top of page

Aggiornamenti in materia di obbligo di comunicazione del domicilio digitale degli amministratori

  • katialucchini
  • 5 giorni fa
  • Tempo di lettura: 2 min

Gentili Clienti,

facciamo seguito alle recenti modifiche normative e alle istruzioni operative emanate da Unioncamere e dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), al fine di fare chiarezza sull’obbligo di comunicazione al Registro delle Imprese del domicilio digitale (indirizzo PEC) degli amministratori delle società.


1. Soggetti obbligati

A seguito della pubblicazione del D.L. 159/2025 (cd. “Decreto Sicurezza Lavoro”) e delle linee guida Unioncamere, ricordiamo che l’obbligo di comunicazione al Registro delle imprese del domicilio digitale (PEC) riguarda esclusivamente i soggetti che ricoprono la carica di:


  • Amministratore unico,

  • Amministratore delegato, oppure, in mancanza di quest’ultimo,

  • Presidente del Consiglio di amministrazione


delle società di capitali, società consortili e società cooperative.


Coloro che ricoprono cariche di amministrazione diverse da quelle sopra indicate (ad esempio consiglieri, Presidenti di comitati direttivi, ecc.) non sono soggetti all’obbligo di comunicazione del domicilio digitale.


Un’importante chiarimento fornito da Unioncamere riguarda invece le società di persone, infatti è stato precisato che: “Non sono, pertanto, soggetti all’obbligo di comunicazione gli amministratori di società di persone o coloro che, nelle società di capitali (o nei consorzi, reti di imprese ecc.), assumono cariche diverse (consiglieri, Presidente del comitato direttivo, ecc.).”


Pertanto, gli amministratori delle società di persone non sono interessati da tale obbligo.


2. Caratteristiche della PEC degli amministratori

Il domicilio digitale indicato dall’amministratore non può coincidere con quello dell’impresa in cui si ricopre la carica; serve quindi un indirizzo personale e distinto.​

 

 

3. Termine di adempimento e modalità

Per le società già iscritte al Registro delle imprese prima del 1° gennaio 2025, la comunicazione della PEC degli amministratori obbligati deve avvenire entro il 31 dicembre 2025.​


Per le nuove nomine, la comunicazione deve essere effettuata al momento del conferimento o rinnovo dell’incarico.


Le domande di iscrizione senza la PEC dell’amministratore verranno sospese in attesa di integrazione, con possibile rigetto in caso di mancata regolarizzazione.​

Non sono previsti diritti di segreteria o imposta di bollo per la mera comunicazione telematica della sola PEC, quando non vi siano altre variazioni contestuali.​


5. Sanzioni

In caso di mancata comunicazione della PEC risulta espressamente applicabile l’art. 16, comma 6-bis, DL n. 185/2008 ai sensi del quale è irrogabile la sanzione di cui all’art. 2630, C.c. in misura raddoppiata, ossia da € 206 a € 2.064, ferma restando la r iduzione ad un terzo nel caso in cui la comunicazione avvenga entro 30 giorni dalla scadenza dei termini prescritti.


6. Raccomandazioni

Si invita la gentile Clientela a contattare tempestivamente lo Studio per la richiesta dell’indirizzo PEC personale degli amministratori e la successiva comunicazione al Registro delle Imprese.


Nel caso in cui l’amministratore interessato sia già in possesso di un domicilio digitale (PEC) personale, si prega di trasmetterne quanto prima i relativi dati allo Studio al fine di procedere con la comunicazione al Registro delle Imprese nei termini previsti dalla legge.


Per eventuali chiarimenti o assistenza nella procedura, rimaniamo a disposizione.


ree

 
 
 

Commenti


bottom of page