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Verifica dei regimi contabili con l'inizio del nuovo anno

CONTABILITA' ORDINARIA/SEMPLIFICATA


Con la fine del 2021 si conclude il periodo d’imposta per la maggior parte dei contribuenti che esercitano attività d’impresa, di lavoro autonomo o attività agricola. Quei soggetti che si avvalgono della possibilità della tenuta della “contabilità semplificata” devono verificare la sussistenza dei requisiti necessari per continuare ad adottare questo regime semplificato.

Come specificato dall’art. 18 DPR 600/1973, possono adottano il regime di contabilità naturale “semplificata” i soggetti:

  • Società in nome collettivo, in accomandita semplice;

  • Imprese individuali familiari;

Persone fisiche che esercitano imprese commerciali.

Possono usufruire di tale regime i soggetti sopra citati che non abbiano superato l’ammontare di ricavi:

  • € 400.000,00 per coloro che svolgono attività di prestazioni di servizi;

  • € 700.000,00 per coloro che svolgono altre attività.

Se un contribuente esercita contemporaneamente più attività, nella verifica dei requisiti è necessario andare a verificare il limite nell’attività che costituisce attività prevalente.

Se verificate le condizioni di cui sopra, il contribuente potrà usufruire del regime naturale di tenuta della contabilità semplificata. Tali soggetti saranno tenuti a tenere i Registri IVA, Registro dei beni ammortizzabili ed eventuali Registri obbligatori in relazione all’attività esercitata. Dal 1° gennaio 2002 le imprese in contabilità semplificata hanno la facoltà di non tenere il Registro dei beni ammortizzabili se forniscono i relativi dati, ordinati in forma sistematica, all' Amministrazione Finanziaria su richiesta della stessa.

I soggetti che si avvalgono del regime di esonero di cui all’ art. 34 c6 DPR 633/72 “regime di esonero per produttori Agricoli” non sono tenuti ad osservare le disposizioni dell’ art 18 c. 2-4 DPR 600/73.

Disposizioni particolari riguardano coloro che esercitano arti o professioni. Il regime di contabilità semplificato è adottabile da quest’ultimi come regime contabile naturale indipendentemente dall’ammontare dei ricavi conseguiti nell’anno precedente. Sempre è possibile esercitare l’opzione per la tenuta della contabilità con regole ordinarie.

L’impresa che presenta i requisiti sufficienti può applicare tale regime di anno in anno, ex art, 18 c7 DPR 600/73: “Il regime di contabilità semplificata previsto nel presente articolo si estende di anno in anno qualora non vengano superati gli importi indicati nel c. 1”.

Se, in sede di apertura del nuovo esercizio, è verificato il superamento della soglia quantitativa prevista dal c. 1, a partire dal nuovo periodo d’imposta è necessario adottare concretamente il regime di contabilità ordinaria tramite comportamento concludente. La comunicazione della variazione di regime di contabilità deve essere effettuata in sede di dichiarazione IVA ed avrà effetto dall’inizio del periodo d’imposta nel corso del quale è esercitata l’opzione fino alla comunicazione della revoca, con il vincolo di tre anni (chiarimenti forniti da Agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco 2019).


Per coloro che intraprendono attività commerciale, con veste giudica di società in nome collettivo o in accomandita semplice o società equiparate ovvero persone fisiche che esercitano attività commerciale, e ipotizzano un ammontare di ricavi inferiore ai limiti previsti dal art, 18 c18 DPR 600/73 possono tenere la contabilità semplificata.

LIQUIDAZIONI IVA MENSILI / TRIMESTRALI

Oltre alla verifica del rispetto del limite di ricavi ai fini della corretta tenuta della contabilità è necessario anche andare a verificare il rispetto dei limiti per l’effettuazione delle liquidazioni IVA trimestrali/mensili.

L’ art. 7 DPR 542/1999 “Semplificazioni per i contribuenti minori relative alle liquidazioni e ai versamenti in materia di imposta sul valore aggiuntoprevede la possibilità per i contribuenti che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore a € 400.000,00 per coloro che svolgono prestazioni di servizi ovvero € 700.000,00 per le altre attività, di optare per l’effettuazione della liquidazione periodica dell’IVA trimestralmente. Il limite quantitativo è rappresentato dall’importo indicato in sede di dichiarazione annuale IVA.

L’ammontare eventualmente a debito dovrà essere maggiorato degli interessi nella misura dell’1%.

Come specificato dall’art. 21 bis DL 78/2010 anche i contribuenti che si avvalgono della liquidazione trimestrale sono tenuti all’invio dei dati relativi alla liquidazione trimestrale telematicamente all’Agenzia delle Entrate con i dati necessari specificati dal Provv. 27 marzo 2017, con successive modifiche apportate dal Provv 21 marzo 2018.

Si ricorda che la liquidazione trimestrale rappresenta un’opzione di cui il contribuente si può avvalere tramite comportamento concludente e successiva comunicazione nella prima dichiarazione IVA successiva alla decisione. Non rappresenta per ciò un regime naturale.

A fine anno, ovvero in sede di dichiarazione IVA, è necessario andare a verificare il rigo VE50 del Modello IVA. Se il contribuente che ha optato precedentemente per la liquidazione trimestrale, nel rigo VE50 verifica il superamento del limite previsto per l’attività svolta, andrà ad effettuare la liquidazione mensile a partire dal nuovo periodo d’imposta. Verrà verificato il comportamento concludente da parte del contribuente.

Nel caso di passaggio da liquidazione mensile a liquidazione trimestrale il soggetto, che rispetta tutti i requisiti richiesti, darà comunicazione della variazione in sede di prima dichiarazione IVA e verrà verificato il comportamento concludente del soggetto (determinazione e liquidazione del tributo mensilmente).

Nel Modello IVA è necessario spuntare il rigo VO2 liquidazioni trimestrali “opzione” o “revoca” nel caso si voglia adottare tale metodologia di liquidazione o revocarla. L’opzione per la liquidazione trimestrale vincola per almeno un anno solare fino a quando non venga revocata o fino al superamento dei limiti.

Si ricorda una particolare differenza che non deve essere tralasciata ai fini delle verifiche di inizio anno qui individuate. Nonostante il limite soglia sia uguale in entrambi i casi, la base per il calcolo è differente:


CONTABILITA’ SEMPLIFICATA: Ammontare dei ricavi (dato desumibile dalla Dichiarazione dei Redditi)

LIQUIDAZIONE TRIMESTRALE: Volume d’affari (dato desumibile dalla Dichiarazione IVA)



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