top of page

Vale ancora il "vecchio" iperammortamento per i beni interconnessi nel 2021

Nel mese di giugno 2021 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito un principio fondamentale per gli operatori economici e per i professionisti in materie fiscali, che interessa trasversalmente numerosissimi settori economici, e di cui ci siamo francamente sorpresi.

Infatti a seguito dell'interpello di un contribuente che svolge attività di noleggio di carrelli elevatori e che ha effettuato nel 2021 l'interconessione secondo i protocolli di Industria 4.0 dei propri carrelli, l'Agenzia delle Entrate mediante la risposta 394/2021 ha (sorprendentemente) stabilito il principio fondamentale in base al quale ai fini di determinare quale sia l'agevolazione spettante in tema di norme concorrenti e susseguenti vale essenzialmente il momento di effettuazione dell'investimento.

Ciò significa che il vecchio e tanto amato "iperammortamento" con aliquote agevolate fino al 170% per i beni acquistati nel 2019 può tornare in vita in caso di interconnessioni effettuate negli esercizi successivi.

La sorpresa deriva dal fatto che la maggior parte degli operatori ritenevano le due norme che si sono succedute nel tempo, ovvero il "vecchio" iperammortamento e il "nuovo" credito di imposta per investimenti 4.0, sostanzialmente due discipline diverse, e quindi non sostituibili l'una all'altra.

Quindi dall'entrata in vigore del credito di imposta nel 2020 (salvo la proroga per covid al 31/12/2020 per gli investimenti già iniziati nel 2019 con versamento di acconto pari al 20%) si riteneva che il vecchio iperammortamento fosse andato definitivamente ad esaurimento.

Così non è secondo l'agenzia delle Entrate.

Ma andiamo con ordine. L'interpello in questione poneva quattro quesiti, tutti molto pregnanti e rilevanti:

  • Se sia possibile interconnettere successivamente dei beni acquistati precedentemente o se al contrario esista un termine entro il quale effettuare l’interconnessione;

  • se sia possibile, una volta avvenuta l’interconnessione, applicare l’agevolazione migliorativa prevista per l’industria 4.0 ai beni acquistati negli anni precedenti;

  • se sia applicabile la disciplina vigente nel periodo d’imposta di effettuazione dell’investimento;

  • se sia applicabile, in caso di acquisto e installazione di nuovi apparecchi e software su beni preesistenti, la stessa agevolazione spettante per il macchinario sul quale vengono montati oppure sia possibile applicare la disciplina vigente nell’anno.

La risposta al primo quesito è quella che ha destato meno sorpresa. Infatti l’Amministrazione Finanziaria, come era prevedibile, chiarisce che non è previsto un termine entro il quale il bene debba essere interconnesso a pena di decadenza, rappresentando l’interconnessione il momento a partire dal quale è possibile iniziare a godere del credito secondo le aliquote previste per la disciplina 4.0.

Anche la risposta al secondo quesito poteva essere facilmente prevedibile. L'agenzia nel precisare che è possibile anticipare l’utilizzo del credito (o del maggior ammortamento) fruendo, fintanto che il bene non venga interconnesso, delle aliquote ridotte previste ai sensi dei commi 1054 e 1055 dell’articolo 1 della L. 178/2020 (ossia il credito d’imposta per investimenti in beni ordinari) specifica che la maggiorazione di cui a Industria 4.0 si applicherà dall'anno dell'interconnessione.

La sorpresa arriva con la risposta al terzo quesito.

L'Agenzia chiarisce infatti che, ancorché l’interconnessione sia successiva, è il momento di effettuazione dell’investimento a dettare quale disciplina applicare. Pertanto un bene acquistato nel 2018 ma interconnesso nel 2021 continuerà ad essere agevolato con l’iperammortamento e non con il credito d’imposta. È tuttavia necessario che, per rientrare nell’agevolazione riservata all’industria 4.0, i beni fin dall’inizio abbiano le caratteristiche per rientrarvi, e ciò che manchi sia unicamente l’interconnessione al sistema aziendale. I beni acquistati non devono essere in sostanza “monchi” di qualche caratteristica fin dall’inizio.

Importanti precisazioni arrivano anche con la risposta al quarto quesito, in quanto viene confermato che qualora l’applicazione e il software utilizzati per l’interconnessione abbiano i requisiti per rientrare nel credito d’imposta 4.0 anch’essi potranno godere dell’agevolazione, non rientrando tuttavia nella disciplina vigente all’epoca dell’acquisto del bene per la cui interconnessione siano stati impiegati, ma rilevando come acquisti autonomi, effettuati in un periodo successivo. Ciò vuol dire che l’acquisto di un bene nel 2021 per l’interconnessione di un altro impianto acquistato nel 2018 non verrà “attratto” nella vecchia disciplina dell’iperammortamento ma potrà godere del credito d’imposta con le nuove aliquote.

La risposta all'interpello non è per la verità chiarissima, limitandosi a richiamare in più punti la vecchia circolare n. 4 del 2017, ma le conclusioni a cui si giunge dalla sua lettura non possono che essere queste.

L'Agenzia non vuole infatti scostarsi dal principio generale a suo tempo stabilito dalla circ. 4/2017 anche se la norma agevolativa oggi è sostanzialmente diversa, trattandosi di un credito di imposta anziché di un ammortamento ipermaggiorato. Quindi per il fisco c'è sostanziale continuità fra le due norme e quindi valgono ancora i principi di cui alla citata circolare n. 4/2017.

Infatti l'interpello 394 si chiude con il seguente principio: "In considerazione della sostanziale analogia del credito di imposta in argomento e della disciplina del super ed iper ammortamento, si ritiene che risultino estendibili alla fattispecie rappresentata i chiarimenti già forniti con la circolare n. 4/E del 2017 anche per il periodo d'imposta 2020, in cui risulta applicabile il nuovo credito d'imposta."

Si tratta sicuramente di una buona notizia per gli operatori che, in prevalenza e a nostro giudizio giustamente, ritenevano migliore la vecchia agevolazione dell'iperammortamento rispetto al nuovo credito di imposta per gli investimenti di tipo Industria 4.0.



Post recenti

Mostra tutti

Regime de Minimis: aumento dei massimali

La Commissione Europea ha approvato i Regolamenti (UE) 2023/2831 e 2023/2832 del 13 dicembre 2023 che dispongono l’aumento, dal 1° gennaio 2024, dei massimali di aiuto concedibili alle aziende nel reg

bottom of page