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Raddoppio della soglia di esenzione dei Fringe Benefits anche per il 2021

Tra le novità apportate in sede di conversione in legge del Decreto Sostegni, in materia di determinazione del reddito di lavoro dipendente, si segnala l’inserimento del nuovo articolo 6-quinquies con il quale viene disposta la proroga, anche per il periodo d’imposta 2021, dell’innalzamento da euro 258,23 ad euro 516,46 (dunque, il raddoppio) del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall’azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito imponibile.

Il limite di esenzione di euro 258,23, aumentato a euro 516,46 anche per il 2021, è fissato dal comma 3, art. 51 del TUIR e trova applicazione relativamente ai c.d. fringe benefits riconosciuti ai lavoratori con finalità di incentivazione e fidelizzazione. A titolo di esempio, rientrano nella previsione di cui al comma 3, art. 51 del TUIR e, dunque, sono soggetti al limite di esenzione di euro 516,46 con riferimento all’anno 2021:

  • i buoni acquisto e i buoni carburante,

  • i generi in natura prodotti dall’azienda,

  • l’auto ad uso promiscuo, l’alloggio concesso in locazione, in uso o in comodato e i prestiti aziendali,

  • l’uso di specifici beni di proprietà dell’azienda quali telefono aziendale, pc, tablet, stampanti o altri dispositivi elettronici aziendali,

  • polizze assicurative extra professionali, ecc.

NB: Qualora il valore del fringe benefit superi il limite di esenzione, lo stesso concorre interamente a formare il reddito imponibile.

In sede di tassazione del reddito di lavoro dipendente, il sostituto d’imposta deve applicare la ritenuta nel periodo di paga in cui viene superata la soglia di esenzione e se risulta chiaro che il valore, tenuto conto dell’intero periodo d’imposta, sarà complessivamente superiore al suddetto importo, deve effettuare la ritenuta fin dal primo periodo di paga.


EFFETTI SULL’OPERATO DI DATORI DI LAVORO/SOSTITUTI D’IMPOSTA


L’innalzamento del limite di esenzione ad euro 516,46 intervenuto in corso d’anno ad opera del Decreto Sostegni e, comunque, valido con riferimento a tutto il 2021, produce inevitabilmente effetti sull’operato dei datori di lavoro/sostituti d’imposta. Nello specifico:

  • per i lavoratori cessati nei mesi precedenti l’entrata in vigore della Legge n. 69/2021 di conversione del DL n. 41/2021 (avvenuta il 22 maggio 2021), nei confronti dei quali, con riferimento ad eventuali fringe benefits, è stato applicato il limite di esenzione di euro 258,23, si ritiene opportuno specificare tale circostanza sotto forma di annotazione libera nella Certificazione Unica che verrà loro rilasciata. Questo per consentire, nel caso in cui il valore complessivo del fringe benefit non superi la nuova soglia di euro 516,46, che la maggior imposta trattenuta e versata possa essere restituita al lavoratore dal nuovo datore di lavoro/sostituto d’imposta che effettua il conguaglio unico ovvero in sede di dichiarazione dei redditi;

  • per i lavoratori in forza, si rende necessario l’adeguamento tempestivo del limite di esenzione con conseguente restituzione della maggior imposta trattenuta laddove ciò risulti necessario in conseguenza del valore complessivo del fringe benefit riconosciuto.



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