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Helicopter money: Ep. 6 - Il credito imposta per adeguamento luoghi di lavoro

Esiste, tra le forme di sostegno previste dall'inizio della pandemia, una specifica agevolazione che può vantare la maggior resilienza alle varie incursioni legislative e che partì fin dal primo decreto legge di marzo e che tuttora non è giunta ad una completa definizione: il credito di imposta per adeguamento luoghi di lavoro.

Legato a doppio filo con il credito di imposta per acquisto DPI e sanificazione dei luoghi di lavoro (si veda post precedente), il credito di imposta di cui trattiamo oggi è ancora in via di definizione, in quanto il termine per presentare istanza è pendente (mentre il correlato credito per DPI e sanificazione è - purtroppo - già giunto a capolinea con un desolante risultato che fa scendere l'agevolazione dal 60% al 9 e rotti per cento).

Ma veniamo all'oggetto del post odierno.

L’agevolazione in esame è riconosciuta a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa / lavoratori autonomi in luogo aperto al pubblico (ovvero i soggetti di cui ai seguenti codici ATECO) :


Codice attività Descrizione

551000 Alberghi

552010 Villaggi turistici

552020 Ostelli della gioventù

552030 Rifugi di montagna

552040 Colonie marine e montane

552051 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze,   bed and breakfast, residence

552052 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole

553000 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte

559010 Gestione di vagoni letto

559020 Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero

561011 Ristorazione con somministrazione

561012 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole

561020 Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto

561030 Gelaterie e pasticcerie

561041 Gelaterie e pasticcerie ambulanti

561042 Ristorazione ambulante

561050 Ristorazione su treni e navi

562100 Catering per eventi, banqueting 562910 Mense

562920 Catering continuativo su base contrattuale

563000 Bar e altri esercizi simili senza cucina

591400 Attività di proiezione cinematografica

791100 Attività delle agenzie di viaggio

791200 Attività dei tour operator

799011 Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento

799019 Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non  svolte dalle agenzie di viaggio nca

799020 Attività delle guide e degli accompagnatori turistici

823000 Organizzazione di convegni e fiere

900101 Attività nel campo della recitazione

900109 Altre rappresentazioni artistiche

900201 Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli

900202 Attività nel campo della regia

900209 Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche

900400 Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche

910100 Attività di biblioteche ed archivi

910200 Attività di musei

910300 Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili

910400 Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali

932100 Parchi di divertimento e parchi tematici

932920 Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali

960420 Stabilimenti termali


Come precisato dall’Agenzia tra i beneficiari rientrano i seguenti soggetti:

  • imprenditori individuali / snc / sas che producono reddito d’impresa “indipendentemente dal regime contabile adottato”;

  • spa / sapa / srl / società cooperative / società di mutua assicurazione / società europee / società cooperative europee residenti in Italia (ex art. 73, comma 1, lett. a, TUIR);

  • Enti pubblici / privati diversi dalle società / trust residenti in Italia con oggetto esclusivo / principale l’esercizio di attività commerciali (ex art. 73, comma 1, lett. b, TUIR);

  • stabili organizzazioni di società / enti / trust non residenti in Italia (ex art. 73, comma 1, lett. d, TUIR);

  • lavoratori autonomi, anche in forma associata ex art. 5, comma 3, lett. c), TUIR.

Inoltre, la stessa Agenzia specifica che, non rilevando il regime fiscale adottato, sono ricompresi tra i soggetti beneficiari anche:

  • soggetti forfetari (ex art. 1, comma 54 e ss, Legge n. 190/2014);

  • soggetti minimi (ex art. 27, commi 1 e 2, DL n. 98/2011);

  • imprenditori / imprese agricole, “sia che determinino per regime naturale il reddito su base catastale, sia quelle che producono reddito d’impresa”.

  • associazioni / fondazioni e altri enti privati, compresi gli Enti del terzo settore (ETS).

AMBITO OGGETTIVO

Le spese per le quali è riconosciuto il beneficio in esame possono essere individuate nelle due seguenti tipologie:

O   interventi agevolabili;

O   investimenti agevolabili.


Interventi agevolabili

Nella citata Circolare n. 20/E l’Agenzia specifica che sono considerati interventi agevolabili quelli necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie / misure finalizzate al contenimento della “diffusione del virus SARS-Co V-2”. In particolare, rientrano in tale categoria:

  •  gli interventi edilizi per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni;

  • l’acquisto di arredi di sicurezza.

Come precisato dalla stessa Agenzia rientrano anche quelli funzionali alla riapertura / ripresa dell’attività (nel rispetto, comunque, della disciplina urbanistica).

Per accedere all’agevolazione in esame è necessario che i predetti interventi siano stati:

  • prescritti da disposizioni normative;

  • previsti dalle Linee guida per le riaperture delle attività elaborate da Amministrazioni centrali / Enti territoriali e locali / Associazioni di categoria / Ordini professionali.


Investimenti agevolabili

Nella Circolare n. 20/E in esame l’Agenzia specifica che per investimenti agevolabili vanno intesi “quelli connessi ad attività innovative, tra cui sono ricompresi quelli relativi allo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura (c.d. termoscanner) dei dipendenti e degli utenti”.

In particolare, la stessa Agenzia precisa che i concetti di “innovazione” o “sviluppo” fanno riferimento a investimenti volti ad acquisire strumenti / tecnologie finalizzate a garantire lo svolgimento in sicurezza dell’attività lavorativa da chiunque prestata “siano essi sviluppati internamente o acquisiti esternamente” (ad esempio, software / sistemi di videoconferenza e di sicurezza della connessione / smart working).


MODALITÀ E TERMINI DI UTILIZZO

Il credito d’imposta in esame spetta nella misura del 60% delle spese sostenute nel 2020 (al netto IVA, ovvero IVA compresa se indetraibile) per un massimo di € 80.000.

Di conseguenza, l’ammontare massimo del credito spettante risulta pari a € 48.000 (80.000 x 60%).

Sono agevolabili anche le spese sostenute prima del 19.5.2020 (data di entrata in vigore del  DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”), in quanto il citato art. 120 fa riferimento alle “spese   sostenute nel 2020”.

La stessa Agenzia precisa che, l’imputazione delle spese va effettuata 

a) secondo il criterio di cassa, ossia alla data dell’effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi / investimenti a cui si riferiscono i pagamenti, per i lavoratori autonomi / enti non commerciali (nonché per le imprese individuali / società di persone in contabilità semplificata).Con riferimento alle imprese in contabilità semplificata che hanno optato per la presunzione “registrato = pagato” (ex art. 18, comma 5, DPR n. 600/73), il pagamento si considera effettuato alla data di registrazione del documento contabile;

b) secondo il criterio di competenza, ossia alle spese da imputare al periodo d’imposta in corso   al 31.12.2020, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e indipendentemente dalla data dei pagamenti, per le imprese individuali / società / enti commerciali / enti non commerciali in contabilità ordinaria.


Il modello dell’istanza è identico a quello per il credito per sanificazione e DPI, ma a differenza di quest’ultimo si ha tempo di presentarlo fino al 30/11/2021. Nella comunicazione va indicato il codice ATECO dell’attività svolta e l’importo delle spese sostenute e/o da sostenere nel 2020.

OPZIONI DI UTILIZZO DEL CREDITO

Come previsto dal combinato disposto del citato art. 120 e della lett. c) del comma 2 dell’art. 122, DL n. 34/2020, il credito d’imposta in esame:

  • è utilizzabile in compensazione nel 2021 esclusivamente tramite il mod. F24 (con una prossima Risoluzione sarà istituito l’apposito codice tributo); oppure

  • può essere ceduto nel 2021, anche parzialmente, ad altri soggetti (compresi istituti di credito   /intermediari finanziari), con facoltà di successiva cessione del credito.

Merita evidenziare che:

  • l’utilizzo / cessione del credito può avvenire soltanto successivamente al sostenimento delle spese agevolabili;

  • il credito può essere utilizzato dal beneficiario / cessionario nel periodo 1.1 - 31.12.2021.

Di conseguenza, l’eventuale credito residuo non può essere:

  • utilizzato negli anni successivi;

  • ulteriormente ceduto;

  • richiesto a rimborso;

Il credito spettante / relativi utilizzi vanno indicati nel quadro RU del mod. REDDITI 2021.

Non operano i limiti di:

  • € 700.000 annui per l’utilizzo in compensazione dei crediti, ex art. 34, Legge n. 388/2000 (aumentato a € 1.000.000, per il 2020, dall’art. 147, DL n. 34/2020);

  • € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI, ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007.


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