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Polizza eventi calamitosi da catastrofi naturali

La presente per richiamare l’attenzione sulla Legge n. 213/2023, art. 1, comma 101, la quale ha stabilito che tutte le imprese con sede legale in Italia, tenute all'iscrizione nel registro delle imprese, sono obbligate a stipulare entro il 31 marzo 2025, contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali, verificatisi sul territorio nazionale alle seguenti immobilizzazioni:


  • terreni;

  • fabbricati intesi come costruzioni e opere murarie, compresi gli impianti idrici, elettrici, di riscaldamento, di condizionamento, comunque pertinenziali all’edificio;

  • impianti e macchinari;

  • attrezzature industriali e commerciali.


Oggetto della copertura obbligatoria per le polizze catastrofali sono quindi le immobilizzazioni materiali di Stato Patrimoniale, sopra individuate, e sono esclusi gli altri beni, dell’attivo di stato patrimoniale, per cui dalla medesima resta fuori il magazzino così come le seguenti altre immobilizzazioni materiali mobili e arredi, automezzi, macchine ufficio.


Va da sé che alcune realtà con ingenti magazzini potranno in ogni caso negoziare con l’assicuratore di estendere la copertura anche al magazzino, sebbene ciò possa comportare un incremento del costo della polizza, a fronte di una copertura ben maggiore.


Quali eventi vanno coperti con la polizza?

Le imprese dovranno quindi stipulare una polizza assicurativa che copra i danni ai beni materiali causati da calamità naturali ed eventi catastrofali come, sisma, alluvioni, frane, inondazioni, esondazioni.


A quali imprese spetta l’obbligo di stipulare la polizza assicurativa?

L’obbligo spetta a tutte le imprese, con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, quali:


  • le imprese individuali;

  • le società di persone;

  • le società di capitali;

  • i consorzi;

  • le cooperative.


L’obbligo riguarda tutte le imprese, indipendentemente dalla dimensione.

Restano escluse dall’obbligo le imprese che svolgono attività agricola e i soggetti non obbligati all’iscrizione al Registro delle Imprese (es: professionisti).


Quali conseguenze in caso di mancata copertura entro il 31 marzo 2025?

Non è prevista alcuna sanzione specifica per la mancata sottoscrizione entro il 31 marzo 2025. Tuttavia, delle imprese inadempienti si terrà conto “nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali”.


Pertanto, le conseguenze, dirette o indirette, che un’impresa non assicurata subirà, sono le seguenti:

  • perdita di risorse economiche come contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubbliche, finanziamenti agevolati;

  • esposizione a rischi aziendali non quantificabili dovuti ad eventi imprevedibili, quali sisma, alluvioni, ecc.


A tutela dell’assicurato, il comma 104 della Legge n. 213/2023, prevede che il contratto abbia un eventuale scoperto o franchigia non superiore al 15% del danno e l'applicazione di premi proporzionali al rischio.





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