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Novità in materia di fatturazione con San Marino

L’art. 12, DL n. 34/2019, c.d. “Decreto Crescita”, ha previsto l’estensione dell’obbligo di fatturazione elettronica anche ai rapporti di scambio tra Italia e San Marino. In particolare:

- DaIl’1.10.2021 al 30.6.2022 ha inizio un periodo transitorio, nel quale la fattura potrà essere emessa e ricevuta facoltativamente sia in formato elettronico che in formato cartaceo;

- Dall’1.7.2022 la fattura invece sarà emessa e accettata esclusivamente in formato elettronico, fatte salve le ipotesi in cui l’emissione della fattura elettronica non è obbligatoria per legge (es. regime dei minimi e forfettari).


Nello specifico sarà l’Ufficio Tributario di San Marino a trasmettere e ricevere le fatture elettroniche per conto degli operatori sammarinesi, mentre la Direzione della Agenzia delle e Entrate di Pesaro-Urbino sarà l’ufficio competente dei controlli sull’imposta.

La procedura da seguire varia a seconda che si tratti di cessioni di beni o di acquisti di beni, con o senza addebito dell’imposta.

Si ricorda che il regime delle operazioni da e verso San Marino è il seguente:

a) le cessioni di beni verso San Marino sono assimilate alle esportazioni e per tale motivo non imponibili ex art. 8 e 9 DPR 633/72;

b) le cessioni da San Marino verso l'Italia possono alternativamente essere effettuate con addebito dell'IVA o senza addebito dell'Iva (art. 71 DPR 633/72 e DM 24/12/1993).


1. Cessioni di beni verso San Marino

La fattura di vendita in formato elettronico verrà trasmessa da SDI all’Ufficio Tributario di San Marino che, dopo aver controllato la regolarità della fattura e l’assolvimento dell’IVA sull’importazione, comunicherà l’esito al cedente italiano tramite il servizio di consultazione delle fatture elettroniche messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Importante: Se nei 4 mesi successivi all’emissione della fattura, l’Ufficio Tributario non convaliderà la regolarità (esito negativo), la cessione andrà assoggettata ad IVA e il cedente italiano, nei 30 giorni successivi, dovrà emettere nota di variazione ex art. 26, comma 1, DPR n. 633/72, senza sanzioni e interessi.

Il codice destinatario (7 caratteri alfanumerici) dell’Ufficio Tributario di San Marino da indicare su ogni fattura inviata a clienti di San Marino è: 2R4GTO8 (*)

L’omessa compilazione del campo “Codice destinatario” comporterà lo scarto della fattura da parte di SDI.

(*) i caratteri in grassetto sono lettere.


2. Acquisto di beni da San Marino con addebito dell’IVA in fattura

Le fatture elettroniche emesse dagli operatori sammarinesi saranno trasmesse dall’Ufficio Tributario di San Marino a SDI, il quale le recapiterà all’acquirente italiano.

Nel caso di emissione di fattura elettronica con addebito dell’IVA, l’imposta sarà versata direttamente dall’operatore sammarinese all’Ufficio Tributario di San Marino, il quale entro 15 giorni riverserà le somme alla Direzione Provinciale di Pesaro-Urbino e trasmetterà alla medesima gli elenchi riepilogativi delle fatture corrispondenti a tali versamenti.

La Direzione Provinciale di Pesaro-Urbino, entro ulteriori 15 giorni controllerà la corrispondenza tra i versamenti ricevuti e i dati delle fatture riportati negli elenchi riepilogativi e se positivo renderà noto l’esito del controllo:

- All’Ufficio Tributario di San Marino;

- All’acquirente, che da tale momento potrà detrarre l’IVA.


3. Acquisto di beni da San Marino senza addebito dell’IVA in fattura

Il cedente sammarinese ha la facoltà di emettere fattura elettronica senza indicazione dell’IVA dovuta.

In questo caso l’acquirente italiano, al quale la fattura ed il relativo esito della Direzione di Pesaro-Urbino saranno stati recapitati tramite SDI, dovrà assolvere l’imposta ai sensi dell’art. 17, comma 2, DPR n. 633/72, indicando l’ammontare dell’imposta dovuta con le modalità previste per l’integrazione delle fatture elettroniche.



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