La Commissione Europea ha approvato i Regolamenti (UE) 2023/2831 e 2023/2832 del 13 dicembre 2023 che dispongono l’aumento, dal 1° gennaio 2024, dei massimali di aiuto concedibili alle aziende nel regime de minimis, focalizzando l’attenzione anche sul concetto di “impresa unica”, necessario all’applicazione di tali limiti.
Secondo il nuovo Regolamento (UE) 2023/2831, l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi da uno Stato membro a un’impresa unica, dal 1° gennaio 2024, non può superare l’importo di 300.000 euro nell’arco di tre anni, aumentato rispetto al limite di 200.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari previsto dal Regolamento (UE) n. 1407/2013.
Nel caso di imprese che forniscono servizi di interesse economico generale (SIEG) in qualsiasi settore, il Regolamento (UE) 2023/2832 stabilisce che l’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi da uno Stato membro a un’impresa unica, dal 1° gennaio 2024, non può superare l’importo di 750.000 euro nell’arco di tre anni, aumentato rispetto al limite di 500.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari previsto dal Regolamento (UE) n. 360/2012.
Viene meno la distinzione per le imprese che operano nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi, in precedenza fissato a 100.000 euro. Pertanto, anche le imprese esercenti attività di trasporto merci per conto terzi sono soggette al limite generale di 300.000 euro, a decorrere dal 1° gennaio 2024.
Varia anche il periodo temporale di riferimento ai fini della verifica dei nuovi massimali, passando dai tre esercizi finanziari calcolati con l’anno in corso e i due precedenti, al calcolo retroattivo dal momento in cui gli aiuti sono concessi, considerando l’anno come un periodo di 12 mesi consecutivi e computando a ritroso fino al giorno del mese corrispondente, per numero e mese, a quello iniziale.
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