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Novità dal 2021 per il credito imposta per investimenti (4.0 e generici)

Non è ancora finito il periodo di vigenza del "vecchio" credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi e beni di cui al programma Industria 4.0 che già lo zelante legislatore italiano rilancia, e introduce (sovrapponendoli) due crediti di imposta per le stesse materie e gli stessi soggetti.

Resterà agli smarriti operatori da chiarire a quale Santo votarsi (probabilmente a quello che garantisce le maggiori "indulgenze").

Ma procediamo con ordine.

Sono introdotti nuovi crediti d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate in Italia effettuati dal 16.11.2020 fino al 31.12.2022;

ovvero fino al 30.6.2023 a condizione che entro il 31.12.2022 sia accettato l’ordine e siano versati acconti pari almeno al 20% del costo di acquisizione (si ripropone quindi la consolidata regola dell'ordine firmato + acconto del 20% entro fine anno, che bene conosciamo).


Beni agevolabili e tempistica

Gli investimenti riguardano:

a) beni materiali e immateriali “generici”,

b) beni materiali “Industria 4.0” di cui alla Tabella A , Legge n. 232/2016 (Finanziaria 2017)

c) beni immateriali di cui alla Tabella B della stessa Legge.

Benissimo, fino a qui pare la riedizione del vecchio credito di imposta o iperammortamento.

E invece no, perché per quanto riguarda gli investimenti in beni materiali e immateriali “generici” e ai beni materiali “Industria 4.0” di cui alla citata Tabella A, il

periodo 16.11.2020 - 31.12.2022 è suddiviso in sottoperiodi.

In particolare, ai fini della misura dell’agevolazione spettante e del limite massimo previsto, vanno considerati distintamente gli investimenti effettuati:

a) dal 16.11.2020 al 31.12.2021 o entro il 30.6.2022 a condizione che entro il 31.12.2021 sia accettato l’ordine e siano versati acconti pari almeno al 20% del costo di acquisizione;

b) dall’1.1.2022 al 31.12.2022 o entro il 30.6.2023 a condizione che entro il 31.12.2022 sia accettato l’ordine e siano versati acconti pari almeno al 20% del costo di acquisizione;

c) per i beni immateriali di cui alla citata Tabella B è invece previsto, sia ai fini della misura dell’agevolazione che del relativo limite, un unico periodo di riferimento (16.11.2020

- 31.12.2022 o 30.6.2023 in caso di accettazione dell’ordine / pagamento acconti entro il 31.12.2022

La nuova previsione si “sovrappone” in parte a quella contenuta nell’art. 1, commi da 184 a 197, Legge n. 160/2020 (Finanziaria 2020) che interessa gli investimenti effettuati nel 2020 (o 30.6.2021 alle predette condizioni relative all’ordine / acconti).

In particolare per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2020 (o 30.6.2021) dovrà essere chiarito quale regime agevolativo applicare.


Beni esclusi

Sono esclusi dal beneficio:

a) i beni usati

b) veicoli di cui all’art. 164, comma 1, TUIR;

c) beni materiali strumentali per i quali il DM 31.12.88 prevede un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%;

d) fabbricati e costruzioni;


Misura del beneficio

Con riferimento ai beni materiali nuovi “Industria 4.0” di cui alla Tabella A, Finanziaria 2017 (per i quali, in precedenza, era riconosciuto l’iper ammortamento del 150% - dal 170% al 50% a seconda del costo e dal 2020 il credito d’imposta nella misura del 40% - 20%), il nuovo credito d’imposta spetta in misura “scaglionata”, ossia differenziata a seconda del costo di acquisizione degli investimenti e del periodo di acquisizione.

Periodo 16/11/2020 - 31/12/2021 (o 30/06/22)

Fino a € 2.500.000 = Credito imposta 50%

Superiore a € 2.500.000 fino a € 10.000.000 = Credito imposta 30%

Superiore a € 10.000.000 fino a € 20.000.000 = Credito d'imposta 10%


Periodo 01/01/2022 - 31/12/2022 (o 30/06/23)

Fino a € 2.500.000 = Credito imposta 40%

Superiore a € 2.500.000 fino a € 10.000.000 = Credito imposta 20%

Superiore a € 10.000.000 fino a € 20.000.000 = Credito d'imposta 10%


Relativamente ai beni immateriali nuovi “Industria 4.0” di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017 (per i quali, in precedenza, era riconosciuto il maxi ammortamento del 40% e per il 2020 il credito d’imposta nella misura del 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a € 700.000) il nuovo credito d’imposta spetta nella misura del 20% del costo.


Relativamente ai beni materiali ed immateriali nuovi “generici”, ossia diversi da quelli di cui alle predette Tabelle A e B (per i quali in precedenza era riconosciuto il maxi ammortamento del 40%-30% e, per il 2020, il credito d’imposta nella misura del 6% del costo nel limite massimo di costi ammissibili pari a € 2 milioni) il nuovo credito d’imposta è riconosciuto nelle seguenti misure.

Si noti che il "vecchio" maxi ammortamento / credito d’imposta previsto dalla Finanziaria 2020 era riconosciuto esclusivamente per gli investimenti in beni materiali.

Ora il nuovo credito d’imposta spetta anche per gli investimenti in beni immateriali.


Periodo 16/11/2020 - 31/12/2021 (30/06/22)

Credito di imposta 10% (15% per strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall’impresa alla realizzazione di forme di lavoro agile).

Quindi nel 2021 ogni acquisto di bene strumentale nuovo, anche se non con i requisiti 4.0, potrà godere di un credito di imposta almeno pari al 10%.


Periodo 01/01/2022 - 31/12/2022 (30/06/23)

Credito di imposta 6%


Dal 2022 si tornerà quindi alla stessa percentuale di credito di imposta che è rimasta in vigore per l'anno 2020.


Adempimenti richiesti

Esclusivamente con riferimento al credito d’imposta per gli investimenti in beni materiali ed immateriali “Industria 4.0” di cui alle predette Tabelle A e B è richiesta:

a) un’apposita comunicazione al MISE, al quale è demandata l’individuazione delle modalità e dei termini di invio della stessa;

b) la predisposizione di una perizia asseverata / attestato da cui risulti che i beni possiedono le caratteristiche tecniche previste e la relativa interconnessione al sistema aziendale. Per i beni di costo unitario pari o inferiore a € 300.000, la perizia può essere sostituita da una dichiarazione resa dal legale rappresentante.

Relativamente a tutte le tipologie di investimenti il soggetto beneficiario è tenuto a conservare, a pena di revoca dell’agevolazione, la documentazione attestante l’effettivo sostenimento del costo e la corretta determinazione dell’importo agevolabile. NB Le fatture / documenti devono riportare l’espresso riferimento alle disposizioni normative in esame. A tal fine può essere utilizzata la seguente dicitura: “Acquisto per il quale è riconosciuto il credito d’imposta ex art. 1, commi da 1051 a 1063, Legge n. 178/2020”.

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