Le società per Azioni sono sempre obbligate alla nomina dell'Organo di Controllo.
Le Società a Responsabilità Limitata, invece, hanno di base la facoltà di nominare un Revisore o un Organo di Controllo.
Essa, però, rappresenta un obbligo per le società (s.r.l. e cooperative, per effetto del rinvio disposto dall'art. 2543, C.c.), qualora le stesse:
siano tenute alla redazione del bilancio consolidato;
controllino una società obbligata alla revisione legale dei conti;
superino alcuni limiti dimensionali.
Già alcuni anni orsono per effetto della Legge Delega 155/2017 il Codice della Crisi di Impresa è intervenuto riducendo tali limiti dimensionali finendo così per ampliare il perimetro applicativo e costringere un maggior numero di Srl a nominare l'organo di controllo oppure il revisore legale.
A parziale rettifica, il successivo DL 32/2019 ha ritoccato al rialzo tali limiti dimensionali.
Pertanto alla data odierna la ricostruzione dei limiti dimensioni pre e post riforma del 2019 è la seguente:
Calcolo dei parametri
Al fine di verificare l'eventuale superamento dei parametri indicati, è necessario considerare che:
l'”attivo patrimoniale” corrisponde alla somma delle voci A, B, C e D dello stato patrimoniale, al netto delle poste rettificative (fondi ammortamento e fondi svalutazione);
i “ricavi delle vendite e delle prestazioni” consistono nelle componenti positive iscritte all'interno della voce A1) del conto economico, le quali, ai sensi dell'art. 2425-bis C.c., devono essere indicate al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi;
in ordine alle modalità di calcolo del numero di “dipendenti occupati in media nell'esercizio”, ai sensi del D.M. 18 aprile 2005, recante i “Criteri di individuazione di piccole e medie imprese”:
per occupati si intendono “i dipendenti dell'impresa a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola (ndr. ora, Libro Unico del Lavoro – LUL) dell'impresa e legati all'impresa da forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza, fatta eccezione di quelli posti in cassa integrazione straordinaria” (lett. c), comma 5, art. 2);
il numero degli occupati a tempo pieno corrisponde “al numero di unita-lavorative-anno (ULA), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno” (lett. b), comma 5, art. 2);
il numero degli occupati a tempo parziale e stagionali corrisponde a “frazioni di ULA” (lett. b), comma 5, art. 2);
ai fini del calcolo delle ULA, i dipendenti occupati part-time sono “conteggiati come frazione di ULA in misura proporzionale al rapporto tra le ore di lavoro previste dal contratto part-time e quelle fissate dal contratto collettivo di riferimento”; ad esempio, se il contratto collettivo di riferimento prevede l'effettuazione di 40 ore settimanali e quello part-time di 20, il dipendente viene conteggiato pari a 0,5 ULA per il periodo di lavoro) (comma 1, Appendice);
sono considerati dipendenti dell'impresa anche “i proprietari gestori (imprenditori individuali) ed i soci che svolgono attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti” (comma 1, Appendice);
nel computo non devono essere conteggiati “gli apprendisti con contratto di apprendistato e le persone con contratto di formazione o con contratto di inserimento” e i congedi di maternità, paternità e parentali, regolati dal D.Lgs. n. 151/2001 (comma 1, Appendice).
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