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Helicopter money: Ep. 4 - Il credito imposta sanificazioni e acquisto dpi

Eccoci giunti all'episodio 4 della Serie Helicopter Money. L'episodio si caratterizza per essere inusualmente ferragostano, ma la cosa non ci sorprende affatto in un anno nel quale la pandemia e la nostra classe politica (quale fra le due ha fatto i danni peggiori?) ha costretto imprenditori e professionisti a slalom con sprint e rincorse degne di una nuova specialità olimpica.

Peraltro l'episodio si potrebbe caratterizzare anche come Serie 2, in quanto la prima versione del credito di imposta Sanificazioni si avvistò ai tempi del DL Cura Italia, quindi ben prima del Decreto Rilancio che ha dato il via alla serie Helicopter Money.

L’art. 125 del D.L. n. 34/2020 ha infatti introdotto e sostituito interamente il “vecchio” credito di imposta per l’acquisto di DPI previsti dall’art. 64, D.L. 17 marzo, n. 18. La nuova versione ha introdotto un importo massimo più elevato rispetto alla formulazione originaria.

Pur avendo perso quasi completamente le forze (e la voglia) di approcciare una nuova ondata di adempimenti con annesse valutazioni e analisi di fattibilità per l'ottenimento dell'agognato credito di imposta, riprendiamo la procedura consueta che abbiamo già utilizzato in tutte le altre "campagne" di helicopter money; quindi, nell'ordine, cerchiamo di individuare ambito soggettico, oggettivo, procedure necessarie, etc.

Per quanto riguarda l'ambito soggettivo rileviamo che  la nuova versione estende la platea dei beneficiari a: 

  • attività d’impresa, 

  • esercenti attività professionali e/o artistiche; 

  • enti non commerciali.

Il nuovo credito non prevede alcuna limitazione riguardante il regime fiscale adottato dai soggetti beneficiari, pertanto rientrano nell’ambito soggettivo: i soggetti in regime forfetario; i soggetti in regime di vantaggio (cd. minimi); gli imprenditori e le imprese agricole.

In riferimento all'ambito oggettivo l’art 125 dispone che “il credito è riconosciuto nella misura del 60% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di euro sessantamila per ciascun beneficiario”.

Il successivo comma 2, art. 125, contiene un elenco semplificativo di fattispecie riferibili alle spese agevolabili. Pertanto, è possibile individuare due categorie di spese: 

a) quelle sostenute per la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale o per la sanificazione degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività; 

b) quelle sostenute per l’acquisto di dispositivi protezione individuale. 

A mero titolo esemplificativo e senza alcuna pretesa esaustiva il credito d’imposta ha luogo in riferimento alle seguenti tipologie di spese: 

– tute di protezione; 

– guanti; 

– visiere di protezione; 

– occhiali protettivi; 

– mascherine chirurgiche; 

– mascherina Ffp2 e Ffp3; 

– installazione pannelli protettivi; 

– detergenti per mani o gel antibatterici; 

– disinfestazione locali; 

– sanificazione ambienti di lavoro.

Per quanto attiene alle modalità di utilizzo del credito di imposta, la normativa prevede che tale credito possa essere utilizzato:

  • in compensazione;

  • entro il 31 dicembre 2021, può essere ceduto anche parzialmente ad altri soggetti;

  • direttamente a riduzione delle imposte scaturenti dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa (solo per il credito sanificazione e acquisto di dispositivi di protezione).

  • Il credito residuo potrà essere riportato ai periodi di imposta successivi, ma non richiesto a rimborso.

Inoltre il credito dovrà essere esposto nel quadro RU della dichiarazione dei redditi relativi al periodo d’imposta nel quale la spesa relativa alla sanificazione degli ambienti di lavoro e per l’acquisto dei DPI si considera sostenuta.  La misura del credito di imposta sarà del 60% delle spese sostenute, con un massimo di 60.000 euro per ogni contribuente.

Infine occorre predisporre specifici adempimenti al fine dell'ottenimento del credito di imposta.

  • Presentazione della comunicazione delle spese su apposito modello (è il medesimo del credito adeguamento) dal 20.7.2020 ed entro il 7.9.2020. Nel modello vanno indicati: le spese sostenute fino al mese precedente la data della sottoscrizione della comunicazione; le spese che si prevede di sostenere dal mese di sottoscrizione al 31.12.2020.

  • Compilazione quadro RU nel mod. REDDITI 2021

Il credito d’imposta non è tassato ed è da considerare contabilmente un contributo in conto esercizio.

Ci sia consentito stigmatizzare l'assurdità della procedura (nonché della scadenza "tempestiva" del 07/09 prossimo) della comunicazione preventiva delle spese che si prevede di sostenere entro la fine del 2020: un'altra prova della pervicace ostinazione del nostro legislatore politico nel complicare la vita di contribuenti e professionisti.

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