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Credito imposta energia per imprese “non energivore” – novità del DL “Aiuti-bis”

Al fine di ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi energetici, il Governo ha previsto alcune agevolazioni sotto forma di credito d’imposta per la spesa sostenuta nel primo e secondo trimestre per il consumo di energia elettrica e gas naturale.

Brevemente, si ricorda che l’agevolazione relativa all’aumento del costo dell’energia elettrica è riconosciuta ai soggetti con i seguenti principali requisiti:

· essere dotati di contatori con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW;

· aver subito un incremento della componente per la spesa della materia energia nel primo trimestre 2022 superiore al 30% rispetto al primo trimestre 2019.

Per maggiori dettagli si rimanda alle informazioni contenute nel nostro precedente post (https://www.associati67.it/post/credito-imposta-per-l-aumento-del-costo-dell-elettricit%C3%A0).

Ora, il “Decreto Aiuti-bis” pubblicato recentemente sulla G.U. riconosce un credito d’imposta anche per le spese sostenute nel terzo trimestre 2022. I requisiti soggettivi e oggettivi per l’accesso alla misura sono gli stessi previsti per le agevolazioni dei trimestri precedenti, cambiando semplicemente i trimestri da considerare. Infatti, per l’incremento della componente della materia energia vanno confrontati il secondo trimestre 2022 con lo stesso periodo del 2019, mentre il credito d’imposta è calcolato sulla spesa, derivante da consumi effettivi, sostenuta nel terzo trimestre 2022.

Inoltre, recentemente il Governo ha previsto che, qualora il soggetto beneficiario si rifornisca dallo stesso fornitore nel 2019 e nel 2022, può richiedere al venditore di comunicargli il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’importo del credito d’imposta spettante.

Lo Studio ha incaricato il collaboratore Riccardo Fusi nel seguire gli aspetti burocratici e fiscali previsti da quest’agevolazione, potete contattarlo all’indirizzo email riccardo.fusi@associati67.it o chiamando gli uffici al n. 0465/685241.





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