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Credito d'imposta per acquisti beni strumentali nuovi: il problema della dicitura in fattura

IL NUOVO CREDITO DI IMPOSTA

Dal 2020 le precedenti agevolazioni fiscali denominate maxiammortamento e  iperammortamento sono state sostituite da una nuova versione, nella forma di un credito di imposta, variabile dal 6 al 40 per cento a seconda della tipologia di bene acquistato. Si veda anche il precedente post Credito imposta investimenti.

Infatti l’art. 1, commi da 184 a 197, Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020) ha previsto 

a favore delle imprese / lavoratori autonomi un credito d’imposta, pari al 6% del costo, per gli investimenti in beni strumentali nuovi “generici”, ex maxi ammortamento; 

a favore esclusivamente delle imprese: 

– un credito d’imposta, differenziato in base al costo sostenuto (40% fino a € 2,5 milioni, 20% da € 2,5 a € 10 milioni), per gli investimenti in beni strumentali nuovi “Impresa 4.0” di cui alla Tabella A, Legge n. 232/2016 (Finanziaria 2017), ex iper ammortamento; 

– un credito d’imposta, pari al 15% del costo, per gli investimenti in beni immateriali di cui alla Tabella B, della citata Legge n. 232/2016, ex maxi ammortamento dei beni immateriali. 

I nuovi crediti d’imposta spettano per gli investimenti effettuati nel 2020 ovvero entro il 30.6.2021 a condizione che entro il 31.12.2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e siano pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Per gli investimenti effettuati nel 2020 in beni la cui entrata in funzione si realizza in tale anno, il credito potrà essere utilizzato già dall’1.1.2021. 


I RECENTI INTERPELLI SUGLI ADEMPIMENTI FORMALI

La normativa prevede che per usufruire dei predetti crediti d’imposta è necessario conservare, a pena di revoca, la relativa documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento del costo e la corretta determinazione dell’importo agevolabile. A tal fine la fattura deve contenere la dicitura della norma agevolativa, utilizzando, ad esempio, la seguente formulazione: “Acquisto per il quale è riconosciuto il credito d’imposta ex art. 1, commi da 184 a 194, Legge n. 160/2019”.

Si noti che la mancata indicazione sulla fattura del riferimento normativo comporta la revoca dell'agevolazione in sede di controllo.

A tal fine gli operatori e i clienti sono stati già avvisati dai loro consulenti sulla necessità di inserire questa dicitura in fattura; si noti inoltre che nel caso di contratto di leasing la dicitura è da inserire su ogni singola fattura relativa ad ogni singolo canone.

Recentemente l'Agenzia delle Entrate  nell’ambito della Risposta 5.10.2020, n. 438 ad uno specifico interpello, riconosce all’acquirente la possibilità di provvedere alla relativa regolarizzazione con modalità differenziate a seconda che la fattura emessa dal fornitore del bene sia cartacea ovvero elettronica. In particolare, ritenendo applicabili i chiarimenti forniti dal MISE nella FAQ n. 10.15 relativamente all’agevolazione c.d. “Sabatini-ter” di cui al DL n. 69/2013 e al DM 25.1.2016 stante la sostanziale equivalenza delle previsioni normative “pur nel diverso contesto applicativo”, l’Agenzia “propone” le seguenti soluzioni:

  • in presenza di una fattura cartacea, effettuare l’integrazione con scrittura “indelebile” (anche mediante un timbro); 

  •  in presenza di una fattura elettronica, realizzare un’integrazione elettronica da inviare al SdI (nelle stesse forme e modalità che già avvengono per le fatture in reverse charge). In alternativa è consentita la stampa cartacea della fattura elettronica sulla quale apporre l’integrazione e successiva conservazione e registrazione ai sensi art. 39 DPR 633/1972.

CONCLUSIONE

In questo momento, nel caso della ricezione di fattura elettronica, non ci risulta che le software house siano attrezzate per consentire un'integrazione elettronica da inviare allo SdI al di fuori di casistiche del reverse charge, quindi rimane opzionabile solo la seconda soluzione: il registro art. 39.

La reviviscenza del registro manuale art. 39 in epoca di fatture elettroniche sicuramente non farà piacere ai contribuenti e ai loro consulenti, ma questa è la conseguenza di norme fatte male e quindi necessariamente male applicate.

L'obbligo di inserimento della dicitura in fattura "a pena di revoca" dell'agevolazione aveva fatto storcere il naso ai consulenti fin dalla sua introduzione in Finanziaria, ed oggi, facili profeti, ci troviamo a dover mettere una pezza a questa assurda situazione facendo resuscitare il vecchio registro manuale ex art. 39 del Decreto Iva. No comment anche questa volta.




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