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Lo Scontrino/Documento commerciale: ancora novità

Con la recente Circolare 21.2.2020, n. 3/E l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito all’obbligo di memorizzazione elettronica / trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati dei corrispettivi relativi alle cessioni di beni / prestazioni di servizi, tramite i registratori telematici (RT).


Commercianti al minuto: obblighi ed esclusioni

L’Agenzia rammenta che per i commercianti al minuto e soggetti assimilati l’obbligo di memorizzazione / invio dei corrispettivi:

  • è scattato dall’1.7.2019 per i soggetti con volume d’affari 2018 superiore a € 400.000 e dall’1.1.2020 per gli altri soggetti.

  • fa venir meno l’obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante l’emissione dello scontrino fiscale ovvero della ricevuta fiscale.

Per rappresentare, anche ai fini commerciali, le operazioni è prevista l’emissione del c.d. “documento commerciale”.

L'invio dei corrispettivi:

  • fa venir meno l’obbligo dell’annotazione nel registro dei corrispettivi. Le informazioni di tale registro, tuttavia, continuano a risultare necessarie per poter effettuare le liquidazioni IVA nonché per la contabilizzazione degli incassi ai fini delle imposte dirette;

  • comporta la necessità di adattare ovvero sostituire il (“vecchio”) registratore di cassa in quanto, per adempiere a tale obbligo, è necessario essere dotati di un registratore telematico (RT) in grado di memorizzare, elaborare, sigillare elettronicamente e trasmettere telematicamente i dati all’Agenzia.

In particolare, il RT genera un file XML al momento della chiusura giornaliera, lo sigilla elettronicamente con il certificato dispositivo e lo trasmette all’Agenzia delle Entrate.

Detto invio, va effettuato entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione, fermo restando che:

- per il primo semestre di vigenza dell’obbligo (1.7 - 31.12.2019 / 1.1 - 30.6.2020) è prevista la non applicazione di sanzioni se la trasmissione dei dati è effettuata entro la fine del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni (fermi restando i termini di liquidazione IVA), utilizzando il portale “Fatture e corrispettivi” disponibile sul sito Internet dell’Agenzia;

- per le operazioni del secondo semestre 2019, non saranno applicate sanzioni se l’invio è effettuato entro il 30.4.2020.


Tali obblighi non operano per i soggetti / operazioni espressamente individuati dal DM 10.5.2019 così come risultante dopo le modifiche apportate dal DM 24.12.2019 ossia:

- per le operazioni non soggette alla certificazione dei corrispettivi e ad esse collegate o connesse (fermo restando quanto espressamente previsto per l’invio, all’Agenzia delle Dogane, dei dati delle cessioni di carburante per autotrazione);

- per le c.d. “operazioni marginali” rispetto a quelle di cui al punto precedente o a quelle con obbligo di emissione della fattura;

- per le prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, per le quali i biglietti di trasporto assolvono la funzione di certificazione fiscale;

- per le prestazioni di gestione del servizio delle lampade votive nei cimiteri (fermo restando, per queste ultime l’obbligo di rilascio della ricevuta fiscale / scontrino fiscale);

- per le operazioni effettuate a bordo di navi, aerei o treni nel corso di un trasporto internazionale.

In merito ai predetti casi di esclusione, nella Circolare n. 3/E l’Agenzia evidenzia che:

- il contribuente può scegliere di memorizzare e inviare anche i dati delle operazioni oggetto di esclusione (“invio su base volontaria”), ossia utilizzando un RT anche per tali operazioni;

- per le operazioni collegate / connesse a quelle escluse, l’obbligo di memorizzazione e invio non opera a prescindere dal volume d’affari del soggetto che le pone in essere;

- per le operazioni marginali, l’esclusione opera solo se nel periodo precedente dette operazioni hanno rappresentato non più dell’1% del volume d’affari complessivamente realizzato dal soggetto che le pone in essere.


L’obbligo di memorizzazione / invio dei corrispettivi riguarda anche i contribuenti forfetari, fermo restando che gli stessi possono ricadere in uno dei casi di esclusione sopra riepilogati.


Con riferimento alle scuola guida l’Agenzia rammenta infine che “per le prestazioni didattiche, finalizzate al conseguimento della patente, le autoscuole, tenute alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri ... possono, fino al 30 giugno 2020, documentare i corrispettivi mediante il rilascio della ricevuta fiscale ... ovvero dello scontrino fiscale ... con l’osservanza delle relative discipline”.



Certificazione delle operazioni: il documento commerciale

In merito alle modalità con le quali devono essere certificate le operazioni effettuate da parte dei soggetti tenuti alla memorizzazione / invio dei corrispettivi l’Agenzia rammenta che:

· per dette operazioni va emesso il documento commerciale, a meno che per le stesse non sia emessa una fattura, anche semplificata;

· con il DM 7.12.2016 sono stati individuati i requisiti minimi del documento commerciale. In particolare è richiesta l’indicazione:

- dei servizi resi;

- del corrispettivo complessivo e di quello pagato;

- del codice fiscale / partita IVA dell’acquirente, se quest’ultimo ne faccia richiesta, non oltre il momento di effettuazione dell’operazione, per attribuire al documento validità ai fini fiscali.


Con riferimento alla descrizione del bene / servizio reso l’Agenzia precisa che la stessa può essere sintetica ma sufficiente a identificare il servizio o il bene. A titolo di esempio, nel caso di ristorazione è sufficiente riportare la descrizione «primo, secondo, dolce» ovvero «pasto completo»ˮ.



Momento di emissione del documento commerciale

Con riferimento al momento in cui scatta l’obbligo di emissione del documento commerciale, nella Circolare n. 3/E in esame l’Agenzia specifica che “i vari provvedimenti ... correlano l’emissione dello stesso all’esecuzione dell’operazione, da non intendersi, tuttavia, come effettuazione della stessa ai fini IVA, ossia, con specifico riferimento alle prestazioni di servizi, al loro pagamento”.

Il documento commerciale va, quindi, emesso:

· al momento del pagamento dell’intero corrispettivo o di un acconto;

ovvero

· alla consegna del bene / ultimazione della prestazione se anteriore al pagamento.


Ciò appare corrispondere alle “vecchie” regole applicabili in vigenza dell’obbligo di emissione

dello scontrino fiscale / ricevuta fiscale.


Quanto sopra rileva soltanto ai fini dell’individuazione del momento in cui è necessario emettere il documento commerciale e pertanto non influisce in alcun modo sulla determinazione del momento di effettuazione dell’operazione ai fini IVA (e quindi per le liquidazioni IVA), per la quale continua a trovare applicazione quanto disposto dall’art. 6, DPR n. 633/72 (consegna / spedizione del bene, pagamento della prestazione, ecc.).


1. Cessione di beni e prestazioni di servizi effettuate ai fini IVA

In caso di cessioni e prestazioni effettuate ai fini IVA ai sensi dell’art. 6, DPR n. 633/72 (consegna / spedizione del bene, pagamento della prestazione, ecc.) l’operazione va certificata, alternativamente, mediante:

· documento commerciale, con conseguente memorizzazione / invio dei relativi dati;

· fattura immediata;

· fattura differita. In tal caso il documento commerciale può essere utilizzato come documento (analogo al ddt) idoneo ad identificare l’operazione oggetto della fattura differita.


2. Cessione beni non pagate

In caso di cessione di beni senza il relativo pagamento, occorre:

· memorizzare l’operazione ed emettere un documento commerciale con l’evidenza del “corrispettivo non riscosso”;

· al momento del pagamento a saldo non è necessario generare un nuovo documento commerciale in quanto con la consegna / spedizione dei beni si è già perfezionato il momento impositivo dell’IVA. L’esercente può dare evidenza dell’avvenuto pagamento con una semplice quietanza di pagamento oppure direttamente sul documento commerciale già emesso.

In alternativa, il cedente può certificare l’operazione (effettuata e non pagata) con una fattura immediata (ordinaria / semplificata) ovvero una fattura differita. In tale ultimo caso (fattura differita), il documento commerciale (che per la fattispecie in esame sarà con “corrispettivo non riscosso”) può essere utilizzato come documento (analogo al ddt) idoneo ad identificare l’operazione oggetto della fattura differita.


3. Prestazioni di servizi ultimate e non pagate

In caso di prestazione di servizi ultimata senza pagamento del corrispettivo, occorre:

· memorizzare l’operazione ed emettere un documento commerciale con l’evidenza del “corrispettivo non riscosso”;

· al momento del pagamento è necessario:

- generare un nuovo documento commerciale, con il richiamo degli elementi identificativi di quello precedente, in quanto il momento impositivo ai fini IVA si perfeziona con il pagamento;

ovvero

- emettere una fattura immediata (entro 12 giorni dal pagamento).

In alternativa, è possibile non emettere il documento commerciale al momento dell’ultimazione della prestazione, emettendo una fattura immediata “anticipata”.

L’emissione della fattura differita (entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione), come già chiarito dall’Agenzia in passato, per le prestazioni di servizio, è possibile solo con riferimento alle prestazioni effettuate ai fini IVA (ossia pagate) nel mese di riferimento.

Non è pertanto possibile emettere una fattura differita se le prestazioni del mese non sono state pagate.

Rientrano in tale fattispecie (prestazioni ultimante e non pagate), ad esempio, i servizi sostitutivi di mensa erogati a fronte della presentazione di “buoni pasto” per i quali, come già chiarito in precedenza dall’Agenzia, alla presentazione del buono pasto per “pagare” il bene / servizio ricevuto va emesso il documento commerciale con “corrispettivo non riscosso” (tutto o in parte).


Corrispettivi per resi / annulli / non riscossi

Per quanto riguarda l’invio dei dati relativi a documenti commerciali con corrispettivi non riscossi, resi o annulli, nella Circolare n. 3/E in esame è specificato che:

· fino al 30.6.2020, in base alle specifiche vigenti, anche i dati dei documenti commerciali con “corrispettivo non riscosso” sono inviati all’Agenzia delle Entrate, così come quelli relativi a resi e annulli, con conseguente disallineamento tra dati inviati e dati da utilizzare per le liquidazioni periodiche IVA;

· dall’1.7.2020, con l’entrata in vigore delle nuove specifiche tecniche di cui al Provvedimento 20.12.2019, i dati inviati all’Agenzia delle Entrate riporteranno elementi informativi di maggior dettaglio con evidenza delle citate casistiche (importo non riscosso, reso o annullo).



Ventilazione dei corrispettivi

Con particolare riferimento ai dati da riportare sul documento commerciale, si evidenzia che:

· in base alle specifiche attualmente vigenti sul documento commerciale in luogo dell’aliquota IVA può essere indicato “AL - Altro non IVA”;

· in base alle specifiche che entreranno in vigore a decorrere dall’1.7.2020, sul documento commerciale in luogo dell’aliquota IVA potrà essere indicato “VI - Ventilazione IVA”.


Imposta di bollo e documento commerciale "Senza IVA"

Analogamente a quanto previsto per lo scontrino fiscale / ricevuta fiscale, sostituiti dal documento commerciale, nel caso in cui quest’ultimo è emesso per certificare cessioni / prestazioni “senza” IVA, non è richiesta l’applicazione dell’imposta di bollo (quest’ultima, pertanto, va assolta soltanto se l’operazione è certificata con l’emissione della fattura). Tale chiarimento interessa, in particolare, le operazioni effettuate dai forfetari.

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