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Contributi a fondo perduto: chi e come li dovrà restituire

Chi ha fruito dei contributi a fondo perduto senza avere i requisiti previsti dai singoli provvedimenti agevolativi dovrà restituire, in tutto o in parte, le somme attribuite - volontariamente o per atto di recupero ricevuto.

A disporlo è il comma 12 dell’art. 25 del decreto Rilancio, secondo cui “qualora il contributo sia in tutto o in parte non spettante, anche a seguito del mancato superamento della verifica antimafia, l'Agenzia delle entrate recupera il contributo non spettante, irrogando le sanzioni in misura corrispondente a quelle previste dall'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e applicando gli interessi dovuti ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in base alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311”.

La disposizione, in forza della quale si attua il recupero dei contributi non spettanti, è applicabile anche per tutte le altre tipologie di contributi a fondo perduto introdotte dai diversi provvedimenti normativi emanati successivamente al decreto Rilancio, in seguito al protrarsi del periodo emergenziale.

Tale precisazione è disposta nella risoluzione n. 45/E del 7 luglio 2021, in cui l’Agenzia definisce le modalità per effettuare il versamento degli importi dovuti a seguito dell’adozione degli atti di recupero dei contributi a fondo perduto “non spettanti”. Il documento di prassi precisa che tali versamenti si potranno effettuare mediante il modelloF24 Versamenti con elementi identificativi”, utilizzando i codici tributo istituiti con la risoluzione stessa.

In ogni caso, qualora si rendesse conto di avere determinato erroneamente il contributo o i parametri per la verifica dei requisiti necessari per richiederlo, il contribuente potrà restituire l’importo accreditato, ricorrendo all’istituto del ravvedimento operoso.



Controlli, prescrizione e accertamento


La mossa dell'Agenzia delle Entrate, peraltro reiterata anche recentemente in occasione del DL 146/2021 in tema di restituzione dei Crediti di Imposta Ricerca e Sviluppo non spettanti, va nella direzione della "autotutela" del contribuente. La strategia delle Entrate è triplice:

a) allungamento dei tempi di accertamento e prescrizione;

b) attivazione di specifiche task force votate al controllo specializzato su singole linee di credito di imposta (vedi il caso dei crediti R&S);

c) istituzione di strumenti di "compliance" per mezzo dei quali il contribuente possa "ravvedersi" in caso di indebita fruizione.

Nel caso specifico dei Contributi a Fondo Perduto si ricorda che i tempi per i controlli sono particolarmente lunghi a favore dell'Agenzia: infatti l'atto di recupero del contributo non spettante deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di utilizzo.



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