È stata riproposta nella Legge di Bilancio 2020 la rivalutazione dei beni d’impresa (ad esclusione dei c.d. “immobili merce”) e delle partecipazioni riservata alle società di capitali ed enti commerciali che non adottano i Principi contabili internazionali.
La rivalutazione va effettuata nel bilancio 2019 e deve riguardare tutti i beni risultanti dal bilancio al 31.12.2018 appartenenti alla stessa categoria omogenea.
Il saldo attivo di rivalutazione va imputato al capitale o in un’apposita riserva che ai fini fiscali è considerata in sospensione d’imposta.
È possibile affrancare, anche parzialmente, tale riserva mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva IRES / IRAP pari al 10%.
Il maggior valore dei beni è riconosciuto ai fini fiscali (redditi e IRAP) a partire dal terzo esercizio successivo a quello della rivalutazione (in generale, dal 2022) tramite il versamento di un’imposta sostitutiva determinata nelle seguenti misure:
· 12% per i beni ammortizzabili;
· 10% per i beni non ammortizzabili.
In caso di cessione / assegnazione ai soci / autoconsumo o destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa prima dell’inizio del quarto esercizio successivo a quello di rivalutazione (in generale, 1.1.2022), la plus / minusvalenza è calcolata con riferimento al costo del bene ante rivalutazione.
In sede di approvazione è previsto che le imposte sostitutive dovute per il riconoscimento della rivalutazione e per l’eventuale affrancamento della riserva vanno versate:
· per importi fino a € 3.000.000 in un massimo di 3 rate di pari importo di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il saldo IRES, le altre con scadenza entro il termine previsto per il saldo IRES relativo ai periodi d’imposta successivi;
· per importi superiori a € 3.000.000 in un massimo di 6 rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il saldo IRES, la seconda entro il termine per previsto per il versamento della seconda / unica rata dell’acconto IRES relativo al periodo d’imposta successivo, le altre con scadenza, rispettivamente, entro il termine previsto per il saldo IRES e il termine previsto per il versamento della seconda / unica rata dell’acconto IRES per i periodi d’imposta successivi.
Gli importi dovuti possono essere compensati con eventuali crediti disponibili.
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