In questi giorni di emergenza sanitaria i provvedimenti di tipo legislativo (Decreti Legge) e amministrativo (DPCM) si sono succeduti incessantemente, ingenerando indubbiamente molta confusione negli operatori. Cerchiamo di fare ad oggi (10 marzo 2020) un po' di chiarezza.
Per ora l'unico VERO provvedimento di sospensione dei termini è il D.L. 2 marzo 2020 n. 6, il quale individua una serie amplissima di sospensioni e di agevolazioni ma solo per i Comuni della ex zona rossa della Provincia di Lodi.
Nello stesso DL è inserita una sola disposizione a carattere nazionale, che è la seguente:
Art. 8 Sospensione di versamenti, ritenute, contributi e premi per il settore turistico-alberghiero
1. Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 aprile 2020: a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23, 24 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in qualita' di sostituti d'imposta; b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.
2. I versamenti di cui al comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso delle ritenute, dei contributi previdenziali nonche' assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria gia' versati.
Quindi ad oggi l'unico provvedimento operativo valido per tutta Italia riguarda solamente le imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo e tour operator.
E' probabile che nei prossimi giorni si aggiungano altri provvedimenti che allarghino i differimenti e le proroghe ad altri settori. Vi terremo informati.
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