Da tempo il rapporto tra Agenzia delle Entrate e contribuente si svolge mediante strumenti di "dialogo" telematici, tra i quali ad esempio il Cassetto Fiscale, con i quali abbiamo consuetudine ad operare ormai da molti anni.
Tra le varie modalità di "connessione" tra operatori e Agenzia non da ultimo è da segnalare il canale CIVIS mediante il quale l'agenzia fornisce "assistenza telematica" relativa a comunicazioni di irregolarità relative a Dichiarazioni Fiscali.
Recentemente l'Agenzia delle Entrate è intervenuta in merito alla procedura di lavorazione delle istanze di riesame in autotutela delle comunicazioni di irregolarità trattate tramite il canale di assistenza telematica CIVIS, relative a comunicazioni di irregolarità e avvisi telematici emessi a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni (art. 36-bis DPR 600/1973).
Il citato articolo stabilisce che il contribuente, qualora rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente nella liquidazione dei tributi, possa fornire i chiarimenti necessari “entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione”.
Tale norma deve essere però applicata unitamente a quella relativa ai cosiddetti avvisi bonari, (art. 2 D.Lgs. 462/1997) laddove è previsto che l'iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o in parte, se il versamento è effettuato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di irregolarità ovvero “della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente o dal sostituto d'imposta”. In tal caso, l'ammontare delle sanzioni amministrative dovute è ridotto ad un terzo e gli interessi sono dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione.
I chiarimenti del Fisco precisano gli effetti della presentazione dell'istanza di riesame, tramite il canale CIVIS, sotto il profilo dell'applicazione di sanzioni e interessi, nel caso in cui questa sia inviata entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione ovvero successivamente.
In particolare, nel caso di presentazione dell'istanza entro detto termine, se a seguito dell'istruttoria:
la richiesta viene accolta per il complessivo importo, l'ufficio procede alla rideterminazione della pretesa e all'annullamento della comunicazione;
la richiesta viene accolta parzialmente, l'ufficio procede alla rideterminazione della pretesa e all'aggiornamento della comunicazione, con l'effetto che, secondo quanto disposto dal citato art. 2 dal ricevimento della comunicazione “definitiva” - contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute - decorre nuovamente il termine previsto per il pagamento (trenta giorni). Il contribuente, pertanto, beneficia della prevista riduzione delle sanzioni ad un terzo sul debito che residua;
la richiesta viene respinta, l'ufficio conferma le irregolarità.
Nel caso in cui l'istanza in autotutela è inviata oltre il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, se a seguito dell'esame istruttorio:
la richiesta viene accolta per il complessivo importo, l'ufficio procede alla rideterminazione della pretesa e all'annullamento della comunicazione;
la richiesta viene accolta parzialmente, l'ufficio procede alla rideterminazione della pretesa e all'aggiornamento della comunicazione. Il contribuente, tuttavia, non potrà beneficiare di alcuna riduzione di sanzioni e interessi, che saranno applicati in misura piena sulle somme residue;
la richiesta viene respinta, l'ufficio conferma le irregolarità. Anche in tal caso il contribuente non potrà beneficiare di alcuna riduzione di sanzioni e interessi, che saranno applicati in misura piena sulle somme dovute.
Comments