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Gli ISA 2021 e la bontà del Fisco

Le aspettative dei Commercialisti e operatori del settore sono andate ancora una volta deluse per effetto della pervicace ostinazione dell'Agenzia delle Entrate nel vessare i contribuenti e i loro consulenti. Si era infatti diffusa una ragionevole aspettativa che, vista la situazione pandemica, l'annualità fiscale 2020 almeno ci avrebbe risparmiato la seccatura degli ISA (al secolo Studi di Settore).

Invece no. Eccoli qua, puntuali come sempre: gli ISA 2021 per la verifica della congruità dei fatturati 2020.

Ma ci pensate? Di quale congruità stiamo parlando? In piena pandemia!

L'Agenzia delle Entrate nella sostanza ha riproposto lo strumento per il monitoraggio fiscale con solo alcune correzioni rispetto al passato.

E' vero che nell’art. 148 del decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) il comma 1 prevede che: “la società di cui all'articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998 n. 146 (SOSE SpA), per l'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2020 e 2021, definisce specifiche metodologie basate su analisi al fine di tenere conto degli effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati conseguente all'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del Covid-19, con l’ulteriore possibilità di prevedere ulteriori ipotesi di esclusione dell'applicabilità degli indici sintetici di affidabilità”.

Quest'ultima frase ci aveva fatto sognare. Invano.

Le cause di esclusione sono arrivate, ma sono limitate, insufficienti e non semplificano di nulla il lavoro dei professionisti.

Qualcuno è andato a spulciare i verbali delle riunioni delle Commissioni di Esperti che validavano gli ISA e ha trovato verbalizzati alcuni voti contrari: pochi per la verità.

Non ci resta che prendere atto dell'ennesimo schiaffo del Fisco agli operatori e ai professionisti e ci auguriamo che come categoria professionale dei commercialisti, unitamente alle altre categorie imprenditoriali e professionali, sapremo far sentire fortemente la nostra voce per chiedere una sospensione generalizzata degli ISA per l'anno 2020, vista l'eccezionalità della situazione pandemica.

Ma tant'è. Per ora l'Agenzia delle Entrate ha approvato solamente alcuni indicatori che dovrebbero misurare la riduzione dell'attività nel 2020 per effetto della pandemia.

Tali indicatori sono:

  • le giornate di chiusura determinate per codice ATECO in base alle disposizioni dei D.P.C.M. del 2020;

  • la contrazione della produttività settoriale;

  • diminuzione dei ricavi/compensi dichiarati dal contribuente per l’anno 2020 rispetto al 2019.

L'effetto di queste variabili determinerà un diverso risultato delle variabili che influenzano la funzione di ricavo, ovvero:

  • ricavi/compensi per addetto;

  • valore aggiunto per addetto;

  • reddito per addetto.

Le giornate di chiusura avranno un effetto anche sull'incidenza di:

  • valore dei beni strumentali in proprietà;

  • canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria e di noleggio.

ovvero tali variabili saranno ricalibrate al ribasso in proporzione dell'incidenza delle giornate di chiusura sulle giornate totali.

Anche l'incidenza degli addetti non dipendenti sarà riparametrata in funzione delle giornate di chiusura, sempre secondo la stessa formula.

Vi saranno poi ulteriori agevolazioni (si fa per dire) basate sul rendere meno penalizzanti alcuni indicatori di affidabilità specifici, quali:

  • durata delle scorte;

  • analisi dell’apporto di lavoro delle figure non dipendenti;

  • copertura delle spese per dipendente.

Queste variabili sono risultate essere infatti fra quelle più sensibili alle variazioni congiunturali causate dagli effetti della pandemia da Covid-19.


Durata delle scorte

Le giornate di chiusura imposte all’attività dai vari D.P.C.M. produrrà un incremento della soglia massima di riferimento delle scorte prevista in maniera specifica per ogni modello ISA.

La diminuzione dei ricavi/compensi dichiarati dal contribuente genererà un decremento delle rimanenze finali proporzionale alla diminuzione stessa.


Incidenza lavorativa delle figure non dipendenti

Il correttivo proposto riduce la soglia minima di riferimento dell’apporto di lavoro delle figure non dipendenti (collaboratori familiari, familiari diversi, associati in partecipazione, soci amministratori, soci non amministratori).


Copertura spese per lavoro dipendente

Il correttivo in oggetto procede ad un incremento del valore aggiunto in funzione della riduzione settoriale della forza lavoro dipendente del relativo ISA e della caduta dei ricavi/compensi del singolo contribuente rispetto all’anno precedente.


ALCUNE NUOVE CAUSE DI ESCLUSIONE

L'Agenzia delle Entrate (bontà sua), vista la particolare virulenza della pandemia sul tessuto economico generale, ha deciso inoltre di procedere a individuare TRE NUOVE CAUSE DI ESCLUSIONE.

C'è però anche la beffa: i contribuenti che potranno avvalersi di tali nuove clausole, saranno comunque tenuti alla compilazione dei modelli, senza però dover verificare i punteggi attribuiti dal software ISA.

Nella sostanza, gli indici di affidabilità fiscale ISA non si applicheranno nel 2020 ai contribuenti che manifestano almeno una delle seguenti condizioni:

- aver subito una diminuzione dei ricavi o dei compensi, di almeno il 33% nel periodo d’imposta 2020 rispetto al periodo d’imposta precedente;

- aver attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019;

- esercitare, in maniera prevalente, le attività economiche sottoposte alle misure più stringenti, in materia di sospensione dell’attività, per il contenimento dell’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del Covid-19, ricomprese in un apposito elenco predisposto dalla SOSE.

Per quanto riguarda la terza nuova causa di esclusione, nel citato elenco delle attività sono ricomprese tutte quelle che nel corso del 2020 hanno dovuto sottostare a stringenti provvedimenti e misure restrittive di sospensione previste dai D.P.C.M. del 24 ottobre e del 3 novembre 2020, per il contenimento dell’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del Covid-19. Si tratta, in buona sostanza, di attività che per effetto di tali D.P.C.M. sono state soggette, a livello nazionale o di vaste aree del paese, a ulteriori sospensioni dell’attività che si sono sommate alle chiusure definite nei D.P.C.M. del 9 marzo, dell’11 marzo e del 22 marzo 2020.

L’elenco delle attività in oggetto comprende ben 85 codici ATECO fra i quali sono comprese, tanto per fare alcuni esempi, le attività della ristorazione, i bar, le palestre, il commercio al dettaglio di abbigliamento, di calzature, di confezioni per adulti, etc.

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