Esiste, tra le forme di sostegno previste dall'inizio della pandemia, una specifica agevolazione che può vantare la maggior resilienza alle varie incursioni legislative e che partì fin dal primo decreto legge di marzo e che tuttora non è giunta ad una completa definizione: il credito di imposta per adeguamento luoghi di lavoro.
Legato a doppio filo con il credito di imposta per acquisto DPI e sanificazione dei luoghi di lavoro (si veda post precedente), il credito di imposta di cui trattiamo oggi è ancora in via di definizione, in quanto il termine per presentare istanza è pendente (mentre il correlato credito per DPI e sanificazione è - purtroppo - già giunto a capolinea con un desolante risultato che fa scendere l'agevolazione dal 60% al 9 e rotti per cento).
Ma veniamo all'oggetto del post odierno.
L’agevolazione in esame è riconosciuta a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa / lavoratori autonomi in luogo aperto al pubblico (ovvero i soggetti di cui ai seguenti codici ATECO) :
Codice attività Descrizione
551000 Alberghi
552010 Villaggi turistici
552020 Ostelli della gioventù
552030 Rifugi di montagna
552040 Colonie marine e montane
552051 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence
552052 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
553000 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
559010 Gestione di vagoni letto
559020 Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero
561011 Ristorazione con somministrazione
561012 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
561020 Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
561030 Gelaterie e pasticcerie
561041 Gelaterie e pasticcerie ambulanti
561042 Ristorazione ambulante
561050 Ristorazione su treni e navi
562100 Catering per eventi, banqueting 562910 Mense
562920 Catering continuativo su base contrattuale
563000 Bar e altri esercizi simili senza cucina
591400 Attività di proiezione cinematografica
791100 Attività delle agenzie di viaggio
791200 Attività dei tour operator
799011 Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento
799019 Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca
799020 Attività delle guide e degli accompagnatori turistici
823000 Organizzazione di convegni e fiere
900101 Attività nel campo della recitazione
900109 Altre rappresentazioni artistiche
900201 Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli
900202 Attività nel campo della regia
900209 Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
900400 Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
910100 Attività di biblioteche ed archivi
910200 Attività di musei
910300 Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
910400 Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali
932100 Parchi di divertimento e parchi tematici
932920 Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali
960420 Stabilimenti termali
Come precisato dall’Agenzia tra i beneficiari rientrano i seguenti soggetti:
imprenditori individuali / snc / sas che producono reddito d’impresa “indipendentemente dal regime contabile adottato”;
spa / sapa / srl / società cooperative / società di mutua assicurazione / società europee / società cooperative europee residenti in Italia (ex art. 73, comma 1, lett. a, TUIR);
Enti pubblici / privati diversi dalle società / trust residenti in Italia con oggetto esclusivo / principale l’esercizio di attività commerciali (ex art. 73, comma 1, lett. b, TUIR);
stabili organizzazioni di società / enti / trust non residenti in Italia (ex art. 73, comma 1, lett. d, TUIR);
lavoratori autonomi, anche in forma associata ex art. 5, comma 3, lett. c), TUIR.
Inoltre, la stessa Agenzia specifica che, non rilevando il regime fiscale adottato, sono ricompresi tra i soggetti beneficiari anche:
soggetti forfetari (ex art. 1, comma 54 e ss, Legge n. 190/2014);
soggetti minimi (ex art. 27, commi 1 e 2, DL n. 98/2011);
imprenditori / imprese agricole, “sia che determinino per regime naturale il reddito su base catastale, sia quelle che producono reddito d’impresa”.
associazioni / fondazioni e altri enti privati, compresi gli Enti del terzo settore (ETS).
AMBITO OGGETTIVO
Le spese per le quali è riconosciuto il beneficio in esame possono essere individuate nelle due seguenti tipologie:
O interventi agevolabili;
O investimenti agevolabili.
Interventi agevolabili
Nella citata Circolare n. 20/E l’Agenzia specifica che sono considerati interventi agevolabili quelli necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie / misure finalizzate al contenimento della “diffusione del virus SARS-Co V-2”. In particolare, rientrano in tale categoria:
gli interventi edilizi per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni;
l’acquisto di arredi di sicurezza.
Come precisato dalla stessa Agenzia rientrano anche quelli funzionali alla riapertura / ripresa dell’attività (nel rispetto, comunque, della disciplina urbanistica).
Per accedere all’agevolazione in esame è necessario che i predetti interventi siano stati:
prescritti da disposizioni normative;
previsti dalle Linee guida per le riaperture delle attività elaborate da Amministrazioni centrali / Enti territoriali e locali / Associazioni di categoria / Ordini professionali.
Investimenti agevolabili
Nella Circolare n. 20/E in esame l’Agenzia specifica che per investimenti agevolabili vanno intesi “quelli connessi ad attività innovative, tra cui sono ricompresi quelli relativi allo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura (c.d. termoscanner) dei dipendenti e degli utenti”.
In particolare, la stessa Agenzia precisa che i concetti di “innovazione” o “sviluppo” fanno riferimento a investimenti volti ad acquisire strumenti / tecnologie finalizzate a garantire lo svolgimento in sicurezza dell’attività lavorativa da chiunque prestata “siano essi sviluppati internamente o acquisiti esternamente” (ad esempio, software / sistemi di videoconferenza e di sicurezza della connessione / smart working).
MODALITÀ E TERMINI DI UTILIZZO
Il credito d’imposta in esame spetta nella misura del 60% delle spese sostenute nel 2020 (al netto IVA, ovvero IVA compresa se indetraibile) per un massimo di € 80.000.
Di conseguenza, l’ammontare massimo del credito spettante risulta pari a € 48.000 (80.000 x 60%).
Sono agevolabili anche le spese sostenute prima del 19.5.2020 (data di entrata in vigore del DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”), in quanto il citato art. 120 fa riferimento alle “spese sostenute nel 2020”.
La stessa Agenzia precisa che, l’imputazione delle spese va effettuata
a) secondo il criterio di cassa, ossia alla data dell’effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi / investimenti a cui si riferiscono i pagamenti, per i lavoratori autonomi / enti non commerciali (nonché per le imprese individuali / società di persone in contabilità semplificata).Con riferimento alle imprese in contabilità semplificata che hanno optato per la presunzione “registrato = pagato” (ex art. 18, comma 5, DPR n. 600/73), il pagamento si considera effettuato alla data di registrazione del documento contabile;
b) secondo il criterio di competenza, ossia alle spese da imputare al periodo d’imposta in corso al 31.12.2020, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e indipendentemente dalla data dei pagamenti, per le imprese individuali / società / enti commerciali / enti non commerciali in contabilità ordinaria.
Il modello dell’istanza è identico a quello per il credito per sanificazione e DPI, ma a differenza di quest’ultimo si ha tempo di presentarlo fino al 30/11/2021. Nella comunicazione va indicato il codice ATECO dell’attività svolta e l’importo delle spese sostenute e/o da sostenere nel 2020.
OPZIONI DI UTILIZZO DEL CREDITO
Come previsto dal combinato disposto del citato art. 120 e della lett. c) del comma 2 dell’art. 122, DL n. 34/2020, il credito d’imposta in esame:
è utilizzabile in compensazione nel 2021 esclusivamente tramite il mod. F24 (con una prossima Risoluzione sarà istituito l’apposito codice tributo); oppure
può essere ceduto nel 2021, anche parzialmente, ad altri soggetti (compresi istituti di credito /intermediari finanziari), con facoltà di successiva cessione del credito.
Merita evidenziare che:
l’utilizzo / cessione del credito può avvenire soltanto successivamente al sostenimento delle spese agevolabili;
il credito può essere utilizzato dal beneficiario / cessionario nel periodo 1.1 - 31.12.2021.
Di conseguenza, l’eventuale credito residuo non può essere:
utilizzato negli anni successivi;
ulteriormente ceduto;
richiesto a rimborso;
Il credito spettante / relativi utilizzi vanno indicati nel quadro RU del mod. REDDITI 2021.
Non operano i limiti di:
€ 700.000 annui per l’utilizzo in compensazione dei crediti, ex art. 34, Legge n. 388/2000 (aumentato a € 1.000.000, per il 2020, dall’art. 147, DL n. 34/2020);
€ 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI, ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007.
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