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Indicatori ISA per il 2022: benefici premiali

Recentemente (27/04/2023) ma con ampio ritardo sulla consueta tabella di marcia, l’Agenzia delle Entrate ha finalmente pubblicato il Provvedimento di individuazione dei livelli di affidabilità fiscale relativi al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022, cui sono riconosciuti i “famosi” benefici premiali (previsti dal comma 11 dell’articolo 9-bis del decretolegge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96). Il provvedimento assume il numero di Prot. n. 140005/2023. Con questo ultimo tassello può finalmente procedere speditamente il lavoro di contribuenti e professionisti inerente la definizione del debito di imposta in funzione anche dell’esito degli Indicatori di Affidabilità fiscale e della necessità/volontà di adeguare spontaneamente le basi imponibili indicando elementi integrativi di ricavo/compenso per adeguamento spontaneo. Vediamo una ad una le varie tipologie di benefici premiali.

1. Esonero dal visto di conformità per utilizzo di crediti in compensazione

L’esonero dall’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale è riconosciuto ai contribuenti che, per il periodo d’imposta 2022, presentano un livello di affidabilità almeno pari a 8, per la compensazione dei crediti di importo non superiore a:

  • 50.000 euro annui relativi all’imposta sul valore aggiunto, maturati nell’annualità 2023;

  • 20.000 euro annui relativialle imposte direttee all’imposta regionale sulle attività produttive, maturati nel periodo d’imposta 2022.

L’esonero dall’apposizione del visto di conformità sulla richiesta di compensazione del credito IVA infrannuale, maturato nei primi tre trimestri dell’anno di imposta 2024, è riconosciuto, per crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui, ai contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 8 per il periodo di imposta 2022. I benefici di cui ai punti precedenti sono riconosciuti anche ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 8,5, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2021 e 2022.

2. Esonero dal visto di conformità in caso di rimborsi di crediti Iva annuale o infrannuale

L’esonero dall’apposizione del visto di conformità, ovverodalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito IVA maturato per l’anno di imposta 2023, è riconosciuto, per crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui, ai contribuenti con un livellodi affidabilità almenopari a 8 per il periodo di imposta 2022. L’esonero dall’apposizione del visto di conformità, ovverodalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito IVA infrannuale maturato nei primi tre trimestri dell’annodi imposta 2024, è riconosciuto, per crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui, ai contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 8 per il periodo di imposta 2022. I benefici di cui sopra sono riconosciuti anche ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 8,5, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2021 e 2022.

3. Società di comodo

L’esclusione dall’applicazione della disciplina delle società non operative di cui all’articolo 30 della legge 23 dicembre1994, n. 724, è riconosciuta per il periodo d’imposta 2022:

a) ai contribuenti con un livellodi affidabilità almenopari a 9 per il periodo di imposta 2022;

b) ai contribuenti con un livellodi affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso

la media semplicedei livelli di affidabilità ottenutia seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2021 e 2022.


4. Accertamenti con presunzioni semplici

L’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all’articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all’articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è riconosciuta per il periodo d’imposta 2022:

a) ai contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 8,5 per il periodo di imposta 2022;

b) ai contribuenti con un livellodi affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplicedei livelli di affidabilità ottenutia seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2021 e 2022.


5. Decadenza ridotta di un anno per l’attività di Accertamento

I termini di decadenza per l’attività di accertamento previstidall’articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dall’articolo 57, comma 1, del decretodel Presidente dellaRepubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono ridotti di un anno, con riferimento al periodo d’imposta 2022, nei confronti dei contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 8 per il medesimo periodo di imposta.


6. Esclusione da Redditometro

L’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con riferimento al periodo d’imposta 2022, è riconosciuta ai contribuenti ai quali è attribuito un livello di affidabilità almeno pari a 9 per il medesimo periodo di imposta, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

Il beneficio è riconosciuto anche ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2021 e 2022.




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