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Helicopter money: Ep. 1- I contributi a fondo perduto del DL 34

Il 19 maggio è stato finalmente pubblicato il D.L. n.34/2020, cosiddetto Decreto Rilancio.

Il provvedimento ha come obiettivo principale l'emanazione di numerose misure di sostegno per la distribuzione di agevolazioni, anche di piccolo importo, ad una numerosa platea di piccole imprese e ai professionisti (da qui la terminologia Helicopter money). Con la pubblicazione, attesa a lungo, è possibile confrontarsi con il testo ufficiale dei provvedimenti, anche se per molti di essi mancano ancora i regolamenti attuativi. Con questo primo commento al Decreto intendiamo fornire alla clientela i chiarimenti su uno dei principali interventi introdotti dal provvedimento. Si tratta del contributo a Fondo Perduto (art. 25 del testo di legge). A CHI SPETTA Ai soggetti che svolgono attività d'impresa, di lavoro autonomo, di reddito agrario e titolari di partita IVA, sia in forma individuale che societaria. A CONDIZIONE CHE

  1. nel periodo 2019 non abbiano avuto ricavi superiori a 5 milioni di euro;

  2. l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore di almeno un terzo rispetto al fatturato e corrispettivi del mese di aprile 2019;

  3. Il predetto contributo spetta anche in assenza di riduzione del fatturato per i soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019.

FATTURATO E CORRISPETTIVI Per calcolare con precisione il fatturato dei mesi di aprile 2020 con il confronto di aprile 2019 si deve fare riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. A CHI NON SPETTA Il contributo a fondo perduto non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza, ai lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata INPS (che hanno diritto alla percezione della indennità dei 600 euro), nonchè ai lavoratori dipendenti e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria. AMMONTARE DEL CONTRIBUTO Il contributo si calcola sulla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 in base alle seguenti percentuali:

  • 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel 2019;

  • 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1.000.000 euro nel 2019;

  • 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1.000.000 euro e fino a 5.000.000 euro nel 2019.

In ogni caso l’importo, qualora spettante, non può essere inferiore ad euro 1.000 per le persone fisiche ed euro 2.000 per gli altri soggetti. COME SI RICHIEDE I soggetti interessati presentano in via telematica una istanza all'Agenzia delle Entrate entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa. Le modalità della procedura, il contenuto dell’istanza, i termini e quant’altro sono stati oggetto del provvedimento agenzia entrate del 10 giungo 2020. E' prevista l'invia di una apposita istanza telematica all'Agenzia delle Entrate. Tale adempimento può essere effettuato direttamente o mediante un intermediario abilitato (generalmente il professionista o la società di servizi che abitualmente invia le dichiarazioni fiscali per conto della ditta) INCASSO DEL CONTRIBUTO Il contributo a fondo perduto sarà corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario. Il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate si spinge fino a prevedere un pagamento del contributo entro 10 giorni dall'invio dell'istanza. Ci sia concesso di nutrire qualche dub

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