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Obbligo di pubblicazione per i percettori di Aiuti di Stato L. 124/2017


La normativa vigente, L. 124/2017 (commi da 125 a 129), richiede la pubblicazione, entro il 30 giugno di ogni anno, sul proprio sito internet aziendale, dell’elenc

o completo e dettagliato degli aiuti e contributi pubblici ricevuti nel corso dell’anno precedente, per tutte le imprese che già non ne rendano pubblicità riportandone l’elenco in nota integrativa di bilancio.

L’obbligo di pubblicazione è valido per importi complessivi pari o superiori a 10.000 euro.

Se il totale dei sostegni ricevuti è inferiore a 10.000 euro non vige alcun obbligo.

Se si è beneficiato di più contributi, singolarmente inferiori a 10.000 euro, ma in totale pari a superiori alla suddetta soglia, occorre procedere con la pubblicazione.

Sono soggetti all’obbligo i seguenti aiuti/contributi: sovvenzioni; sussidi; contributi (inclusi i contributi in conto capitale, conto esercizio e/o conto interessi); vantaggi (incluse, ad esempio, le garanzie pubbliche su finanziamenti ricevuti, nonché, l’utilizzo di beni pubblici a condizioni di vantaggio rispetto ai prezzi di mercato).

Non vanno invece pubblicate le somme percepite da pubbliche amministrazioni in conseguenza di cessioni e/o prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle stesse.

Non sono soggetti all’obbligo di pubblicazione nemmeno i vantaggi fiscali che spettano alla generalità delle imprese.

I “Contributi a fondo perduto COVID” erogati da istituti ed enti statali percepiti dalle imprese a fronte dell’emergenza sanitaria NON RIENTRANO nell’ambito degli obblighi informativi previsti.

Per ogni aiuto ricevuto devono essere fornite/pubblicate le seguenti informazioni:

- denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;

- denominazione e codice fiscale del soggetto erogante;

- somma incassata o valore del vantaggio fruito (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante);

- data di incasso;

- causale (ovvero una breve descrizione del tipo di vantaggio/titolo alla base dell’erogazione ricevuta).

Per verificare la soglia dei 10.000 è opportuno collegarsi all’area trasparenza del Registro Nazionale Aiuti di Stato al seguente link: www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx

e inserire come chiave di ricerca il codice fiscale dell’impresa.

Agli eventuali contributi presenti sarà necessario sommare quanto ricevuto nell’anno e non soggetto a tale pubblicazione.

Le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato e aiuti de Minimis, soggetti all’obbligo di pubblicazione nel “Registro nazionale degli aiuti di Stato” di cui all’articolo 52 L. 234/2012, possono adempiere agli obblighi pubblicitari previsti dalla norma, semplicemente indicando sul sito internet l’esistenza di tali aiuti, senza il bisogno di fornire informazioni dettagliate.

I soggetti che non hanno un proprio sito internet possono provvedere alla pubblicazione sul sito internet delle Associazioni di Categoria alle quali eventualmente aderiscono, potete contattare l’Associazione Artigiani che, come Associazione di Categoria, è autorizzata a pubblicare la lista.

La norma prevede, a carico di coloro che violano l’obbligo di pubblicazione:

- la sanzione amministrativa pecuniaria pari all’1% degli importi ricevuti, con un importo minimo di 2.000€;

- la sanzione accessoria di adempiere all’obbligo di pubblicazione.

Qualora il trasgressore non proceda alla pubblicazione ed al pagamento della sanzione pecuniaria entro novanta giorni dalla contestazione, scatterà la sanzione aggiuntiva che consiste nella restituzione integrale dei contributi e degli aiuti ricevuti.

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