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Credito d'imposta 4.0 per il 2024: misure e problemi vari

Negli scorsi esercizi il credito di imposta denominato abitualmente "4.0" è stato un forte driver di nuovi investimenti nei settori industriali e produttivi in genere.

Nell'ultimo biennio però tale spinta si è andata esaurendo con il diminuire dell'aliquota di agevolazione, fino ad arrivare al mese scorso (marzo 2024) dove un improvviso provvedimento (il DL 39/2024, che, tra l'altro, avrebbe dovuto avere ad oggetto essenzialmente una limitazione sulle compensazioni dei soli bonus edilizi) è intervenuto a sorpresa creando limitazioni e ulteriori vincoli burocratici non solo ai bonus 4.0 da venire, ma anche a quelli già definiti negli esercizi precedenti ma ancora da fruire completamente.

Ma andiamo con ordine: esaminiamo prima le caratteristiche del bonus nell'anno in corso e in seguito esaminiamo questi vincoli per la compensazione.


Misura del bonus per l'anno 2024

Il credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi “Industria 4.0” effettuati nel 2024:

  • è riconosciuto nella medesima misura prevista per il 2023 (20%), per i beni materiali con importo dell’investimento fino ad Euro 2.500.000; 10% per i beni materiali con importo dell’investimento superiore ad Euro 2.500.000 e fino ad Euro 10.000.000; 5% per i beni materiali con importo dell’investimento superiore ad Euro 10.000.000 e fino ad Euro 20.000.000 che è il limite massimo annuale dei costi complessivamente ammissibili;

  • è ridotto al 15% (dal 20% previsto per il 2023) per i beni immateriali con limite massimo dei costi ammissibili pari ad Euro 1.000.000.

Gli investimenti in beni materiali devono essere ultimati entro il 31/12/2025 (o entro 30/06/2026 con acconto di almeno 20% entro 31/12/2025), mentre gli investimenti in beni immateriali devono essere ultimati entro il 31/12/2024 (o entro 30/06/2025 con acconto di almeno 20% entro 31/12/2024).

L’agevolazione, usufruibile soltanto dalle imprese, non spetta per gli investimenti in beni “generici”, per i quali la stessa si è esaurita il 31.12.2022 e il 30.11.2023 per i beni prenotati entro il 2022.


Problemi applicativi e vincoli alla compensazione a seguito del DL 39/2024

A far data dal 29 marzo 2024 l'entrata in vigore (improvvisa) di questo decreto legge ha creato un notevole trambusto tra professionisti e operatori del settore data la sua valenza non solo per i crediti di imposta a venire, ma anche per quelli già in corso.

Cosa prescrive dunque questa nuova norma? Con l'evidente obiettivo di avere un monitoraggio più preciso dell'andamento di questi crediti è prescritto che le imprese siano tenute a comunicare preventivamente, in via telematica, l'ammontare complessivo degli investimenti che le stesse intendono effettuare a partire dal 29/03/2024. Non solo: tale comunicazione preventiva deve essere aggiornata al completamento degli investimenti.

Il ministero delle Imprese del del made in Italy predisporrà la modulistica necessaria a tale adempimento.

L'evidente intento di questa disposizione è di avere una misura ex ante di quali possono essere le somme da impegnare nel bilancio dello Stato, anche sulla scorta della negativa esperienza in tal senso generatasi con il fenomeno dei bonus edilizi, che ex post hanno realizzato impegni finanziari per lo stato che sono un multiplo delle somme inizialmente previste.

Il problema più urgente e immediato per gli operatori è però un altro, sempre portato dal DL 39/2024. Al comma 3 dell'articolo 6 è infatti previsto che per gli investimenti di tipo 4.0 relativi all'anno 2023 "la compensabilità dei crediti maturati e non ancora fruiti è subordinata alla comunicazione effettuata secondo le modalità di cui al decreto direttoriale di cui al comma 1" (ovvero lo stesso provvedimento atteso richiamato sopra relativo ai nuovi investimenti post 29/03).

Nella sostanza pare che le rate di bonus 4.0 maturate nel 2023 e tuttora in corso di fruizione debbano momentaneamente restare congelate in attesa della pubblicazione di tale Provvedimento da parte del Mimit e della successiva comunicazione via PEC da parte delle imprese.

 

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