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Ripristinata la cessione dei Bonus Fiscali (ma solo alle banche)

A seguito delle rilevanti difficoltà sorte con l’introduzione del blocco alle “cessioni a catena” dei crediti introdotto ad opera del DL n. 4/2022, c.d. “Decreto Sostegni-ter”, al fine di arginare le “distorsioni” e le frodi verificatisi tramite la cessione dei crediti derivanti dalla possibilità di optare per lo sconto in fattura / cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per le spese relative agli interventi edilizi / di risparmio energetico, sia nella misura del 110% che nelle misure ordinariamente previste, il Legislatore è nuovamente intervenuto modificando la normativa di riferimento con il recente DL n. 13/2022, pubblicato sulla G.U. 25.2.2022, n. 47.

Il nuovo DL interviene direttamente sul testo della norma che prevede la cessione del credito o lo sconto in fattura, riscrivendola.

Ora è quindi previsto che “i soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 spese per gli interventi elencati al comma 2 possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:

“a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l’applicazione dell’articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima;

b) per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l’applicazione dell’articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima.”

La norma è modificata rispetto a prima solo nel senso di prevedere ora l'eccezione di due ulteriori cessioni a soggetti bancari o assicurativi (ovvero gli iscritti all'articolo 106 TUB e art. 64 TU Assicurazioni).

Quanto sopra comporta pertanto che se il soggetto che ha sostenuto la spesa agevolata (titolare della relativa detrazione):

· opta per lo sconto in fattura, in capo al fornitore scaturisce un credito che lo stesso può cedere ad un soggetto qualsiasi;

· opta per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante, tale cessione può essere effettuata a favore di un soggetto qualsiasi;

In entrambi i casi, il cessionario, oltre a poter utilizzare il credito ricevuto in compensazione nel mod. F24:

può cedere il credito ricevuto soltanto ad uno dei soggetti sopra richiamati: banca o intermediario finanziario iscritto all’albo / società appartenente ad un gruppo bancario iscritto all’albo / impresa di assicurazione autorizzata ad operare in Italia. Tale credito può successivamente essere oggetto di un’ulteriore cessione, sempre e solo a favore di uno di tali soggetti.

In altre parole il credito può “circolare” solamente all’interno del circuito bancario / assicurativo “controllato” e soggetto agli obblighi antiriciclaggio;

non può cedere il credito ricevuto ad un soggetto diverso da quelli di cui al punto precedente.


Divieto di cessione parziale e codice univoco

Viene introdotto un nuovo vincolo prima non presente nella disciplina dei bonus edilizia: i crediti derivanti dallo sconto in fattura o cessione del credito non potranno essere ceduti parzialmente successivamente alla prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrate .

A tal fine, al credito sarà attribuito un codice identificativo univoco, da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni.




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