Polizza eventi calamitosi da catastrofi naturali
- katialucchini
- 6 mar
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Aggiornamento: 7 apr
La presente per richiamare l’attenzione in merito all’obbligo di legge previsto dalla Legge n. 213/2023, art. 1, comma 101-111, ovvero l’obbligo, da parte delle imprese, di sottoscrivere una polizza assicurativa a copertura dei rischi catastrofali.
In particolare, si segnala che nell'ambito del DL n. 39/2025, pubblicato sulla G.U. 31/3/2025, n. 75, recante "Misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali", il Legislatore ha concesso la proroga dell'obbligo di copertura dei rischi catastrofali (e delle relative conseguenze in caso di inadempienza), differenziando il termine entro il quale stipulare la polizza in base alla dimensione dell'impresa.
In particolare, l'art. 1 del citato Decreto ha previsto il differimento dell'obbligo:
all'1/10/2025 per le Medie imprese;
al 31/12/2025 per le Piccole / Microimprese.
Per le Grandi imprese l'obbligo è rimasto fissato al 31/3/2025, tuttavia è stato previsto un periodo di 90 giorni, ossia fino al 30/6/2025, durante il quale non trova applicazione la disposizione contenuta nel citato comma 102, ai sensi della quale le imprese prive di copertura assicurativa non possono accedere a contributi, sovvenzioni / agevolazioni pubbliche.
Per individuare la dimensione dell'impresa va fatto riferimento alla Direttiva UE n. 2023/2775 che prevede la rilevanza di 3 specifici elementi, ossia:
numero medio dipendenti occupati durante l'esercizio;
ricavi netti delle vendite / prestazioni;
totale attivo dello Stato patrimoniale.
A tal fine è considerata Mirco / Piccola / Media l'impresa che alla data di chiusura del bilancio non supera almeno 2 dei predetti elementi:

Di seguito si richiamano sinteticamente le principali disposizioni normative, anche alla luce del recente decreto del MEF che ne ha definito le modalità attuative, nonché dei chiarimenti forniti dalle compagnie assicurative.
PER QUALI SOGGETTI SCATTA L’OBBLIGO?
Tutte le imprese con sede legale in Italia, tenute all'iscrizione nel registro delle imprese, sono obbligate a stipulare entro le scadenze sopra indicate, contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali, verificatisi sul territorio nazionale.
L’obbligo spetta quindi per le imprese, con sede legale in Italia o con sede legale all’estero ma con stabile organizzazione in Italia, quali:
le imprese individuali;
le società di persone;
le società di capitali
consorzi;
cooperative.
L’obbligo riguarda tutte le imprese, indipendentemente dalla dimensione.
Come precedentemente evidenziato, la dimensione rileva unicamente ai fini della decorrenza dell’obbligo assicurativo.
Restano escluse dall’obbligo le imprese agricole e i soggetti non obbligati all’iscrizione al Registro delle Imprese (es: professionisti).
QUALI BENI DEVONO ESSERE ASSICURATI?
L’assicurazione deve avere ad oggetto le seguenti immobilizzazioni:
terreni;
fabbricati intesi come costruzioni e opere murarie, compresi gli impianti idrici, elettrici, di riscaldamento, di condizionamento, comunque pertinenziali all’edificio;
impianti e macchinari;
attrezzature industriali e commerciali.
Oggetto della copertura obbligatoria per le polizze catastrofali sono quindi le immobilizzazioni materiali, sopra individuate, e sono esclusi gli altri beni, dell’attivo di stato patrimoniale, per cui dalla medesima resta fuori il magazzino così come le seguenti altre immobilizzazioni materiali mobili e arredi, automezzi, macchine ufficio.
Resta ferma la possibilità di estendere volontariamente la copertura assicurativa ad ulteriori beni impiegati nell’ambito dell’attività.
Come previsto dall'art. 1, del citato Decreto, l'obbligo assicurativo riguarda le immobilizzazioni "a qualsiasi titolo" impiegate per l'esercizio dell'attività d'impresa. In altre parole, non importa se l'impresa è proprietaria, locataria, in leasing, in comodato o in affitto di un bene (ad esempio un macchinario, un impianto, un edificio, ...); se il bene è impiegato per lo svolgimento dell’attività imprenditoriale, deve essere necessariamente coperto dalla relativa assicurazione.
Sono esclusi dall'obbligo assicurativo gli immobili gravati da:
abuso edilizio / costruiti in carenza delle autorizzazioni;
abuso sorto successivamente alla data di costruzione.
QUALI CONSEGUENZE IN CASO DI MANCATA COPERTURA ENTRO LE SCADENZE?
La mancata sottoscrizione della polizza, entro le scadenze di cui sopra, verrà considerata “nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali”.
Pertanto, le conseguenze, dirette o indirette, che un’impresa non assicurata potrebbe subire, sono le seguenti:
possibilità di perdere risorse economiche come contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubbliche;
esporsi a rischi aziendali non quantificabili dovuti ad eventi imprevedibili, quali sisma, alluvioni, ecc.

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