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Redditometro: adesso si fa sul serio (forse)




Dopo lo stop and go di questa primavera riguardo all’aggiornamento del meccanismo del redditometro, dovremmo essere arrivati al capitolo decisivo per la sua entrata in funzione.


Per ricapitolare cosa è successo a maggio conviene rifarsi al nostro precedente post "torna-il-redditometro-anzi-no"; in breve dopo 6 anni di sospensione delle attività di accertamento sulla base del redditometro, un Decreto Ministeriale del 07/05 aveva rivisto gli indicatori di calcolo automatico e le metodologie applicative, facendo resuscitare lo strumento fiscale, con legittime preoccupazioni da parte dei contribuenti. Il Governo però era intervenuto subito stoppando il suo stesso Ministero, in attesa di vedere meglio il da farsi.


Infatti il 23 maggio un “Atto di Indirizzo” firmato dal Sottosegretario Maurizio Leo e dal Capo Dipartimento Giovanni Spalletta disponeva il differimento delle attività applicativa conseguenti all’emanazione del decreto “all’entrata in vigore dei provvedimenti che dispongono le modifiche normative di cui in premessa.” Praticamente si faceva riferimento alle modifiche al testo unico sull’accertamento (DPR 600/1973) per effetto del cantiere aperto dalla Riforma Fiscale in atto.


Ebbene: tali modifiche oggi sono state implementate, quindi anche la sospensione/differimento voluto dal Governo ora dovrebbe essere finito e il Redditometro entrato in funzione interamente sulla base del nuovo Decreto del 07/05/2024. Infatti per effetto del D.Lgs. 87/2004 è stato riscritto parzialmente l’art. 38 che riguarda proprio l’applicazione del Redditometro.


Ma cosa dicono queste modifiche normative e in che modo possono avere tranquillizzato l’Esecutivo sul fatto di non vessare più di prima i contribuenti italiani?


Ad una lettura comparativa fra la vecchia versione del testo di legge e la nuova versione a dire il vero non si nota alcuna differenza significativa. E’ stata riposizionata e ridefinita l’elencazione delle cause esimenti che il contribuente può addurre per giustificare uno scostamento tra il reddito presunto dagli indicatori automatici e il reddito dichiarato in uno specifico periodo di imposta: la vecchia versione stabiliva che era “salva la prova che il relativo finanziamento [dei maggiori redditi: NDR] è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile.”


La nuova versione dell’art. 38 stabilisce che: “il contribuente può sempre dimostrare che:

a)  il finanziamento delle spese è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo di imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile ovvero da parte di soggetti diversi dal contribuente;

b)  le spese attribuite hanno un diverso ammontare;

c)  la quota di risparmio utilizzata per consumi ed investimenti si è formata nel corso degli anni precedenti.”


La definizione è sicuramente migliore della precedente, ma a nostro giudizio non cambia la sostanza.


Staremo a vedere se, finito il periodo di differimento/sospensione da maggio ad agosto, l’Agenzia Entrate avrà veramente l’impulso di procedere ad applicare in modo diffuso il redditometro agli accertamenti sui redditi degli anni dal 2018 in poi.

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