top of page

ESG: un nuovo modo di fare impresa

Negli ultimi anni è cresciuta la sensibilizzazione della popolazione verso la sostenibilità, soprattutto tra le persone più giovani ed è cresciuta l’attenzione per il mondo imprenditoriale che si dimostra capace di attuare politiche manageriali e strategie aziendali finalizzate alla promozione di investimenti sostenibili e responsabili.


Imprese e investitori istituzionali stanno affiancando agli obiettivi di natura finanziaria cosiddetta “pura”, fattori quali la (E) tutela dell’ambiente, la (S) responsabilità sociale, nonché la (G) trasparenza della governance, al fine di favorire il progresso economico, scientifico e tecnologico nel rispetto dell’ecosistema in cui tali realtà sono calate.


Il fenomeno che è oggi indicato con l’acronimo ESG (Environmental, Social and Corporate Governance), è sempre più oggetto di dibattiti e iniziative legislative.


Gli investimenti sostenibili in Europa

In tal contesto si inquadra il Regolamento UE 2019/2088 – SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation), entrato in vigore il 10 marzo 2021, con gli obiettivi di definire meglio il concetto di sostenibilità negli investimenti finanziari, di predisporre una serie di obblighi di trasparenza nei confronti degli operatori che propongono e gestiscono gli strumenti a tal fine preposti e di migliorare la qualità delle informazioni circolanti.

Il nuovo Regolamento entra, a tutto titolo, a far parte del panorama ESG. In particolare, esso si colloca nell’ambito di una nuova strategia europea (il cosiddetto “Green Deal”), orientata all’emanazione di una serie di provvedimenti normativi che, entro il 2050, avranno il compito di rendere l’Europa neutrale da un punto di vista climatico, migliorando la biodiversità e indirizzando gli investimenti di capitale verso un percorso di transizione sempre più “verde” e “sociale”.


A partire dal 10 marzo 2021, il Regolamento è pienamente applicabile agli Stati membri. Esso si sviluppa su un duplice fronte: da un lato, prevedendo obblighi di disclosure sulla sostenibilità dei servizi finanziari offerti, dall’altro, prediligendo prodotti finanziari “green”, che si basano cioè su fattori ambientali, quali, ad esempio, gli investimenti che mirano alla riduzione delle emissioni di combustibili fossili.


In particolare, ai sensi dell’art. 6, gli operatori e i consulenti sono chiamati a rendere pubbliche sia le modalità con le quali integrano i rischi di sostenibilità nei processi di selezione degli investimenti, che i risultati della valutazione dei probabili impatti dei rischi di sostenibilità sul rendimento dei prodotti finanziari che rendono disponibili. Il Regolamento prevede che l’informativa sulle politiche di investimento adottate e integranti i requisiti di sostenibilità possa avvenire mediante pubblicazione sui siti web oppure nel contesto dell’informativa pre-contrattuale dei soggetti interessati, i quali sono, peraltro, obbligati a motivare una eventuale scelta in senso contrario, in ossequio al principio comply or explain, codificato proprio dalla fonte normativa.


Ancora in fase di approvazione da parte della Commissione Europea sono gli RTS (Regulatory Technical Standards), ovvero le disposizioni attuative del Regolamento che mirano a rafforzare l’informativa sugli investimenti ESG, specificando la metodologia nonché il contenuto dei modelli di presentazione delle informazioni previsti dal Regolamento.


Gli obblighi informativi dovrebbero, nelle intenzioni del legislatore europeo, contribuire altresì a ridurre il rischio di greenwashing, fenomeno che si verifica allorquando le imprese nascondono gli effetti negativi per l’ambiente derivanti dalle proprie attività ovvero prodotti, costruendo un'immagine di sé ingannevolmente positiva sotto il profilo dell'impatto ambientale.


Il Regolamento è, pertanto, uno strumento che potrebbe sostenere investimenti che, secondo una duplice direzione, promuovano benefici alla società e che possano portare a rendimenti a lungo termine dei prodotti finanziari connessi all’investimento responsabile.


Si afferma in maniera sempre più dirompente una “identità” ESG, che consiste nell’allineamento delle politiche aziendali agli obiettivi di sostenibilità, da integrare nella cultura, nella compliance e nella strategia aziendale.


Conclusioni

L’adozione del Regolamento SFDR da parte dell’Europa è soltanto un primo passo verso un percorso di adeguamento a nuove politiche ESG finalizzate al sostegno della transizione energetica, dell’inclusività sociale e di un diverso modo di intendere la managerialità aziendale, a sostegno di un progresso tecnologico che tenga conto della sostenibilità ambientale e degli investimenti responsabili.


Investire nella sostenibilità diventa oggi non solo un’opportunità, ma anche una scelta strategica, che per le imprese potrebbe rivelarsi vincente, incrementando le possibilità di successo nel tempo, permettendo al contempo agli investitori di ottenere maggiori rendimenti. Viceversa, un’insufficiente attenzione verso l’ambiente potrebbe provocare gravi danni reputazionali sia per le imprese che per i loro investitori. Per questo risulta fondamentale sviluppare una cultura e una mentalità il più possibile convergenti verso i principi di sostenibilità, evitando la frammentazione delle politiche globali ESG e facendo in modo che gli investimenti – sia europei che extracomunitari – concorrano al raggiungimento di obiettivi climatici ed ambientali comuni.




Post recenti

Mostra tutti

Regime de Minimis: aumento dei massimali

La Commissione Europea ha approvato i Regolamenti (UE) 2023/2831 e 2023/2832 del 13 dicembre 2023 che dispongono l’aumento, dal 1° gennaio 2024, dei massimali di aiuto concedibili alle aziende nel reg

bottom of page