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Cosa ne sa (e cosa ne saprà) il fisco del contenuto delle mie fatture?

In un silenzio preoccupante si sta consumando una battaglia sotto traccia che per i contribuenti (e i cittadini in generale) potrebbe comportare un ulteriore passo indietro nella salvaguardia della propria privacy e libertà individuali.


Il PNRR si è prefisso lo scopo, tra le tante missioni previste al suo interno, di ridurre l’evasione fiscale da omessa fatturazione. Se la cosa non rappresentasse un annuncio trito e ritrito e mai concretizzato da decenni, si potrebbe attribuire al PNRR un ulteriore merito riguardo al rilancio e alla ripresa del nostro sistema economico.


Come potrebbe il PNRR riuscire dove tutti gli altri hanno sempre fallito? Ci stiamo dimenticando che da qualche anno il fisco ha a disposizione informazioni che per qualità e quantità non hanno eguali rispetto al passato. Si tratta solamente di poterle utilizzare.

Per far questo bisogna superare qualche ostacolo, di tipo tecnico e di tipo autorizzatorio.

Quali sono queste informazioni che potrebbero essere a disposizione? Le informazioni riguardanti tutte le transazioni economiche nazionali che sono contenute nelle fatture, per la maggior parte in forma elettronica dall’anno 2019.

Esiste però un contenzioso in essere avente a riguardo il contenuto del “corpo della fattura” ovvero la parte centrale del documento che contiene le informazioni e la descrizione della natura, qualità e quantità dei prodotti venduti o dei servizi prestati.

Questi dati in gergo tecnico vengono chiamati “dati fattura integrati”.

Da quando il legislatore ha introdotto la fattura elettronica, l’Amministrazione finanziaria si è rivelata fortemente interessata al contenuto dei “dati fattura integrati”.

L’interesse del fisco per tali informazioni è ovviamente finalizzato al loro utilizzo in chiave accertativa e si spinge non solo verso le fatture elettroniche dell’ambito B2B (ovvero fatture tra operatori business) ma, e forse soprattutto, anche a quelle B2C (business to consumer, ovverlo le fatture verso i privati). Queste ultime sarebbero infatti di estrema utilità soprattutto nell’ottica dell’accertamento sintetico da redditometro ai sensi dell’art. 38, D.P.R. n. 600/1973.

Nella relazione del 20 dicembre 2021, il Ministero dell’Economia e delle finanze ha dedicato ampio spazio all’applicazione dell’analisi del rischio ai dati fattura integrati. La relazione, finalizzata ad orientare le azioni del Governo per ridurre l’evasione fiscale derivante da omessa fatturazione, costituisce uno degli obiettivi da raggiungere in ottica PNRR.

L'utilizzo dei dati contenuti nel file xml è già possibile non solo per l'effettuazione di verifiche fiscali, come attualmente previsto, ma anche per realizzare le attività di analisi del rischio e per l'assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria da parte della Guardia di Finanza.

Sulla base di quanto disposto dall’art. 1, comma 5-bis, D.Lgs. n. 127/2015, i file delle fatture elettroniche acquisiti ai sensi del comma 3 sono memorizzati fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento o fino alla definizione di eventuali giudizi.

Tale acquisizione e memorizzazione, sempre ai sensi della citata disposizione normativa, è finalizzata all’utilizzazione, di tali informazioni, da parte dell'Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza, per le attività di analisi del rischio e di controllo a fini fiscali.

Tale utilizzo deve essere sottoposto al preventivo parere del Garante della privacy e deve essere effettuato, adottando idonee misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, attraverso la previsione di apposite misure di sicurezza, anche di carattere organizzativo, in conformità con le disposizioni del regolamento UE n. 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003.

Le interlocuzioni con il Garante della privacy sono tutt’ora in corso anche se quest’ultimo, stando agli ultimi pareri rilasciati, appare piuttosto perplesso soprattutto in relazione all’utilizzo dei dati fattura integrati relativi a operazioni diverse da quelle B2B.


Sulla base delle considerazioni sopra esposte appare abbastanza chiaro che il fisco farà di tutto per avere mano libera nell’acquisizione e trattamento dei dati fattura integrati.


Si tratta di capire, a livello di volontà politica e anche di legittimità costituzionale, oltre che di normativa Europea in tema di privacy, che argine si riuscirà a mettere alla voracità del Fisco Italiano.


L’ultima puntata però sembra chiudere la partita con vittoria (quasi totale) del fisco, con buona pace della privacy dei cittadini.


Infatti il 22 dicembre 2021 il Garante Privacy ha emanato il Parere Favorevole sullo schema di provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate relativo alle nuove regole tecniche per la memorizzazione delle fatture elettroniche, da utilizzare per l’analisi del rischio e controllo a fini fiscali e per le funzioni di polizia economica e finanziaria.


Riportiamo una parte del comunicato del Garante che accompagna il Parere Favorevole:

“Lo schema presentato al Garante disciplina le modalità con cui l’Agenzia intende memorizzare e rendere disponibili, al proprio personale e alla Guardia di finanza, i file in formato xml delle fatture elettroniche e i dati in essi contenuti, inclusi, salvo alcune eccezioni, quelli relativi alla natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi acquistati. Per valutare adeguatamente, in concreto, la proporzionalità del trattamento prospettato dall’Agenzia, il Garante ha acquisito un campione rappresentativo delle fatture elettroniche emesse nei confronti di consumatori (quasi un miliardo l’anno) per settori di attività che presentano maggiori rischi per i diritti e le libertà degli interessati, alla luce della tipologia dei beni e dei servizi fatturati e della non rilevanza - a fini di detrazione/deduzione - delle spese sostenute. Dall’analisi è emerso che le fatture possono contenere dati estremamente delicati, riferibili a specifiche persone fisiche, come quelli giudiziari relativi a cause di risarcimento danni, oppure informazioni relative a servizi investigativi, dettagli sui beni acquistati (tra cui prodotti intimi), alimenti consumati, luoghi dove si è dormito e con chi, modalità di spostamento. (…) Alla luce dei gravi rischi connessi al trattamento dei dati proposto, il Garante ha chiesto all’Agenzia delle entrate di adottare ulteriori misure a tutela della privacy dei consumatori, al fine di renderlo conforme ai requisiti imposti dalla normativa europea (Gdpr) e nazionale sulla protezione dei dati. Le informazioni contenute nelle fatture elettroniche - ad esclusione dei controlli svolti in relazione a richieste di detrazione/deduzione delle spese sostenute - non potranno essere utilizzate nei confronti del consumatore se non in conseguenza di verifiche fiscali già avviate su operatori economici, le quali lascino presuppore un rischio di evasione fiscale del consumatore stesso.”


Nella sostanza pare che quando sarà operativo il nuovo Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate in tema di modalità di gestione dei file XML delle fatture elettroniche al fisco saranno disponibili due banche dati:


1) Banca dati dei cosiddetti “DATI FATTURA” ovvero gli estremi della fattura e i dati riepilogativi della stessa (questi sono già visibili all’Agenzia e alla Guardia di finanza)

2) Banca dati dei cosiddetti “DATI FATTURA INTEGRATI” ovvero tutte le informazioni contenute nel corpo fattura aventi ad oggetto la natura, qualità e quantità dei prodotti venduti o dei servizi prestati.


In buona sostanza tutto!


Unica eccezione avrà ad oggetto le operazioni nei confronti di “consumatori finali privati”, come espressamente richiesto dal Garante Privacy, che non potranno essere incluse nella seconda banca dati.

Quindi ci salveremo solo dal Redditometro, che notoriamente colpisce solo i privati (o meglio la sfera privata delle persone fisiche).




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