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Lavoro subordinato tra familiari

L’ Inps nel messaggio n. 2819 del 14 luglio 2022 ha precisato nuovamente che nelle ipotesi di prestazioni di lavoro in cui il datore di lavoro è legato da rapporti di coniugio, di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo grado, la prestazione si presume a titolo gratuito ed è quindi necessario verificare l’eventuale sussistenza dei requisiti della subordinazione.

Molto spesso tra familiari sussiste un rapporto di lavoro. In alcuni casi l’Inps considera questo rapporto di lavoro una finzione dettata solo dalla volontà di far prendere al parente i contributi previdenziali e maturare i requisiti per la pensione.

Il lavoro subordinato è caratterizzato da una forte dipendenza del lavoratore rispetto al datore di lavoro. Il lavoratore non ha apprezzabili margini di autonomia nel decidere come svolgere la prestazione di lavoro in quanto è soggetto a:

  • etero-direzione del datore di lavoro: è l’imprenditore a conformare la prestazione di lavoro del dipendente e, cioè, a dire al lavoratore come deve lavorare, cosa deve fare, entro quanto tempo, etc.;

  • potere di controllo del datore di lavoro: l’imprenditore, oltre ad esercitare sul dipendente il potere direttivo (e cioè il potere di impartire direttive ed ordini vincolanti), può anche controllare e verificare il corretto rispetto da parte del lavoratore degli obblighi che gli derivano dal rapporto di lavoro e che discendono sia dalla legge che dal contratto collettivo di lavoro nonché dal contratto individuale di lavoro sottoscritto dalle parti;

  • potere disciplinare del datore di lavoro: l’imprenditore, in caso di violazione da parte del dipendente dei propri doveri di legge e/o di contratto, può infliggergli delle sanzioni disciplinari che devono essere proporzionate all’inadempimento posto in essere e che, per essere legittime, devono essere inflitte all’esito di un procedimento disciplinare.

Il lavoro subordinato si caratterizza anche per altre caratteristiche accessorie che aiutano a capire se siamo di fronte ad un rapporto di lavoro autonomo o subordinato. Questi indici accessori della subordinazione del rapporto di lavoro sono:

  • rispetto di un orario di lavoro fisso e predeterminato;

  • pagamento del corrispettivo in stipendi mensili fissi (attenzione ai conti correnti cointestati);

  • assenza di struttura imprenditoriale e di rischio d’impresa in capo al lavoratore;

  • utilizzo della strumentazione messa a disposizione dal datore di lavoro;

  • svolgimento della prestazione di lavoro nei locali aziendali in maniera costante;

  • necessità di autorizzazione datoriale delle assenze, ferie, permessi, etc.;

  • stabile inserimento nell’organizzazione aziendale del datore di lavoro;

  • utilizzo da parte del dipendente di loghi e segni distintivi del datore di lavoro.

Spesso, di fronte ad un rapporto di lavoro con un familiare, l’Inps emette un verbale ispettivo con cui annulla il rapporto di lavoro, accertando di fatto che il rapporto di lavoro è fittizio e pretestuoso in quanto posto in essere solo per garantire al dipendente i contributi previdenziali e, dunque, la maturazione dei requisiti pensionistici.

La Corte di Cassazione, riporta i riflettori sull’annosa questione del lavoro subordinato tra familiari, adottando una posizione del tutto contraria a quella che emerge frequentemente nei verbali ispettivi dell’Inps.

Secondo la Suprema Corte, che dimostra di considerare con particolare rigore il principio per cui il lavoro si presume sempre a pagamento, se sono presenti degli indici univoci ed oggettivi che permettono di ravvisare la sussistenza di un inserimento effettivo del lavoratore-familiare nell’organizzazione d’impresa del parente-datore di lavoro il rapporto di lavoro subordinato deve essere riconosciuto come realmente sussistente.

Da ciò deriva che non esiste alcuna preclusione alla possibilità dei familiari di instaurare un genuino rapporto di lavoro di natura subordinata la cui finalità sia quella, come in ogni contratto di lavoro, di scambiare il lavoro prestato con il pagamento dello stipendio e non, come in alcuni casi la maturazione dei requisiti della pensione.




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