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Modifiche al SuperBonus nel Decreto Aiuti-Quater

Il cantiere del Super Bonus Edilizia non ha mai fine. Dopo gli innumerevoli interventi del Governo Draghi che, a seconda dei casi, hanno comportato restrizioni per evitare l'accumularsi di frodi ai danni dell'Erario ovvero hanno concesso semplificazioni e corsie preferenziali per agevolare il mercato della cessione bancaria dei crediti, ora anche il Governo Meloni, non volendo assolutamente essere da meno sul tema, ha ben pensato di lasciare anche il suo segno sulla materia.

E probabilmente non è finita, attendiamoci ulteriori provvedimenti nella prossima Legge di Bilancio. Infatti le banche e le imprese edili che hanno operato con sconto in fattura dal 2020 ad oggi si trovano tuttora in buona parte in una situazione di stallo dovuto all'immobilismo del mercato di scambio dei crediti.

In ogni caso, per venire alle modifiche apportate dal Decreto Aiuti-quater, segnaliamo che le stesse hanno agito in una duplice direzione:


a) modifiche all'ambito temporale e alla detrazione/credito di imposta per le cosiddette "Villette";

b) modifiche alla percentuale di agevolazione per condomini e minicondomini;

c) modifiche alle modalità di fruizione


Modifiche all'ambito temporale e alla detrazione/credito di imposta per le "Villette"

La detrazione spetta nella misura del 110% per le spese sostenute fino al 31.3.2023 (anziché 31.12.2022) per gli interventi di cui al citato art. 119 eseguiti sulle singole unità immobiliari (c.d. “villette”) da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa / lavoro autonomo, a condizione che al 30.9.2022 i lavori risultino effettuati per almeno il 30% dell’intervento complessivo.

Al ricorrere di tale fattispecie, pertanto, ossia se si soddisfa la condizione richiesta (esecuzione dei lavori per almeno il 30% al 30.9.2022), si ha un maggior lasso di tempo (fino al 31.3.2023) per fruire della detrazione del 110%.


Interventi iniziati dal 01/01/2023 per le Villette

Sempre con riferimento agli interventi eseguiti sulle singole unità immobiliari (c.d. “villette”) da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa / lavoro autonomo, è ora previsto che per gli interventi avviati a decorrere dall’1.1.2023 la detrazione delle spese sostenute entro il 31.12.2023 spetta nella misura del 90% a condizione che:

  • il contribuente sia titolare di un diritto di proprietà ovvero di un diritto reale di godimento(ad esempio, usufrutto/uso/abitazione) sull’unità immobiliare. Risultano pertanto esclusi i detentori dell’immobile oggetto degli interventi, ad esempio, il comodatario e l’inquilino. Per gli interventi in esame, pertanto, tali soggetti possono fruire delle detrazioni nelle misure ordinariamente previste (50% - 65%, ecc.);

  • l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale;

  • il contribuente abbia un reddito familiare di riferimento, definito dal nuovo comma 8-bis.1, non superiore a € 15.000.

In relazione a quest'ultimo requisiti il Reddito Familiare di Riferimento va calcolato:

  • considerando la somma dei redditi complessivi posseduti, nell’anno precedente quello di sostenimento della spesa, dal contribuente, dal coniuge / soggetto legato da unione civile/convivente presente nel nucleo familiare e dai familiari di cui all’art. 12, TUIR presenti nel nucleo familiare fiscalmente a carico ai sensi del comma 2 del citato art. 12;

  • dividendo la predetta somma dei redditi per una quota determinata in base al numero dei componenti in nucleo familiare come segue.




Modifiche alla percentuale di agevolazione per condomini e minicondomini

Per gli interventi di cui al citato art. 119 eseguiti da condomini e persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa / lavoro autonomo, su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, la riduzione della detrazione del 110% è “anticipata”, introducendo per il 2023 la detrazione nella misura del 90%. In particolare i nuovi termini e misure risultano ora essere i seguenti:

  • 110% per le spese sostenute fino al 31.12.2022 (anzichè 31.12.2023);

  • 90% per le spese sostenute nel 2023;

  • 70% per le spese sostenute nel 2024;

  • 65% per le spese sostenute nel 2025.

Tali nuovi termini e misure non si applicano per le spese relative:

  • agli interventi per i quali alla data del 25.11.2022 risulti effettuata la Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) di cui all’art. 119, comma 13-ter, DL n. 34/2020;

  • agli interventi su edifici condominiali per i quali la delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori risulti adottata “in data antecedente al 25.11.2022”, ossia entro il 24.11.2022;

  • agli interventi che prevedono la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali alla data del 25.11.2022 risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.


Modifiche alle modalità di fruizione

  • La terza linea di intervento del Decreto Aiuti - Quater è volta ad agevolare l'utilizzo dei crediti da parte dei beneficiari di prima istanza oppure dagli acquirenti successivi dei medesimi crediti. Infatti fino ad ora era previsto che per gli interventi di cui all’art. 119, DL n. 34/2020 l’utilizzo diretto della detrazione e conseguentemente l’utilizzo del relativo credito derivante dall’opzione per lo sconto in fattura / cessione del credito era ordinariamente in 5 / 4 quote annuali.

  • Per tali interventi è ora disposto che il credito sorto a seguito delle predette opzioni può essere ripartito ed utilizzato in 10 quote annuali di pari importo, previo invio di una Comunicazione all’Agenzia delle Entrate da parte del fornitore/cessionario.

  • Tale possibilità è applicabile ai crediti derivanti da Comunicazioni di sconto in fattura/cessione del credito inviate all’Agenzia entro il 31.10.2022 e non ancora utilizzati.

  • Così, ad esempio, se un contribuente ha sostenuto spese 2022 e nel mese di settembre 2022 ha optato per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante, il cessionario del credito dal 2023 può scegliere di rateizzare lo stesso in 10 rate annuali (anziché 4).

  • Dovrà essere chiarita la modalità di fruizione di tale possibilità, ossia come e su quale importo

  • effettuare la suddivisione in 10 rate, con riferimento ai crediti sorti nel 2020/2021.

  • Bisognerà attendere un Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate in materia.





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