IL NUOVO IPER AMMORTAMENTO
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(art. 1, commi 427 e seguenti, Legge n. 199/2025)
IL NUOVO IPER-AMMORTAMENTO: COME FUNZIONA E PERCHÉ È UN’OPPORTUNITÀ CONCRETA PER LE IMPRESE
Con la Legge di Bilancio 2026 (Legge n. 199/2025) il legislatore ha reintrodotto, a partire dal 01/01/2026, il regime dell’iper-ammortamento, riportando in primo piano uno strumento di agevolazione fiscale già conosciuto dal sistema imprenditoriale italiano, ma ora profondamente aggiornato nei presupposti e nelle modalità applicative.
La misura si inserisce nel quadro delle politiche di sostegno agli investimenti produttivi e mira a favorire, in modo strutturale, il rinnovamento tecnologico delle imprese, la digitalizzazione dei processi produttivi e l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili. A differenza dei crediti d’imposta che hanno caratterizzato le precedenti stagioni agevolative (Industria 4.0 e Transizione 5.0), l’iper-ammortamento agisce direttamente sulla determinazione del reddito imponibile, attraverso una maggiorazione del costo fiscalmente riconosciuto dei beni agevolati.
Periodo di applicazione e momento di effettuazione dell’investimento
L’agevolazione si applica agli investimenti effettuati nel periodo compreso tra il 01/01/2026 e il 30/09/2028. Ai fini fiscali, il momento rilevante è quello individuato dalle regole ordinarie dell’art. 109 del TUIR: per i beni mobili rileva la consegna o la spedizione, mentre per i beni acquisiti in leasing assume rilievo la data di consegna del bene all’utilizzatore.
È opportuno sottolineare che la nuova disciplina non prevede alcun meccanismo di prenotazione dell’investimento mediante ordine e versamento di acconti. Di conseguenza, solo gli investimenti effettivamente realizzati nel periodo agevolato possono accedere al beneficio, rendendo fondamentale una corretta pianificazione dei tempi di acquisizione dei beni.
In cosa consiste concretamente l’iper-ammortamento
Il beneficio si sostanzia in una maggiorazione del costo fiscale dei beni agevolabili, che consente di dedurre quote di ammortamento (o canoni di leasing) più elevate rispetto al costo effettivamente sostenuto. La maggiorazione è riconosciuta esclusivamente ai fini IRPEF e IRES, mentre resta irrilevante ai fini IRAP.
La percentuale di maggiorazione varia in funzione dell’ammontare complessivo degli investimenti effettuati nel periodo d’imposta, secondo una logica di scaglioni progressivi, fino a un limite massimo di 20 milioni di euro per ciascun periodo. In caso di acquisizione in leasing, la base di calcolo è rappresentata dal costo sostenuto dal locatore per l’acquisto del bene, fermo restando che il beneficio spetta all’utilizzatore.
Per i beneficiari dell’agevolazione che effettuano investimenti in beni strumentali agevolati, il relativo costo di acquisizione dei beni strumenti agevolati, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, è maggiorato nella misura del:
180% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
100% per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
50% per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro;
La maggiorazione del costo di acquisizione opera ai soli fini IRES/IRPEF ed è quindi irrilevante ai fini IRAP.
La relativa base di calcolo è assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per i medesimi costi ammissibili.
Soggetti beneficiari ed esclusioni
L’iper-ammortamento è rivolto a tutti i titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dalla forma giuridica, dalle dimensioni o dal settore di attività, purché siano rispettati i requisiti generali in materia di sicurezza sul lavoro e di regolarità contributiva.
Restano invece esclusi dall’agevolazione i lavoratori autonomi e i professionisti, i contribuenti in regime forfetario, le imprese agricole che determinano il reddito su base catastale, nonché le imprese in stato di liquidazione o soggette a procedure concorsuali senza continuità aziendale.
Beni agevolabili e novità di rilievo
Sotto il profilo oggettivo, la disciplina dell’iper-ammortamento introduce, allo stato attuale, un requisito di particolare rilievo operativo, prevedendo che i beni agevolabili debbano essere prodotti in uno Stato dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo. Tale previsione rappresenta una significativa discontinuità rispetto alle precedenti versioni dell’iper-ammortamento e ai crediti d’imposta Industria 4.0 e Transizione 5.0, nei quali non era richiesto alcun vincolo territoriale di produzione. È tuttavia opportuno segnalare che la permanenza di tale restrizione è oggetto di revisione da parte del legislatore, essendo già emersa l’intenzione di rimuovere il requisito UE mediante futuri interventi normativi. In questa fase transitoria, resta comunque consigliabile prestare particolare attenzione alla provenienza dei beni in sede di selezione dei fornitori.
Rientrano nell’ambito applicativo dell’agevolazione i beni strumentali materiali e immateriali nuovi individuati nelle Tabelle IV e V della Legge n. 199/2025, a condizione che gli stessi risultino interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, secondo i criteri tecnici previsti dalla normativa. Sono inoltre agevolabili gli investimenti in beni materiali destinati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, comprensivi dei sistemi di accumulo, purché l’energia prodotta sia destinata all’autoconsumo, anche nella forma dell’autoconsumo a distanza.
Con specifico riferimento agli impianti fotovoltaici, la normativa prevede requisiti tecnici particolarmente stringenti, legati al livello di efficienza dei moduli installati, con soglie minime differenziate in funzione della tecnologia utilizzata, a conferma dell’orientamento del legislatore verso soluzioni ad elevato contenuto tecnologico.
Adempimenti e profili operativi
L’iper-ammortamento non opera automaticamente, ma è subordinato al rispetto di una serie di adempimenti formali e sostanziali, che assumono un ruolo centrale ai fini della corretta fruizione dell’agevolazione.
In particolare, sono previsti gli adempimenti comunicativi:
Comunicazione preventiva, necessaria per la prenotazione delle risorse, indicando gli investimenti previsti e l'ammontare del beneficio.
Comunicazione di conferma, da inviare entro 60 giorni dall'esito della comunicazione preventiva, attestando il pagamento di un acconto di almeno il 20% del costo di acquisizione.
Comunicazione di completamento, da inviare al termine dell'investimento e dell'interconnessione, entro le scadenze previste (es. 31 marzo 2026 per investimenti 2025, o entro il 15 novembre 2028 per investimenti successivi).
L’impresa è inoltre tenuta a conservare tutta la documentazione idonea ovvero:
documenti di trasporto, fatture con indicazione della norma agevolativa e quietanze di pagamento;
perizia tecnica asseverata che attesti caratteristiche tecniche e interconnessione. Per beni < 300.000 € può essere sostituita dalla dichiarazione legale rappresentante;
certificazione contabile rilasciata da revisore legale per l’effettivo sostenimento delle spese.
Un ulteriore elemento di rilievo è rappresentato dalla certificazione della spesa, che deve essere rilasciata da un revisore legale indipendente. Il costo sostenuto per tale certificazione è agevolabile, entro il limite massimo di 5.000 euro, fermo restando il tetto complessivo dell’investimento agevolabile.
Cumulo con altre agevolazioni
Il beneficio è cumulabile con ulteriori agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione e non porti al superamento del costo sostenuto. La relativa base di calcolo è assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili. La maggiorazione del costo non si applica agli investimenti che beneficiano delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Credito di imposta 4.0 o 5.0)
Cessione o sostituzione dei beni
La disciplina prevede la decadenza dal beneficio in caso di cessione anticipata del bene agevolato. È tuttavia consentito il mantenimento dell’agevolazione nel caso in cui il bene venga sostituito con un altro avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori, nel rispetto delle condizioni previste dalla norma. In ogni caso, la corretta conservazione della documentazione tecnica e fiscale assume un ruolo fondamentale per prevenire recuperi e contestazioni in sede di controllo.
Considerazioni conclusive
Il nuovo iper-ammortamento rappresenta uno strumento di pianificazione fiscale particolarmente efficace per le imprese che intendono effettuare investimenti strutturali in tecnologia, digitalizzazione ed energia. Tuttavia, la complessità della disciplina e la presenza di requisiti tecnici e formali stringenti rendono essenziale un’analisi preventiva dell’investimento e un’attenta gestione degli adempimenti.
Come di consueto il ns Studio resta a disposizione per valutare, caso per caso, la convenienza dell’agevolazione, la corretta impostazione documentale e il coordinamento con eventuali altre misure di incentivo.





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