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Bonus edilizi: niente più cessioni a catena

Non c'è pace nel campo dei Bonus Edilizi.

Fin dalla introduzione nel 2020 per mezzo del DL 34 "Decreto Rilancio" non vi è stato un trimestre senza interventi normativi che andassero a modificare, a volte a stravolgere, il meccanismo agevolativo o le sue ricadute applicative successive.

Si pensi solamente agli ultimi 60/70 giorni. Tre modifiche sostanziali in un così poco lasso di tempo:

  1. Decreto Antifrodi DL 12/11/2021: entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione in GG.UU. e introduce rilevanti novità in tema di necessità di asseverazione prezzi e di visto di conformità sostanzialmente su tutti i bonus edilizi, mentre in precedenza tale aggravio operativo era limitato al superbonus 110 per cento.

  2. Legge di Bilancio 2002 (L. 234/2021): entra in vigore il primo di gennaio 2022 e interviene abrogando il DL antifrodi appena emanato e incorporandone parte delle disposizioni nel mega articolo 1, commi da 28 a 42. Inoltre:

    1. Vengono esentati da asseverazione prezzi e visto di conformità i lavori inferiori a 10.000 euro oppure opere realizzate senza titolo edilizio in quanto in "edilizia libera";

    2. Vengono prorogati al 2024 (e in alcuni casi al 2025) la quasi totalità dei bonus edilizi che sarebbero scaduti a fine anno, con rimodulazioni delle aliquote di agevolazione diverse da caso a caso.

  3. Decreto Sostegni Ter, licenziato dal Consiglio dei Ministri del 21 gennaio scorso e in via di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale: blocca a far data dal 7 febbraio 2022 (quindi con un differimento di pochi giorni che creerà enormi problemi contrattuali agli operatori che hanno già concluso accordi con i loro clienti) le cessioni dei Bonus Edilizi successive alla prima.

La schizofrenia del Legislatore è motivata dall'emersione sempre più evidente di operazioni fraudolente messe in atto da sedicenti contractors o simili che generano crediti inesistenti o gonfiati per poi cederli sul mercato finanziario. Si parla di svariati miliardi di euro già circolanti in questo momento.

L'Agenzia delle Entrate ha realizzato, nonostante le norme introdotte dal Decreto Antifrodi le consentano di bloccare sul nascere queste transazioni di crediti fraudolenti, di non essere in grado di intercettare queste operazioni prima che le stesse entrino in circolo nel mercato finanziario e rendano in questo modo difficile limitarne la circolazione e l'utilizzo successivo da parte di ignari operatori in buona fede.

Questa è la motivazione, legittima, dell'articolo 26 inserito nell'ultimo decreto Sostegni-ter.

La nuova norma introdotta dal decreto Sostegni ter prevede infatti che il credito di imposta possa essere ceduto una sola volta e questo significherà che:

- il beneficiario della detrazione potrà ancora cedere il credito ad altri soggetti, compresi banche e intermediari finanziari, ma questi non potranno cederlo a loro volta;

- i fornitori e le imprese che fanno i lavori e che praticano lo sconto in fattura potranno recuperare lo sconto sotto forma di credito d’imposta e cederlo una sola volta ad altri soggetti, compresi banche e intermediari finanziari, ma essi non potranno cederlo a loro volta.

Tali novità entreranno in vigore il 07 febbraio 2022.

Il comma 3 dell'articolo 26 prevede che i crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni di cui al comma 1 dell’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 (sconto in fattura oppure cessione del credito), possono costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, nei termini ivi previsti.

Ciò significa che i crediti fiscali che sono già stati acquisiti dai vari operatori (anche finanziari) entro la data del 7 febbraio, potranno essere oggetto di una ulteriore cessione, anche se a loro volta derivano da plurime cessioni a catena avvenute sempre prima del 7 febbraio.

Da una prima lettura della norma parrebbe anche che le cessioni/opzioni comunicate all'Agenzia delle entrate entro il 7 febbraio relative ad operazioni in corso ad oggi, possano godere del suddetto regime transitorio.

L'inquietudine degli operatori è comunque notevole, visto che nello stabilire che i crediti che già ceduti al 7 febbraio 2022 potranno essere oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione, il decreto Sostegni ter prevede che tutti i contratti stipulati violando queste regole saranno considerati nulli.

Se le nuove regole saranno confermate, tutti gli operatori che non vogliono utilizzare in compensazione i crediti di imposta che hanno "in pancia", o che hanno esaurito i loro plafond di disponibilità, dovranno cederli al più presto, pena confrontarsi in futuro con condizioni di mercato sicuramente più proibitive delle attuali, con probabile emersioni di minusvalenze sui crediti dovuti a fattori di sconto penalizzanti.





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