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Le ritenute edilizie passano all'11%

La Legge di Bilancio 2024 innalza all’11%, a decorrere dal 1° marzo 2024, l’aliquota della ritenuta d’acconto dell’imposta sul reddito dovuta dai beneficiari all’atto dell’accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta.

Con provvedimento 30 giugno 2010 l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità operative per applicare la ritenuta, specificando che essa è dovuta per le spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio e per le spese per interventi di risparmio energetico.

Considerata la portata generale della norma, la ritenuta si applica a tutte le tipologie di detrazione per interventi relativi o connessi agli interventi sul patrimonio immobiliare anche se istituiti successivamente al provvedimento (ad esempio superbonus, bonus mobili, etc..).

Le Banche e Poste Italiane Spa che operano le ritenute sono tenute ai seguenti adempimenti:

-          Versare la ritenuta con F24, utilizzando il codice tributo 1039;

-          Certificare, entro il 16 marzo dell’anno successivo, al beneficiario l’ammontare delle somme erogate e delle ritenute effettuate;

-          Indicare nella dichiarazione dei sostituti d’imposta – modello 770 – i dati relativi al beneficiario nonché le somme accreditate e le ritenute effettuate.

Attenzione: la ritenuta d’acconto deve essere operata sull’importo del bonifico decurtato dell’IVA.

 

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