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Torna il Redditometro (... anzi no)

In soffitta dal 2015, con un recente Decreto il MEF rispolvera un potente strumento nelle mani del Fisco che, sebbene formalmente in vigore, era di fatto inutilizzabile.



Il 7 maggio 2024, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha rinnovato le norme relative all’accertamento sintetico delle persone fisiche, noto come redditometro, introducendo nuovi indici di capacità contributiva basati sulle medie ISTAT. Questo decreto arriva quasi un decennio dopo il precedente del 2015, che era stato messo in pausa nel 2018. Questi nuovi indici, utilizzabili per verificare i periodi fiscali a partire dal 2016, considerano le medie ISTAT per alcune spese comuni nella vita quotidiana.


Funzionamento e storia della vicenda

Il redditometro è una norma contenuta nell’articolo 38 del D.P.R. n. 600/1973 che stabilisce che l’Agenzia delle Entrate può determinare il reddito complessivo del contribuente in modo sintetico, basandosi sulle spese sostenute durante l’anno fiscale. Questo processo permette all’Amministrazione finanziaria di calcolare indirettamente il reddito del contribuente, considerando la sua capacità di spesa.

Tuttavia, nel 2018, l’uso del redditometro ha subito un rallentamento. Il D.L. n. 87/2018 ha modificato l’articolo 38, richiedendo che i decreti attuativi per l’approvazione degli indici di capacità contributiva siano emessi solo dopo aver consultato l’ISTAT e le principali associazioni dei consumatori. Questo cambiamento ha portato all’abrogazione del precedente decreto contenente gli indici validi per il 2015, rendendo di fatto inutilizzabile il redditometro, nonostante sia ancora in vigore.

Nel 2021, il Dipartimento delle Finanze del MEF ha proposto un nuovo schema di decreto attuativo per l’articolo 38, con l’obiettivo di identificare gli elementi indicativi di capacità contributiva per la determinazione sintetica dei redditi delle persone fisiche a partire dal 2016.


Il "nuovo" Redditometro

Tuttavia, è stato necessario attendere quasi tre anni prima che il nuovo decreto fosse pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Il D.N. del 7 maggio 2024, pubblicato sulla G.U. n. 116 del 20 maggio 2024, stabilisce le regole applicabili dal 2016.

Il decreto include una tabella (Tabella A) che elenca le voci di spesa che caratterizzano i vari aspetti della vita quotidiana, suddivise in quattro macro categorie: consumi, investimenti, risparmio e spese per trasferimenti. Inoltre, stabilisce le regole per l’attribuzione delle spese ai contribuenti e per la determinazione sintetica del reddito.

È importante ricordare che, per applicare l’accertamento sintetico, il reddito dichiarato dal contribuente deve differire di almeno un quinto rispetto a quello accertato, anche per un solo anno fiscale.

Le spese relative ai beni e servizi sono considerate sostenute dal contribuente, a meno che non fornisca prova contraria. Le spese effettuate dal coniuge e dai familiari fiscalmente a carico del contribuente sono considerate finanziate con i redditi del contribuente. Le spese per i beni e servizi relativi esclusivamente ed effettivamente all’attività d’impresa o all’esercizio di arti e professioni non sono considerate sostenute dalla persona fisica, a condizione che ciò sia documentato.

Il reddito complessivo accertabile del contribuente viene determinato considerando: l’ammontare delle spese sostenute dal contribuente; l’ammontare delle spese correnti basato su analisi e studi socio-economici; la quota parte della spesa per i beni e servizi essenziali per uno standard di vita minimamente accettabile (c.d. soglia di povertà assoluta) attribuibile al contribuente; la quota relativa agli incrementi patrimoniali del contribuente imputabile all’anno fiscale; la quota di risparmio riscontrata dall’Agenzia, accumulata nell’anno e non utilizzata per consumi ed investimenti.

Infine, il contribuente ha la possibilità di dimostrare che: il finanziamento delle spese è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nel periodo d’imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, o legalmente esclusi dalla base imponibile, o da parte di soggetti diversi dal contribuente; le spese attribuite hanno un diverso ammontare; la quota del risparmio utilizzata per consumi ed investimenti si è formata nel corso di anni precedenti.


Annualità accertabili

Vale la pena di ricordare che, sebbene l’attuale decreto intervenga formalmente per le annualità successive al 2015, in realtà dal punto di vista fiscale gli esercizi ancora accertabili da parte del Fisco sono quelli dal 2018 in poi, se la Dichiarazione dei Redditi è stata regolarmente presentata.


.. ANZI NO (Aggiornamento del 23/05/24)

Questo post è stato scritto all'uscita del DM in Gazzetta Ufficiale. Nelle more della pubblicazione sul sito però le cose sono cambiate... decisamente!

E' notizia di oggi 23/05/2024 che il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni è intervenuta direttamente presso il sottosegretario Maurizio Leo (autore del DM sul redditometro) per bloccarne l'applicazione: vedremo come, presumiamo sia necessario un DM correttivo o sospensivo.


 

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