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Il commercialista o l’avvocato può presenziare alle assemblee in videoconferenza?

Il Codice Civile non prevede nulla in merito alla facoltà dei partecipanti all’assemblea di farsi assistere da un professionista di fiducia.

Il Codice disciplina solamente le modalità attraverso le quali i soci possono delegare un terzo a partecipare all’assemblea in qualità di rappresentante, ma nulla è previsto riguardo alla compresenza di socio e consulente di fiducia.

E’ lasciato quindi allo statuto il compito di disciplinare tali aspetti. Con particolare riferimento alla S.R.L. occorre sottolineare che lo statuto riveste un ruolo fondamentale nella regolazione della vita societaria, data l’ampia libertà che il Codice attribuisce a questo strumento.

Nella prassi quotidiana è però arduo trovare una disciplina specifica sui terzi partecipanti all’Assemblea all’interno degli Statuti.

In questa situazione di vuoto si aprono quindi due distinte possibilità regolatrici:


1) Regolamento assembleare

2) Autorizzazione del Presidente


Quindi tenendo in considerazione i principi generali che il Codice prevede a garanzia dei soci, è lasciata ampia libertà ai soci/parti nel regolare il funzionamento dei rapporti interni.


1) REGOLAMENTO ASSEMBLEARE

Il Regolamento assemblare se esistente è un documento che, a differenza dello Statuto, è approvato a maggioranza dei Soci, e contiene esclusivamente le norme sul funzionamento dell’Assemblea.

Il Regolamento deve conformarsi alla Legge e allo Statuto ai quali è quindi subordinato: l’eventuale presenza di una clausola contraria alla Legge o allo Statuto comporta la nullità della stessa.

Venendo quindi al principale argomento di questo post, il Regolamento potrà prevedere la possibilità della presenza di terzi (consulenti di partecipanti o consulenti della società) all’Assemblea e la modalità attraverso le quali i terzi possano partecipare.

Se il Regolamento esiste e nulla prevede sulla presenza di terzi è pressoché scontata l’impossibilità di partecipazione di questi ultimi, anche se temporaneamente e specificatamente autorizzati dal Presidente.


2) AUTORIZZAZIONE DEL PRESIDENTE

Se lo statuto non dispone nulla a riguardo e non esiste un regolamento assemblare, sarà il Presidente dell’Assemblea ad autorizzare la presenza dei consulenti di parte.

Attenzione però: i soci conservano sempre il diritto di veto riguardo a questa materia in quanto ciascuno di loro può avere interesse a che l’argomento della riunione e della discussione rimanga riservato.

Nel caso in cui un socio si opponga alla presenza di terzi la giurisprudenza prevalente ritiene fattibile la sottoposizione della decisione all’assemblea la quale delibererà a maggioranza, riportando la fattispecie alla stessa configurazione della materia come nel caso di Regolamento approvato a maggioranza.

Il consulente che partecipa all’assemblea non avrà ovviamente diritto di voto, ma potrà esprimere le proprie idee o posizioni in luogo del suo assistito, ma ogni suo intervento, se opposto da un socio, deve essere autorizzato nuovamente dal voto favorevole della maggioranza dei soci.


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