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Vaccinazione in azienda: cosa prevede il protocollo siglato tra il governo e le parti sociali.

Il 6 aprile 2021 è stato sottoscritto, tra il Governo e le Parti sociali, il Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all’attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro.

Il Protocollo, articolato in 16 punti, è stato redatto con l’obiettivo principale di concorrere alla rapida esecuzione della campagna vaccinale, attraverso il coinvolgimento diretto delle realtà produttive: nella convinzione che soltanto un’azione generale e coordinata possa abbattere i tempi della vaccinazione, ampliare la tutela e consentire di proteggere la salute collettiva.

Difatti, la vaccinazione delle lavoratrici e dei lavoratori realizzerebbe il duplice obiettivo di accelerare e implementare a livello territoriale la capacità vaccinale e rendere più sicura la prosecuzione delle attività commerciali e produttive sull’intero territorio nazionale, accrescendo il livello di sicurezza degli ambienti di lavoro.

NB: L’iniziativa, che è rivolta a tutti i lavoratori, a prescindere dalla tipologia contrattuale con cui prestano la loro attività in favore dell’azienda, potrà riguardare oltre che i dipendenti, anche i datori di lavoro e i titolari d’azienda.

Per quanto attiene invece al requisito anagrafico, nelle premesse delle “Indicazioni ad interim”, che costituiscono parte integrante del Protocollo, viene specificato che il piano nazionale, declinato in fasce di popolazione prioritarie per patologie o per età, prevede che la vaccinazione in azienda possa procedere, a patto che vi sia disponibilità di vaccini, indipendentemente dall’età dei lavoratori.

Da un punto di vista operativo, il punto 2 prevede che i datori di lavoro, singolarmente o in forma aggregata e indipendentemente dal numero dei lavoratori occupati, con il supporto o il coordinamento delle Associazioni di categoria, potranno manifestare la loro disponibilità ad attuare piani aziendali per la predisposizione di punti straordinari di vaccinazione anti COVID-19 nei luoghi di lavoro.

Nel dettaglio, l’azienda o l’Associazione di categoria di riferimento che intenda aderire all’iniziativa dovrà darne comunicazione all’Azienda Sanitaria di riferimento, la quale verificata la disponibilità dei vaccini e la sussistenza dei requisiti necessari per l’avvio dell’attività, concorderà le modalità di ritiro dei vaccini a cura del medico competente o del personale sanitario individuato dal datore di lavoro.

Nell’elaborazione dei piani aziendali di vaccinazione, il datore di lavoro dovrà specificare il numero di vaccini richiesti per le lavoratrici e i lavoratori disponibili a ricevere la somministrazione, in modo da consentire all’Azienda Sanitaria la necessaria programmazione dell’attività di distribuzione.

L’adesione da parte del lavoratore, che è volontaria, dovrà essere raccolta a cura del medico competente, o del personale sanitario opportunamente individuato, che potrà valutare preliminarmente specifiche condizioni di salute, nel rispetto della privacy, e in caso di necessità, indirizzare la vaccinazione in contesti sanitari specifici e idonei alle esigenze del lavoratore.

In ogni caso, il vaccino dovrà essere somministrato tempestivamente senza possibilità di accantonamento presso le strutture aziendali, fatte salve specifiche e motivate deroghe autorizzate dall’Azienda Sanitaria, ove ricorrano le condizioni della corretta conservazione. NB: E' bene sottolineare, che il datore di lavoro, nel pieno rispetto della normativa sulla privacy, non dovrà raccogliere il consenso o il diniego alla vaccinazione, ma semplicemente l’adesione al servizio offerto.

La vaccinazione in azienda rappresenta, infatti, solo un’opportunità aggiuntiva rispetto alle modalità ordinarie dell’offerta vaccinale, che sono e saranno sempre garantite, qualora il lavoratore non intenda aderire alla vaccinazione in azienda.


Il lavoratore o la lavoratrice potrebbe, in tutta evidenza, decidere di non aderire alla vaccinazione “straordinaria” nel punto vaccinale organizzato dal datore di lavoro, ma sottoporsi invece autonomamente a vaccinazione seguendo l’iter “ordinario”.

Pertanto, con riferimento alla raccolta delle adesioni dei lavoratori interessati alla somministrazione del vaccino, le relative procedure dovranno essere realizzate e gestite:

  • nel pieno rispetto della scelta volontaria rimessa esclusivamente ai singoli lavoratori;

  • e nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela della riservatezza e della sicurezza delle informazioni raccolte, evitando ogni forma di discriminazione dei lavoratori coinvolti.

L’istituzione dei punti vaccinali sarà inoltre possibile solo laddove l’azienda abbia:

  • una popolazione lavorativa sufficientemente numerosa;

  • una sede nel territorio dell’Azienda Sanitaria che fornisce i vaccini

  • una struttura organizzativa, risorse strumentali e personale adeguati al volume di attività previsto, in grado di garantire il regolare svolgimento dell’attività ed evitare assembramenti;

  • dotazione informatica idonea a garantire la corretta e tempestiva registrazione delle vaccinazioni;

  • ambienti idonei per l’attività, commisurati al volume di vaccinazioni da eseguire, sia per le fasi preparatorie (accettazione), sia per la vera e propria seduta vaccinale (ambulatorio/infermeria), nonché per le fasi successive (osservazione post-vaccinazione).

Con riferimento al primo punto, va tuttavia specificato che, per favorire anche i datori di lavoro con poche lavoratrici e lavoratori o altre forme di attività, saranno possibili modalità organizzative anche promosse da Associazioni di categoria, o nell’ambito della bilateralità, destinate a coinvolgere lavoratrici e lavoratori di più imprese.

Con riferimento al secondo punto, resta inteso che il lavoratore potrà aderire alla vaccinazione indipendentemente dalla propria residenza, la quale può pertanto essere anche fuori Regione.

E da ultimo, con riferimento al quinto punto, va sottolineato che gli ambienti dedicati all’attività, purché adeguatamente attrezzati, potranno essere interni, esterni o mobili, in considerazione di specifiche esigenze di natura organizzativa, e che l’idoneità degli ambienti destinati all’attività dovrà essere valutata da parte dell’Azienda Sanitaria che fornisce il vaccino.

Il Protocollo al punto 12, prevede l’ulteriore possibilità per le aziende, che per qualsiasi ragione non intendano procedere alla vaccinazione diretta, di:

  • stipulare una specifica convenzione con strutture esterne in possesso dei requisiti per la vaccinazione;

  • oppure laddove si tratti di aziende che non sono tenute alla nomina del medico competente, o che non possono fare ricorso a strutture sanitarie private, di avvalersi delle strutture sanitarie dell’INAIL presenti sul territorio.

Per la vaccinazione diretta, il Protocollo al punto 6, specifica che i costi per la realizzazione e la gestione dei piani aziendali, ivi inclusi i costi per la somministrazione, saranno interamente a carico del datore di lavoro, mentre la fornitura dei vaccini, dei dispositivi per la somministrazione (siringhe/aghi) e la messa a disposizione degli strumenti formativi previsti e degli strumenti per la registrazione delle vaccinazioni eseguite resterà a carico dei Servizi Sanitari Regionali territorialmente competenti.

Al medico competente sarà attribuito il compito, oltre di raccogliere le adesioni, di fornire ai lavoratori adeguate informazioni sui vantaggi e sui rischi connessi alla vaccinazione e sulla specifica tipologia di vaccino, assicurando altresì l’acquisizione del consenso informato del soggetto interessato, il previsto triage preventivo relativo allo stato di salute e la tutela della riservatezza dei dati. Per l’attività di somministrazione del vaccino il medico competente potrà avvalersi di personale sanitario in possesso di adeguata formazione.

Per quanto riguarda, infine, le ferie e i permessi, il Protocollo specifica che se la vaccinazione sarà eseguita in orario di lavoro, il tempo necessario alla medesima sarà equiparato a tutti gli effetti all’orario di lavoro.



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