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Ampliato l'utilizzo dei "Voucher" nel lavoro occasionale

Con la legge di bilancio 2023 si è potenziato lo strumento dei voucher nelle prestazioni di lavoro occasionale.

Il precedente DL 50/2017 aveva ridimensionato lo strumento a causa di un utilizzo spesso smodato degli stessi voucher negli anni che sono andati dalla prima introduzione nel 2003 fino appunto alla pubblicazione del DL 50 avvenuta nel 2017.

Oggi la legge di bilancio 2023 (L. 197/2022) all'articolo 1, commi da 342 a 354, interviene in vari ambiti della disciplina, come di seguito sintetizzato.


Innalzamento della platea delle aziende

Fino al 31/12/2022 potevano fare ricorso ai voucher solamente le aziende con un massimo di 5 dipendenti a tempo indeterminato.

La legge 197/2022 con l’art. 1 comma 342 eleva da cinque a dieci dipendenti a tempo indeterminato il numero massimo di addetti che può avere un’azienda che voglia fare ricorso al lavoro accessorio.


Innalzamento del limite massimo di compensi

La legge n. 197/2022 citata inserisce ulteriore rilevante modifica circa il valore massimo che ogni utilizzatore - sia esso una impresa o famiglia- può spendere in totale per i buoni lavoro in quanto il limite sale da 5.000 euro a un massimo di 10.000 euro.

Rimane fermo il tetto di 2.500 euro di compensi che ciascun lavoratore può ricevere dal medesimo committente/utilizzatore nonché il tetto di 5.000 euro totali che si possono percepire da diversi utilizzatori.


Estensione della possibilità di utilizzare i voucher in agricoltura

Le prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato dovranno essere riferite ad attività di natura stagionale di durata non superiore a 45 giornate di lavoro effettive -pur potendo avere il rapporto una durata massima di 12 mesi - per singolo lavoratore, rese da soggetti, esclusi i pensionati, che non abbiano avuto un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nei tre anni precedenti


Estensione dell'utilizzo nel settore del turismo

La legge di Bilancio 2023 elimina alcuni limiti previsti per alcuni settori del turismo.

Infatti l’art. 1, comma 342, estende la possibilità di poter acquisire prestazioni occasionali anche svolte nell’ambito di discoteche, night-club, e simili, contraddistinte con il codice ATECO 93.29.1.


Modalità operative INPS e PREST.O.

La legge di bilancio non interviene sulle modalità operative degli attuali voucher. Quindi il pagamento e le procedure telematiche a carico delle imprese rimangono le medesime, ovvero piattaforma telematica INPS, pagamento mediante l'utilizzo di PREST.O. e/o mediante il libretto di famiglia per i lavoratori domestici.

I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale e pertanto non incidono sullo stato di disoccupato.

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