È confermata, per effetto della modifica dell’art. 2, comma 2, DL n. 282/2002, la possibilità di rideterminare il costo d’acquisto di:
· terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
· partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà / usufrutto;
alla data dell’1.1.2020, non in regime d’impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.
È fissato al 30.6.2020 il termine entro il quale provvedere:
· alla redazione ed all’asseverazione della perizia di stima;
· al versamento dell’imposta sostitutiva.
L’imposta sostitutiva risulta ora fissata nelle seguenti misure:
· 11% (invariata) per le partecipazioni qualificate;
· 11% (in precedenza 10%) per le partecipazioni non qualificate;
· 11% (in precedenza 10%) per i terreni.
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