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Ancora problemi con la dicitura in fattura per il credito imposta beni strumentali

Nel precedente post (Credito d'imposta per acquisti beni strumentali nuovi: il problema della dicitura in fattura) avevamo stigmatizzato la portata della norma di cui al precedente art. 1, commi da 184 a 194, Legge n. 160/2019 (il credito di imposta "vecchio", ante Covid per intenderci), che obbligava gli acquirenti di beni strumentali agevolabili con credito di imposta ad appore "a pena di revoca" in fattura una apposita dicitura che richiamasse la suddetta agevolazione.

Avevamo sottolineato che l'alternativa a questo difficile e antipatico onere documentale sarebbe stato solamente la reviviscenza del vecchio registro manuale ex art. 39 del Decreto Iva.

Con l'avvento della pandemia Covid, il legislatore si è dato un gran daffare per escogitare forme di sovvenzioni/agevolazioni per le imprese in difficoltà: tra le tante è emerso anche un nuovo credito d'imposta per l'acquisto beni strumentali nuovi, basato sulla precedente Legge 160/2019, ma on steroids (pompato).

Siccome il lupo perde il pelo ma non il vizio ecco che questo ulteriore e nuovo credito di imposta ripropone la necessità dell'odiato onere documentale della dicitura in fattura, ora ai sensi della nuova norma (mi pare giusto...), la L. 178/2020. Con questo complicando ancor di più, semmai fosse possibile, la vita degli operatori e dei loro consulenti, che ora non solo si trovano confermato un assurdo e oneroso adempimento documentale, ma hanno pure la difficoltà di dover individuare quale tra le due diciture (vecchia o nuova) dover indicare in relazione ad ogni acquisto.

Dobbiamo riconoscere che l'Agenzia delle Entrate ha cercato mediante circolari o risposte a istanze di interpello di mitigare gli effetti di queste sciagurate prese di posizione del Legislatore, ma vi è riuscita solo in parte.

A livello operativo abbiamo cercato di trovare una soluzione insieme ai clienti interessati, ma, trovandoci spesso di fronte a fornitori di beni strumentali che restano sordi di fronte alle richieste dei loro acquirenti relativamente all'emissione di documenti conformi alla richiesta legislativa, ci troviamo costantemente nella necessità di sanare la mancanza sui documenti della dicitura obbligatoria.

Avendo fatto la scelta (ormai da diversi anni, ben prima dell'introduzione della fatturazione elettronica) di digitalizzare e conservare in modo sostitutivo tutti i libri e registri contabili e IVA, abbiamo pertanto cercato una soluzione che, rispettosa del dettato normativo, fosse comunque operativamente praticabile nel dominio digitale.

Come fare per assolvere l'obbligo della dicitura

  1. Stampa provvisoria su carta di tutte le fatture prive di dicitura (per semplicità utilizzando carta già preintestata con la dicitura richiesta dalla legge)

  2. Scansione di tutte le fatture così stampate in un unico file

  3. Unica annotazione nei registri iva di questo file in calce ai normali protocolli

  4. Invio in conservazione sostitutiva secondo la consueta procedura entro 90 gg dal termine per l'invio delle dichiarazioni fiscali

  5. Eliminazione del cartaceo provvisoriamente creato ai fini della scansione

Riteniamo che tale procedura sia rispettosa del dettato dell'art. 39 del DPR 633/72 e anche di quanto richiesto dalla Legge n. 160/2019 e Legge n. 178/2020.


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