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I contributi del Decreto Sostegni

Il primo atto veramente importante del nuovo Governo il carica si è finalmente materializzato: ecco quindi il Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, che prende il nome di Decreto Sostegni. Si tratta di un elaborato di 42 articoli, di cui però in questa sede interessa essenzialmente il primo, denominato "Contributo a fondo perduto a favore degli operatori economici".

Il meccanismo di funzionamento del contributo ormai è noto: si abbandona la distinzione in funzione dei codici Ateco delle ditte, che in effetti ha provocato più di una distorsione e in alcuni casi delle vere e proprie ingiustizie, per passare ad un esame solamente aritmetico dei movimenti dei fatturati delle ditte.

Per la precisione il contributo è determinato in misura pari all’importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019 come segue:

- 60% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100.000 euro;

- 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro;

- 40% per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro;

- 30% per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;

- 20% per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

Il contributo è riconosciuto in ogni caso per un importo minimo di:

- 1.000 euro per le persone fisiche;

- 2.000 euro per i soggetti diversi (società ed enti).

In ogni caso, l’importo massimo spettante non supererà i 150.000 euro.


Chi può ottenere questo contributo? In sostanza il contributo è riconosciuto ai soggetti titolari di partita Iva, residenti o stabiliti nel territorio nazionale, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario (imprese agricole).

Quindi si nota una prima distinzione rispetto al contributo a fondo perduto di cui al DL 34/2020: il nuovo contributo del DL 41/2021 spetta anche ai liberi professionisti che dichiarano redditi di lavoro autonomo, cosa che non era prevista per il vecchio Decreto Rilancio del 2020.


Ci sono però delle limitazioni quantitative all'accesso al contributo, precisamente contributo spetta esclusivamente ai soggetti con compensi e ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non superiori a 10 milioni di euro a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019.


Facciamo un esempio per capire: supponiamo che una società abbia un fatturato (che per semplicità supponiamo essere coincidente con i ricavi di bilancio) complessivo dell'anno 2019 pari a euro 1.000.000 e un fatturato complessivo dell'anno 2020 di euro 600.000. Il fatturato medio mensile sarà:

Anno 2019: Euro 83.333

Anno 2020: Euro 50.000

Il calo del fatturato medio mensile è del 40%, quindi superiamo il calo minimo richiesto per accedere all'agevolazione.

A questo punto applichiamo la percentuale di contributo prevista per lo scaglione con ricavi da 400 mila euro a 1 milione di euro, pari al 40% alla differenza fra il fatturato medio mensile 2019 e il fatturato medio mensile 2020, quindi:

83.333 - 50.000 = 33. 333 per la percentuale del 40% è uguale a Euro 13.333, che è l'ammontare del mio contributo.


Il contributo come sempre nei casi del Covid, è non imponibile ai fini Irpef, Ires e Irap.


Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, dovrà essere presentata, esclusivamente in via telematica, un’istanza all’Agenzia delle Entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti richiesti. La domanda dovrà essere trasmessa, anche per il tramite degli intermediari abilitati, entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa.


Le modalità di effettuazione della richiesta, il suo contenuto e i termini di presentazione della stessa saranno definiti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.

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