La diffusione del Covid-19 e le restrizioni sociali che sono state imposte dalla normativa nazionale e locale (nel nostro caso essenzialmente Regione Lombardia e Provincia di Trento) hanno inevitabilmente comportato il sostanziale blocco delle attività associative, societarie e anche giudiziarie che per espletarsi hanno necessariamente necessità del confronto fra persone.
In un secondo momento il Legislatore nazionale e locale è intervenuto per disciplinare innanzitutto le modalità di funzionamento degli Uffici Giudiziari, almeno per le questioni indifferibili e di massima urgenza. L’art. 2, comma 2, lett. f) del D.L. 8 marzo 2020 n. 11 ha, conseguentemente, prescritto misure da adottare, all’interno degli Uffici Giudiziari, per contrastare l’emergenza e ha demandato a provvedimenti Ministeriali le misure pratiche operative. Alcune di tali misure sono state realizzate dalla Direzione generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia (DGSIA) con l’adozione del Provvedimento del 10.03.2020.
Nella sostanza il Provvedimento ha imposto che si faccia ricorso alternativamente a due applicativi Microsoft:
Skype for business
Teams
entrambi già in funzione presso il Ministero della Giustizia.
La spinta verso un maggior utilizzo di questi strumenti è certamente apprezzabile, ma deve evidenziarsi la difficoltà operativa di stabilire con certezza l’identità dei partecipanti. Ciò può avvenire solamente richiedendo l’attivazione del video, oltre che dell’audio, per un riconoscimento visuale.
Nel frattempo si sta formando anche una sorta di giurisprudenza in materia, tra le quali segnaliamo questo provvedimento del 13/03/2020 del Tribunale di Siracusa, con il quale è stato autorizzato il Giudice Delegato e il Curatore di un fallimento a fare in modo che l'effettiva partecipazione e il contraddittorio nell'udienza dei creditori potesse avvenire anche "utilizzando le strutture informatiche messe a disposizione della procedura da soggetti terzi."
A ciò aggiunge, peraltro, che è onere del curatore informare i soggetti interessati della convocazione telematica, anche indicando i precisi passaggi – descritti nel provvedimento – con cui avviare la videoconferenza e collegarsi ad essa.
Per cui mutuando la situazione ad un livello più generale, il soggetto che convoca una Assemblea, un Consiglio di Amministrazione o altra forma di consesso giuridicamente valutabile, ha l'onere di indicare le modalità tecniche con cui avviare la videoconferenza, nonché i passaggi operativi con i quali ottenere il collegamento.
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