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INL, convalida, dimissioni/risoluzioni consensuali lavoratrici madri e lavoratori padri

Al fine di assicurare le genuinità delle dimissioni rassegnate dalla lavoratrice madre e dal lavoratore padre durante determinati periodi di tempo considerati protetti, è previsto che le stesse siano efficaci solo in seguito alla convalida da parte del servizio ispettivo del Ministero del Lavoro istituito presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente per territorio e che, solo successivamente a tale adempimento, il rapporto di lavoro possa considerarsi definitivamente concluso.

In particolare, il legislatore ha stabilito che sono soggette all’obbligo di convalida le dimissioni rassegnate:

  • dalla lavoratrice madre durante il periodo di gravidanza;

  • dalla lavoratrice madre e dal lavoratore padre durante i primi tre anni di vita del bambino (o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento oppure, in caso di adozione internazionale, nei primi tre anni decorrenti dal momento della comunicazione della proposta di incontro con il minore o dell’invito a recarsi all’estero per ricevere la proposta di abbinamento).

In conseguenza dello stato di emergenza sanitaria dovuto all’epidemiologia da COVID-19, le sedi territoriali dell’ITL hanno modificato la procedura di convalida delle dimissioni.

Fermo restando l’obbligo di inviare al datore di lavoro la comunicazione delle dimissioni, era stata esclusa la possibilità di recarsi presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro. Conseguentemente veniva richiesto, alla lavoratrice madre e al lavoratore padre, la compilazione di un apposito modello disponibile online sul portale dell’Ispettorato, da inviare tramite e-mail al servizio ispettivo competente.


NOVITÀ

Ora, con Comunicato del 19 maggio 2022, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro rende noto che, a seguito della cessazione del periodo emergenziale da COVID-19, non è più utilizzabile il suddetto modello di richiesta online di convalida delle dimissioni/risoluzioni consensuali (ex art. 55 del D.Lgs n. 151/2001) in sostituzione del colloquio diretto della lavoratrice madre o del lavoratore padre con il funzionario dell’Ispettorato del lavoro territorialmente competente. L’Ispettorato precisa tuttavia che è possibile effettuare il colloquio con il personale dell’ITL anche “a distanza”, oltre che in presenza, attraverso la presentazione di un apposito modello di richiesta attualmente disponibile online.


NUOVO MODELLO PER LA CONVALIDA DELLE DIMISSIONI/RISOLUZIONI CONSENSUALI

Il nuovo modello deve essere compilato in ogni sua parte e sottoscritto dalla lavoratrice o dal lavoratore interessato per poter accedere alla procedura da remoto in alternativa al colloquio in presenza con il funzionario incaricato. Lo stesso deve poi trasmesso al competente Ufficio (individuato in base al luogo di lavoro o di residenza del lavoratore o della lavoratrice interessati) mediante posta elettronica.

Al suddetto modulo è inoltre necessario allegare copia

  • di un documento di identità in corso di validità (da esibire anche in occasione del colloquio online)

  • e della lettera di dimissioni/risoluzione consensuale presentata al datore di lavoro, debitamente datata e firmata.



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