TFR, no all'erogazione mensile in busta paga
- katialucchini
- 13 mag
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Il trattamento di fine rapporto (TFR) rappresenta una forma di retribuzione differita la cui:
maturazione avviene mensilmente,
corresponsione è posticipata alla cessazione del rapporto di lavoro, al fine di assicurare un supporto economico al dipendente al termine della vita lavorativa.
LE ANTICIPAZIONI DI TFR E LE RECENTI INDICAZIONI DELL’ISPETTORATO
Rappresentano una parziale eccezione alla regola ricordata in premessa le anticipazioni di TFR.
Al lavoratore dipendente, infatti, pur in costanza di rapporto di lavoro, è riconosciuta la facoltà di richiedere, subordinatamente a particolari condizioni, l'erogazione anticipata di una quota parte del trattamento di fine rapporto (TFR) maturato fino a quel momento.
La contrattazione collettiva o i patti individuali possono introdurre condizioni di miglior favore relative all’accoglimento delle richieste di anticipazione.
Al riguardo, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito, recentemente, alcuni chiarimenti.
Il personale ispettivo ha riscontrato la prassi diffusa presso alcune aziende di anticipare mensilmente il TFR in busta paga, anche al di fuori del periodo di vigenza della Qu.I.R. A tale proposito, l'INL ritiene che la pattuizione collettiva o individuale di miglior favore possa avere ad oggetto un'anticipazione dell'accantonamento maturato al momento della pattuizione, ma non un mero automatico trasferimento in busta paga del rateo mensile di TFR.
L’Ispettorato sottolinea che eventuali violazioni costituirebbero una mera integrazione retributiva con conseguenti ricadute anche sul piano contributivo.
Peraltro, in aggiunta, l’INL evidenzia che tale operazione contrasterebbe con la stessa ratio dell'istituto di assicurare al lavoratore un supporto economico al termine del rapporto di lavoro.
LE CONSEGUENZE
Nel caso in cui il personale ispettivo dovesse ravvisare irregolarità rispetto alle indicazioni fornite dall'INL, dovrà intimare al datore di lavoro di accantonare le quote di TFR illegittimamente anticipate attraverso l'adozione del provvedimento di disposizione.

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