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Contratti a termine: Indicazioni sulle casuali definite dai contratti collettivi

La disciplina del contratto a tempo determinato (D.Lgs n. 81/2015 come modificato dal c.d. Decreto Dignità e s.m.i.) è stata oggetto negli ultimi anni di continue modifiche, le ultime delle quali sono state introdotte dal c.d. Decreto Sostegni bis (DL n. 73/2021, come convertito dalla Legge n. 106/2021) che, attraverso l’articolo 41-bis, ha previsto la possibilità per la contrattazione collettiva (nazionale, territoriale o aziendale) di definire nuove causali giustificative determinate da specifiche esigenze, accanto a quelle legali già esistenti ma di difficile applicazione, per l’instaurazione di rapporti a termine di durata superiore ai 12 mesi, fatto salvo il rispetto della durata massima complessiva di 24 mesi.


CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO: RICORSO ALLE CAUSALI CONTRATTUALI


Secondo l’articolo 19, comma 1 del D.Lgs n. 81/2015 la stipula di un contratto a termine di durata superiore ai 12 mesi, il rinnovo, o la proroga dello stesso dopo i primi 12 mesi, comportano l’indicazione delle causali giustificative (fatta salva la non obbligatorietà per le attività stagionali ai sensi del DPR n. 1525/1963 e nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi), pena la trasformazione in contratto a tempo indeterminato.

Nel ribadire, altresì, che i provvedimenti dovuti all’emergenza sanitaria da COVID-19 che si sono succeduti hanno previsto, da ultimo, la possibilità fino al 31 dicembre 2021 di rinnovare o prorogare, per una sola volta, i rapporti a tempo determinato, senza apposizione di alcuna condizione, per un massimo di 12 mesi e nel rispetto del limite complessivo di durata di 24 mesi (cfr. Aggiornamento AP n. 160/2021), in via generale, ai fini dell’apposizione di un termine al contratto di lavoro subordinato deve sussistere almeno una delle seguenti condizioni:

  • esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;

  • esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.

Vista la difficile applicabilità delle suddette causali legali, l’articolo 41 bis del DL n. 73/2021, come convertito in legge, attraverso l’inserimento della lettera b-bis) al comma 1 dell’articolo 19 del D.Lgs n. 81/2015, ha demandato la possibilità di individuare specifiche esigenze per l’instaurazione di rapporti a tempo determinato di durata superiore a 12 mesi, ma non eccedente i 24 mesi, alla contrattazione collettiva, ovvero, ai sensi dell’articolo 51 del D.Lgs n. 81/2015, ai:

  • “contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.”

La Nota n. 1363/2021 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro evidenzia che, nell’individuazione delle nuove casistiche, la norma non pone alla contrattazione collettiva particolari vincoli contenutistici, né determinate caratteristiche, limitandosi a stabilire che le causali contrattuali rispondano a specifiche esigenze. Tale specificità si concretizza nella definizione di ipotesi concrete e, quindi, precise e puntuali, e non nel ricorso a formulazioni generiche (ad esempio ragioni “di carattere tecnico, produttivo, organizzativo...”), che necessitino di ulteriori declinazioni all’interno del contratto individuale.

L’estensione delle causali giustificative, con l’aggiunta di quelle di origine contrattuale, non ha effetto soltanto sulla stipula del primo contratto di durata superiore ai 12 mesi, ma anche sulle disposizioni concernenti gli istituti del rinnovo e della proroga.

Infatti, la norma (art. 21 del D.Lgs n. 81/2015) rinvia espressamente alle causali contenute nell’articolo 19, comma 1 del D.Lgs n. 81/2015, tra le quali rientrano anche, a partire dal 25 luglio 2021 (data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Sostegni bis), quelle individuate dalla contrattazione collettiva. Pertanto, risulta possibile rinnovare o prorogare (oltre i 12 mesi) un contratto a tempo determinato in forza delle causali individuate dai contratti collettivi.


NB: Visto il generico richiamo al comma 1 dell’articolo 19 del D.Lgs n. 81/2015, l’INL precisa che la facoltà di rinnovo/proroga in base alle nuove casistiche stabilite dalla contrattazione collettiva ha carattere strutturale e non risulta condizionata temporalmente, con la conseguenza che la stessa potrà essere esercitata anche successivamente al 30 settembre 2022.


La limitazione temporale alla suddetta data è riferita specificatamente alla sola ipotesi della stipula di contratti a termine di durata iniziale superiore ai 12 mesi in ragione delle esigenze contrattuali.

In particolare, al comma 1.1 dell’articolo 19 del D.Lgs n. 81/2015 viene fatto riferimento al primo contratto a termine tra le parti, disponendo che:

  • “il termine di durata superiore a dodici mesi, ma comunque non eccedente ventiquattro mesi, di cui al comma 1 del presente articolo, può essere apposto ai contratti di lavoro subordinato qualora si verifichino specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di lavoro di cui all’articolo 51, ai sensi della lettera b-bis) del medesimo comma 1, fino al 30 settembre 2022”.

NB; Analogamente a quanto già chiarito dall’Ispettorato con la Nota n. 713/2020 riguardo alla possibilità dovuta all’emergenza COVID-19 di proroga/rinnovo acausale del rapporto a tempo determinato per un massimo di 12 mesi e per una sola volta (cfr. Aggiornamento AP n. 515/2020), il termine ultimo del 30 settembre 2022 si riferisce alla formalizzazione del contratto, il quale potrà prevedere una durata del rapporto oltre tale data nel rispetto del limite complessivo dei 24 mesi.


Successivamente al 30 settembre 2022 l’instaurazione di un primo rapporto a tempo determinato di durata superiore ai 12 mesi sarà consentita esclusivamente in base alle causali legali (quindi ai sensi delle esigenze definite alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 19 del D.Lgs n. 81/2015).„



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