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Rivoluzionato il credito di imposta per Ricerca e Sviluppo (in peggio)

In sede di approvazione della Legge di Bilancio è introdotto dal 2020 uno specifico credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative.

Per la fruizione dell’agevolazione è richiesta un’apposita comunicazione al MISE, al quale è demandata l’individuazione delle modalità e dei termini di invio della stessa.


Soggetti beneficiari

Il credito d’imposta:

· spetta alle imprese residenti in Italia, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore di appartenenza, dalla dimensione e dal regime di determinazione del reddito adottato;

· non spetta alle imprese:

- in liquidazione, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale di cui al RD n. 267/42, al D.Lgs. n. 14/2019 (c.d. “Codice della crisi d’impresa”) ovvero da altre leggi speciali, nonchè a quelle che hanno in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle predette situazioni;

- destinatarie di sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 231/2001.

La spettanza dell’agevolazione in esame è subordinata al rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dei lavoratori.


Attività agevolabili

Ricerca e sviluppo

Trattasi di attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico.


Innovazione tecnologica

Trattasi di attività, diverse da quelle di ricerca e sviluppo, finalizzate a realizzare prodotti / processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati.

Non rientrano in tale contesto le attività:

· di routine per il miglioramento della qualità dei prodotti e, in generale, le attività dirette a differenziare i prodotti rispetto a quelli simili di imprese concorrenti;

· per l’adeguamento di un prodotto esistente alle richieste specifiche di un cliente;

· per il controllo di qualità / standardizzazione dei prodotti.

Altre attività innovative

Trattasi delle attività di design e ideazione estetica svolte da imprese del settore tessile, moda, calzaturiero, occhialeria, orafo, del mobile / arredo e della ceramica per la concezione e realizzazione di nuovi prodotti o campionari.

(*) Con specifici Decreti il MISE dovrà individuare i criteri identificativi di tali attività.



Spese agevolabili

· Spese per il personale impiegato per ciascuna attività.

Per i soggetti di età pari o inferiore a 35 anni, al primo impiego e in possesso di una specifica laurea (differenziata a seconda della tipologia di attività), assunti a tempo indeterminato ed impiegati esclusivamente nella specifica attività agevolabile, le relative spese concorrono alla base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari al 150% del relativo ammontare;

· quote di ammortamento, canoni di leasing / affitto e altre spese relative ai beni materiali mobili e, per le attività di R&S e di innovazione tecnologica, ai software utilizzati, per l’importo deducibile, nel limite massimo complessivo pari al 30% delle spese per il personale impiegato nella specifica attività;

· solo per l’attività di ricerca e sviluppo, quote di ammortamento relative all’acquisto da terzi di privative industriali relative a un’invenzione industriale / biotecnologica / topografia di prodotto / semiconduttori / nuova varietà vegetale, nel limite massimo complessivo di € 1.000.000 purché utilizzate direttamente ed esclusivamente per la specifica attività;

· spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del commissionario della specifica attività ammissibile al credito d’imposta;

· spese per servizi di consulenza ed equivalenti utilizzati esclusivamente per lo svolgimento della specifica attività agevolabile, nel limite massimo complessivo pari al 20% delle spese per il personale / spese per contratti con commissionari;

· spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi, impiegati nella specifica attività agevolabile, nel limite massimo pari al 30% delle spese per il personale / spese per contratti con commissionari.



Misura del credito d’imposta spettante

Attività di ricerca e sviluppo > 12% della base di calcolo, nel limite massimo di € 3 milioni

Attività di innovazione tecnologica finalizzata a realizzare prodotti / processi di produzione nuovi o sostanzialmente rigenerati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica / innovazione digitale 4.0 > 10% della base di calcolo, nel limite massimo di € 1,5 milioni

Attività innovative > 6% della base di calcolo, nel limite massimo di € 1,5 milioni


Va evidenziato che:

· la base di calcolo del credito d’imposta va assunta al netto di altre sovvenzioni / contributi ricevuti per le stesse spese ammissibili;

· il limite massimo è ragguagliato ad anno qualora il periodo d’imposta sia diverso da 12 mesi;

· il beneficio spetta anche per più attività agevolabili nello stesso periodo d’imposta, nel rispetto dei massimali e a condizione che i progetti / spese di ciascuna attività siano separati analiticamente.


Modalità di utilizzo del credito d’imposta

Il credito d’imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il mod. F24, in 3 quote annuali di pari importo a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione, a condizione che sia stata rilasciata l’apposita certificazione attestante l’effettivo sostenimento delle spese da parte di un revisore legale / società di revisione.

Per le imprese non obbligate alla revisione legale, le spese sostenute per ottenere il rilascio della certificazione sono riconosciute in aumento del credito d’imposta, per un importo non superiore a € 5.000, fermi restando comunque i predetti limiti massimi agevolabili.

Ai fini della compensazione non è applicabile il limite pari a € 700.000 annui ex art. 34, Legge n. 388/2000. Non opera altresì il limite di € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007.


Caratteristiche del credito d’imposta

Il credito d’imposta:

· non può essere ceduto / trasferito “neanche all’interno del consolidato fiscale”;

· non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;

· non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;

· è cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che il cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito ai fini IRPEF / IRES e della base imponibile IRAP, non comporti il superamento del costo sostenuto.

Adempimenti richiesti

Il responsabile delle attività aziendali / del progetto o sottoprogetto deve predisporre una relazione tecnica illustrante le finalità, i contenuti ed i risultati delle attività ammissibili.

Per le attività commissionate a terzi, la relazione deve essere rilasciata dal soggetto che esegue tali attività.

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