In sede di approvazione della Legge di Bilancio 2020 è ridefinita la disciplina delle agevolazioni fiscali previste dal Piano nazionale “Impresa 4.0”.
In luogo della proroga del maxi / iper ammortamento è ora previsto il riconoscimento di un credito d’imposta alle imprese che dall’1.1.2020:
· fino al 31.12.2020;
ovvero
· fino al 30.6.2021 a condizione che entro il 31.12.2020 sia accettato il relativo ordine e pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione;
effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture ubicate in Italia.
Prima e rilevante complicazione è l'obbligo, per la fruizione dell’agevolazione, di presentare un’apposita comunicazione al MISE, al quale è demandata l’individuazione delle modalità e dei termini di invio della stessa (nei prossimi 60 giorni si attende un decreto/provvedimento).
Soggetti beneficiari
Il nuovo credito d’imposta:
· spetta alle imprese residenti in Italia, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore di appartenenza, dalla dimensione e dal regime di determinazione del reddito;
· non spetta alle imprese:
- in liquidazione, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale di cui al RD n. 267/42, al D.Lgs. n. 14/2019 (c.d. “Codice della crisi d’impresa”) ovvero da altre leggi speciali, nonchè a quelle che hanno in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle predette situazioni;
- destinatarie di sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 231/2001.
Investimenti agevolabili
L’agevolazione riguarda gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, nonché quelli in beni immateriali strumentali nuovi di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017 (comprese le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo di tali ultimi beni, mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza). Sono esclusi dal beneficio gli investimenti in:
· veicoli di cui all’art. 164, comma 1, TUIR (autovetture, motocicli, etc.);
· beni materiali strumentali per i quali il DM 31.12.88 prevede un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%;
· fabbricati e costruzioni;
· altri beni ricompresi in particolari gruppi di ammortamento.
Il credito d’imposta in esame è inoltre escluso per gli investimenti effettuati entro il 30.6.2020, per i quali è stato effettuato l’ordine entro il 31.12.2019 con pagamento di un acconto almeno pari al 20% del costo, per i quali è fruibile il maxi ammortamento per i beni strumentali / iper e maxi ammortamento per i beni immateriali ai sensi dell’art. 1, DL n. 34/2019.
Misura del credito spettante
· Beni di cui alla Tabella A, Finanziaria 2017
Con riferimento ai beni materiali di cui alla Tabella A, Finanziaria 2017 (per i quali, in precedenza, era riconosciuto l’iper ammortamento del 150% - dal 170% al 50% a seconda del costo), il credito d’imposta spetta in misura “scalettata”, ossia differenziata a seconda del costo di acquisizione degli investimenti.
Investimenti
Credito d’imposta
Fino a € 2,5 milioni > 40%
Da € 2,5 milioni a € 10 milioni > 20%
Per gli investimenti in leasing, rileva il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.
· Beni di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017
Con riferimento ai beni immateriali di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017 (per i quali, in precedenza, era riconosciuto il maxi ammortamento del 40%), il credito d’imposta spetta nella misura del 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a € 700.000.
· Altri beni
Relativamente ai beni agevolabili diversi da quelli di cui alle predette Tabelle A e B, il credito d’imposta spetta nella misura del 6% del costo (ex art. 110, comma 1, lett. b, TUIR, ossia comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, con esclusione degli interessi passivi e delle spese generali), nel limite massimo di costi ammissibili pari a € 2.000.000.
Per gli investimenti in leasing, rileva il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.
L’agevolazione in esame, assimilabile al precedente maxi ammortamento dei beni materiali (pari al 40% - 30%) è riconosciuta anche ai lavoratori autonomi.
Modalità di utilizzo del credito d’imposta
Il credito d’imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il mod. F24, in 5 quote annuali di pari importo (3 quote per gli investimenti in beni immateriali) a decorrere:
· dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni;
ovvero
· dall’anno successivo a quello in cui è intervenuta l’interconnessione per gli investimenti in beni di cui alle predette Tabelle A e B. Qualora l’interconnessione avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello di entrata in funzione, il credito d’imposta può essere fruito per la parte spettante riconosciuta per gli “altri beni” (nella misura del 6%).
Di fatto è applicabile il medesimo meccanismo previsto ai fini dell’iper ammortamento: dall’entrata in funzione del bene fino al momento dell’interconnessione era comunque possibile fruire del maxi ammortamento.
Ai fini della compensazione non è applicabile il limite pari a € 700.000 annui ex art. 34, Legge n. 388/2000. Non opera altresì il limite di € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007.
Caratteristiche del credito d’imposta
Il credito d’imposta:
· non può essere ceduto / trasferito “neanche all’interno del consolidato fiscale”;
· non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
· non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;
· è cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che il cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito ai fini IRPEF / IRES e della base imponibile IRAP, non comporti il superamento del costo sostenuto.
Adempimenti richiesti
Il soggetto beneficiario è tenuto a conservare, a pena di revoca dell’agevolazione, la documentazione attestante l’effettivo sostenimento del costo e la corretta determinazione dell’importo agevolabile.
Altro problema a cui prestare particolare attenzione è che le fatture / documenti devono riportare l’espresso riferimento alle disposizioni normative in esame.
Relativamente agli investimenti in beni di cui alle predette Tabelle A e B è richiesta una perizia attestante le caratteristiche tecniche dei beni e l’interconnessione al sistema aziendale.
Per i beni di costo unitario pari o inferiore a € 300.000, la perizia può essere sostituita da una dichiarazione resa dal legale rappresentante.
Cessione bene agevolato
Qualora il bene agevolato sia ceduto a titolo oneroso / destinato a strutture produttive situate all’estero (anche appartenenti allo stesso soggetto) entro il 31.12 del secondo anno successivo a quello di effettuazione dell’investimento, il credito d’imposta è ridotto in misura corrispondente, escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo.
Il maggior credito, se utilizzato in compensazione, va riversato entro il termine di versamento del saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verifica il predetto evento, senza sanzioni ed interessi.
È prevista l’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 35 e 36 dell’art. 1, Finanziaria 2018 in materia di investimenti sostitutivi.
CONCLUSIONE
A noi pare che la volontà del nostro Legislatore sia quella di complicare la vita ai contribuenti e contestualmente ridurgli l'agevolazione complessiva: infatti:
- Il credito di imposta variabile dal 6 al 40% è sicuramente inferiore a quanto in precedenza si sarebbe potuto risparmiare con le procedure del superammortamento al 30% e iperammortamento al 150-170%;
- Gli adempimenti dichiarativi specifici per il credito di imposta sono notevoli (dichiarazione specifica su prossima modulistica del MISE e e successivamente inserimento in quadro RU del Modello Redditi)
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