A partita già in corso l'Agenzia delle Entrate ha chiarito le regole del gioco per quanto riguarda il prospetto degli Aiuti di Stato compreso nelle Dichiarazioni dei Redditi e nelle Dichiarazioni IRAP delle imprese e dei Professionisti.
Ciò suona come una beffa per quegli operatori, e chi scrive è tra questi, che leggendo prudenzialmente la norma e in attesa di chiarimenti ufficiali si era già attrezzato per gestire il nuovo adempimento di monitoraggio degli Aiuiti di Stato all'interno dei moduli di Dichiarazione Fiscale. Come spesso accade queste regole sarebbero state utili prima di iniziare la campagna dei Dichiarativi, non in corsa o a campagna sostanzialmente conclusa.
L'Agenzia delle Entrate ha quindi solo recentemente analizzato il trattamento riservato ad alcune agevolazioni concesse nell'ambito dell'emergenza Covid-19.
In particolare, secondo il Fisco, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'IRAP i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati:
in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;
da chiunque erogati;
spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi;
indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione.
In linea di principio, i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati che soddisfano contestualmente tutti questi requisiti, rientrano nell'ambito oggettivo di applicazione dell' art. 10-bis del DL 137/2020.
Per quanto concerne la compilazione dei modelli dichiarativi, nella Tabella codici aiuti di Stato posta in calce alle istruzioni dei modelli Redditi sono espressamente ricompresi:
Codice 20 - Contributo a fondo perduto i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica Covid-19;
Codice 60 - Credito d'imposta canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda;
Codice 58 - Credito d'imposta Commissioni per pagamenti elettronici.
In particolare, secondo l'Agenzia, i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione nonché i lavoratori autonomi che hanno ricevuto i contributi e indennità Covid-19, non devono indicare il relativo importo nei quadri di determinazione del reddito d'impresa e di lavoro autonomo, nei modelli Redditi, e nei quadri di determinazione del valore della produzione, nel modello IRAP. Inoltre, tali predetti soggetti non devono, neppure, compilare il prospetto degli aiuti di Stato contenuto nei predetti modelli con i codici aiuto 24 (nei modelli Redditi) e 8 (nel modello IRAP).
L'Agenzia ha ancora evidenziato che l'inclusione nel novero degli aiuti di Stato e degli aiuti de minimis subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione, o degli aiuti individuali non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione, è rimessa all'autorità responsabile tenuta a registrare il relativo regime di aiuti e aiuto ad hoc nell'ambito del Registro Nazionale Aiuti.
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