top of page

Nuovo Tax credit energia anche per contatori da 4,5 Kwh

Il 23/09/2022 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto Aiuti-ter (DL 144/2022), probabilmente l’ultimo atto legislativo di una certa rilevanza portato a compimento dal Governo Draghi uscente.

L’articolo 1 di questo ultimo decreto conferma il bonus energia anche per i mesi si Ottobre e Novembre 2022 (resta però escluso per il momento Dicembre).

La novità più rilevante per i contribuenti secondo noi consiste però nell’allargamento della platea dei beneficiari: la platea delle imprese “non energivore” si allarga infatti a quelle «dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW», anziché 16,5 kW (precedente soglia); includendo così – anche se solo per due mesi – realtà più piccole come bar, ristoranti o negozi.

Aumenta anche l’ammontare del credito di imposta: il decreto potenzia il valore dei contributi rispetto al terzo trimestre: si passa dal 25 al 40% dei costi per le imprese energivore, gasivore e non gasivore; e dal 15 al 25% per le non energivore.


Riepiloghiamo quindi la situazione come ridefinita dal nuovo Decreto:


  • Imprese Energivore (sono quelle che hanno un consumo medio di energia elettrica pari ad almeno 1 GWh/anno oltre ad altri requisiti): se hanno subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell'anno 2019 è riconosciuto un credito di imposta pari al 40% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022.

  • Imprese Gasivore (sono quelle che hanno un consumo medio di gas naturale, calcolato nel periodo di riferimento, pari ad almeno 1 GWh/anno, ovvero 94.582 Sm3 /anno): se hanno subito un incremento del prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al terzo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019, spetta un credito di imposta pari al 40% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022;

  • Imprese non energivore (sono quelle dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW): è riconosciuto un credito d’imposta pari al 30% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al terzo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019;

  • Imprese non gasivore: è riconosciuto un credito di imposta pari al 40% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al terzo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Il Decreto trasla in avanti anche i termini di utilizzo del credito di imposta: ora i crediti di imposta sono utilizzabili in compensazione tramite modello F24 entro il 31 marzo 2023 o possono essere ceduti, solo per intero, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.


La dichiarazione del Fornitore


Come già avvenuto fino al decreto precedente, le imprese Energivore e Gasivore non possono fare affidamento sui fornitori per acquisire i dati necessari a calcolare il credito di imposta: devono procedere autonomamente a calcolare i consumi.

Invece le imprese non energivore e non gasivore, qualora si riforniscano nel terzo trimestre dell'anno 2022 e nei mesi di ottobre e novembre 2022, di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si rifornivano nel terzo trimestre dell'anno 2019, il venditore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta (quindi entro fine gennaio 2023), dovrà inviare al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare del credito d’imposta spettante per i mesi di ottobre e novembre 2022.

Le modalità con le quali esercitare questa richiesta da parte delle imprese al proprio fornitore di energia saranno definite in seguito con un provvedimento dell’Arera (l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente), e probabilmente replicheranno quella già utilizzata per i crediti del secondo trimestre dell’anno e pubblicata dall’Arera il 29/07/2022.




Post recenti

Mostra tutti

Regime de Minimis: aumento dei massimali

La Commissione Europea ha approvato i Regolamenti (UE) 2023/2831 e 2023/2832 del 13 dicembre 2023 che dispongono l’aumento, dal 1° gennaio 2024, dei massimali di aiuto concedibili alle aziende nel reg

bottom of page