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Uso del Contante/Scontrini e altre novità del DL 124/2019

LIMITE UTILIZZO DENARO CONTANTE

È prevista la graduale riduzione della soglia per i trasferimenti di denaro contante a:

· € 2.000 a decorrere dall’1.7.2020 fino al 31.12.2021;

· € 1.000 a decorrere dall’1.1.2022.


LOTTERIA DEGLI SCOTRINI

Con riferimento alle operazioni effettuate a decorrere dall’1.1.2020 i contribuenti, persone fisiche maggiorenni residenti in Italia, che effettuano acquisti di beni / servizi, fuori dall’esercizio di attività d’impresa, arte o professione, presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi all’Agenzia delle Entrate possono partecipare all’estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale.

Per partecipare all’estrazione è necessario che al momento dell’acquisto:

· il contribuente comunichi il proprio codice fiscale all’esercente;

· l’esercente trasmetta all’Agenzia delle Entrate i dati della singola cessione / prestazione.

È previsto che i premi attribuiti nell’ambito della lotteria non sono tassati in capo al percipiente e sono esenti da qualsiasi prelievo erariale.

è prevista la sanzione da € 100 a € 500 in capo all’esercente che al momento dell’acquisto:

· rifiuti il codice fiscale del contribuente;

· non trasmetta all’Agenzia delle Entrate i dati della singola cessione / prestazione.

Fino al 30.6.2020 la sanzione non si applica agli esercenti che assolvono temporaneamente l’obbligo di memorizzazione dei corrispettivi mediante il registratore di cassa già in uso (sugli scontrini fiscali non è possibile indicare il codice fiscale del contribuente) ovvero ricevuta fiscale.


PREMI CASHLESS

Al fine di incentivare l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici da parte dei consumatori sono istituiti premi speciali, per un ammontare complessivo annuo non superiore a € 45 milioni, da attribuire tramite estrazioni aggiuntive a quelle ordinarie previste per la predetta lotteria nazionale, ai soggetti (persone fisiche maggiorenni residenti in Italia, che effettuano acquisti di beni / servizi, fuori dall’esercizio di attività d’impresa, arte o professione) che effettuano transazioni tramite strumenti che consentano il pagamento elettronico.

Sono altresì previsti premi anche per gli esercenti che certificano le cessioni di beni / prestazioni di servizi mediante fattura elettronica ex art. 2, comma 1, D.Lgs n. 127/2015.


CERTIFICAZIONI FISCALI E PAGAMENTI ELETTRONICI

Le Pubbliche amministrazioni / gestori di servizi pubblici / società a controllo pubblico, sono obbligati ad accettare, tramite una specifica piattaforma, i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico, inclusi, per i micro-pagamenti, quelli basati sull’uso del credito telefonico.

È previsto che tale piattaforma può essere utilizzata anche anche per facilitare e automatizzare, attraverso i pagamenti elettronici, i processi di certificazione fiscale tra soggetti privati, quali, ad esempio, la fatturazione elettronica e la memorizzazione / trasmissione dei corrispettivi giornalieri ex artt. 1 e 2, D.Lgs. n. 127/2015.

In altre parole, come specificato nella Relazione illustrativa del Decreto in esame, l’obiettivo è quello di integrare la citata piattaforma con ulteriori funzionalità al fine di mettere a disposizione, in modo automatico durante il pagamento, i dati necessari per la produzione della fattura elettronica agli esercenti aderenti e ai loro eventuali provider di fatturazione, per le transazioni effettuate mediante carta di pagamento su POS opportunamente integrati.


CREDITO D’IMPOSTA COMMISSIONI PAGAMENTI ELETTRONICI

È previsto un credito d’imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate tramite carte di credito / debito / prepagate a favore degli esercenti attività d’impresa / lavoratori autonomi a condizione che i ricavi / compensi relativi all’anno precedente non siano superiori a € 400.000.

In particolare, il credito d’imposta:

· spetta per le commissioni dovute in relazione alle cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate nei confronti di consumatori finali a decorrere dall’1.7.2020;

· è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel mod. F24 a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa

Si evidenzia che l’agevolazione è applicabile nel rispetto delle condizioni e dei limiti degli “aiuti de minimis” di cui al Regolamento UE n. 1407/2013.

Gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti i predetti sistemi di pagamento devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate le informazioni necessarie per verificare la spettanza del credito.


MANCATA ACCETTAZIONE PAGAMENTI CON CARTE DI DEBITO E CREDITO

L’art. 15, comma 4, DL n. 179/2012 dispone, per i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti / prestazione di servizi, anche professionali, l’obbligo di accettare pagamenti effettuati con carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito / credito.

È prevista a decorrere dall’1.7.2020 una specifica sanzione in caso di mancata accettazione, da parte del soggetto obbligato, di un pagamento di qualsiasi importo, eseguito con una carta di pagamento. La sanzione risulta pari a € 30 aumentata del 4% del valore della transazione.

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