Fra le agevolazioni previste in questo periodo di crisi, come vi sarà noto, il Governo ha introdotto il cosiddetto “Bonus affitti”.
Ambito soggettivo
Possono ottenere l’agevolazione tutti i soggetti imprenditori (anche in regime forfetario) e professionisti, nonché gli enti non commerciali a prescindere che svolgano o meno attività commerciale accessoria.
Ambito oggettivo
Inizialmente, tale bonus era riconosciuto solo per affitti di immobili con categoria catastale C1 e si riferiva al solo mese di marzo. Successivamente quest’agevolazione è stata estesa a qualsiasi categoria catastale di immobile, purché adibito ad uso non abitativo, prevedendo il bonus anche per i mesi di aprile e maggio, a patto che si soddisfino determinati requisiti economici.
Il Decreto Agosto ha prorogato il Bonus anche per il mese di giugno, sempre condizionato dai vari requisiti richiesti, si è in attesa che venga confermato nella legge di conversione.
Il bonus è condizionato dal rispetto di due soglie:
Ricavi o compensi dell’anno precedente non superiori a 5 milioni di euro, ad esclusione delle strutture turistico-ricettive e delle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio;
Fatturato o corrispettivi di ogni mese di riferimento diminuiti di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.
Si avvisa che il diritto di fruire del credito resta sospeso fino alla data del pagamento del canone.
Casi particolari (strutture turistico-ricettive e altre)
Casi particolari sono le strutture turistico-ricettive (alberghiera, agrituristica, anche stagionale) in quanto non sono soggette al limite dei ricavi o compensi dell’anno precedente. Inoltre, se queste strutture svolgono attività esclusivamente stagionale, i mesi da prendere in riferimento sono i mesi di aprile, maggio e giugno. Con il Decreto Agosto, per le attività stagionali si aggiunge anche il mese di luglio.
Un altro caso particolare riguarda gli Enti non commerciali poiché se nell’immobile in affitto viene svolta attività esclusivamente istituzionale non è richiesta alcuna verifica di aver subito un calo del fatturato.
Per i soggetti che hanno iniziato l’attività nel 2019 e per coloro che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nei comuni colpiti da eventi calamitosi ancora in atto quando è stato dichiarato lo stato d’emergenza per Covid19, va evidenziato che il Bonus spetta senza dover dimostrare di aver subito il calo di fatturato.
Con risposta ad interpello dell'8 settembre l'Agenzia delle Entrate ha confermato che il credito di imposta di cui all'art. 65 del DL18/2020 spetta solo in relazione agli immobili censiti nella categoria catastale C/1, anche in presenza di contratto di locazione unitaria avente ad oggetto distinti immobili di diverse categorie.
L'Agenzia, in questo caso, ha richiamato una vecchia Circolare (la n. 26/2011) riferita a diversa materia, nella quale si stabiliva che la parte di canone riferibile agli immobili C/1 rispetto agli altri immobili è da determinarsi in proporzione alle diverse rendite catastali degli stessi immobili.
Misura del credito
Il credito d’imposta varia in base al contratto stipulato:
In caso di contratti di locazione, sublocazione, locazione operativa e concessione di immobili spetta un credito pari al 60% del canone mensile versato. Pare corretto evidenziare che sono esclusi i contratti di leasing finanziario;
In caso di contratti di servizi a prestazioni complesse, cosiddetti contratti di service, o di affitto d’azienda il credito ammonta al 30% del canone mensile versato.
Inoltre, alle sole imprese con attività di commercio al dettaglio il credito è previsto anche per chi ha ricavi superiori a 5 milioni di euro, ma con percentuali minori: il 20% in caso di locazione e il 10% nel caso di contratti di service o affitto d’azienda.
Modalità di fruizione
Questo credito d’imposta è utilizzabile attraverso diverse modalità:
La compensazione in F24, sempre dopo aver pagato il canone;
L’utilizzo nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta del pagamento dei canoni;
La cessione del credito, anche parziale, al locatore o ad altri soggetti, da fare entro il 31/12/2021.
Per quanto riguarda le prime due modalità non ci sono altre informazioni da aggiungere, invece per la cessione del credito va detto che è necessario darne comunicazione tramite i canali dell’Agenzia delle Entrate e successivamente l’acquirente del credito dovrà comunicare la sua accettazione. L’acquirente a sua volta potrà cedere tale credito ad un altro soggetto, seguendo la stessa procedura.
C’è da aggiungere che la cessione del credito d’imposta al locatore sostituisce il pagamento della corrispondente parte del canone, a patto che il locatore abbia dato prima il suo consenso. Di conseguenza, si potrà pagare al locatore la parte restante scoperta dal credito d’imposta.
Il credito d’imposta sugli affitti non è tassabile ed è da considerarsi contabilmente come un contributo in conto esercizio.
댓글